Durata della società e recesso ad nutum, tra nuove certezze e vecchi dubbi

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Con la recente sentenza n. 6280 del 24/02/2022, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema del recesso del socio dalla società di capitali e a trattare incidentalmente quello del recesso dalla società con termine di durata particolarmente lungo, tale da superare il ragionevole orizzonte temporale della vita umana.

La pronuncia della Suprema Corte si inserisce in quello che sembra essere l’ormai consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità – in contrapposizione al superato (?) orientamento, invero, altrettanto recente (per un approfondimento sul tema si rimanda al seguente articolo) – che fornisce un’interpretazione fortemente restrittiva delle ipotesi di exit accordate ai soci di società di capitali dal legislatore e che esclude l’equiparabilità tra la società con durata eccedente le aspettative di vita del socio e quella con durata indeterminata, limitando di fatto le possibilità di recesso ad nutum a quelle tassativamente previste dalla legge e dallo statuto.

Pronuncia che, tuttavia, a ben vedere, non scioglie ancora definitivamente i dubbi sui limiti al disinvestimento dei soci.

Il fatto

A seguito della delibera con cui l’assemblea di una S.p.A. aveva provveduto a ridurre la durata della società dal 31 dicembre 2100 al 31 dicembre 2040, uno dei soci, che non aveva partecipato all’assemblea e non aveva prestato il proprio consenso a tale delibera, esercitava il diritto di recesso avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 2437, comma 1, lett. e), c.c. (secondo il quale “hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti […] l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto”), sul rilievo che, a causa della riduzione della durata della società al 2040, era stata compromessa la facoltà del socio di recedere ad nutum ai sensi dell’art. 2437, comma 3, c.c., dovendosi ritenere – in tesi – equiparabile la società con scadenza fissata all’anno 2100 a quella costituita a tempo indeterminato.

Non ritenendo la Società legittimo il recesso esercitato dal socio, la controversia veniva compromessa in arbitri. Il lodo sottoscritto dal Collegio arbitrale veniva poi impugnato dinanzi alla Corte di Appello di Palermo dal socio dissenziente, il quale chiedeva che ne fosse dichiarata la nullità e, conseguentemente, che fosse dichiarata la legittimità del recesso ed accolta la domanda di liquidazione della partecipazione sociale.

La Corte di Appello rigettava le domande del socio, affermando che, pur essendo fondata l’assimilazione tra società costituita con durata a tempo indeterminato e società con durata a tempo determinato eccedente l’ordinaria durata della vita umana, la disciplina del recesso nelle società per azioni – a differenza di quanto sarebbe previsto per le società a responsabilità limitata – deve essere interpretata in senso restrittivo: pertanto, seppur – in tesi – idonea a limitare la facoltà di recesso, la delibera assembleare che abbrevia il termine di durata della società – impedendo di fatto l’esercizio della facoltà di recedere ex art. 2437, comma 3, c.c. – non rientra nel novero di quelle che legittimano il recesso del socio ex art. 2437, comma 1, lett. e), c.c.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato la statuizione della Corte d’Appello di Palermo, seppur muovendo da considerazioni parzialmente differenti.

La decisione della Corte

A sostegno della propria decisione, la Suprema Corte ripercorre le caratteristiche del diritto di recesso dalle società di capitali. A differenza della Corte di merito, la Cassazione non muove dalla distinzione tra S.r.l. e S.p.A., ma da quella tra società quotate e società non quotate, dove le prime sono soggette a un rigido sistema di exit, mentre nelle seconde il diritto di recesso costituisce uno strumento alternativo e residuale rispetto ad altre forme di disinvestimento.

La Corte richiama inoltre la tradizionale distinzione tra cause di recesso necessarie, in quanto non eliminabili statutariamente, e disponibili, in quanto derogabili o eliminabili statutariamente. Queste ultime attribuiscono a loro volta al socio – laddove siano eliminate statutariamente con delibera assembleare – un autonomo diritto di recesso.

Nonostante la riforma del 2003 abbia esteso le cause di recesso a un catalogo ben più ampio di quello previsto dal legislatore del 1942, le fattispecie per le quali è riconosciuto il diritto di recesso per il socio che non abbia concorso all’approvazione di determinate deliberazioni assembleari devono continuare ad essere interpretate, secondo la Cassazione, in senso restrittivo. Infatti, il diritto di recesso deve intendersi, prevalentemente, come “estremo” strumento di tutela del socio avverso cambiamenti sostanziali dell’operazione cui partecipa, la cui disciplina tiene però conto del principio di stabilità dell’aggregazione societaria e della funzione di garanzia del patrimonio sociale.

Alla luce di tale interpretazione restrittiva, i giudici di legittimità non hanno ritenuto che la riduzione della durata della società rientrasse tra le fattispecie contemplate dall’art. 2437 c.c., laddove l’elemento temporale è astrattamente rilevante ai fini del recesso solo nell’ipotesi di proroga della durata della società (comma 2), e in quella della società costituita a tempo indeterminato (comma 3).

Conseguentemente, nel caso in esame, non essendo stato il recesso esercitato né in ragione della proroga della durata della società, né perché la società aveva una durata a tempo indeterminato (durata che, al contrario, era stata ridotta) né in virtù di clausole statutarie, la Corte lo ha ritenuto illegittimo.

La controversa equiparabilità

Ebbene, se è vero che la Cassazione ha esaurientemente esposto i condivisibili motivi sottesi alla decisione della causa, è altrettanto vero che la Corte ha omesso di pronunciarsi sulla legittimità del recesso ad nutum in caso di società contratta con termine particolarmente lungo, introducendo, anzi, elementi apparentemente antinomici rispetto all’orientamento di legittimità più recente che, come detto, non ne riconosceva l’equiparabilità al caso della società contratta a tempo indeterminato.

La sentenza in commento, infatti, benché incoraggi, secondo un orientamento ormai consolidato, un’interpretazione fortemente restrittiva delle cause di recesso dalla società di capitali, dando rilievo alle esigenze – in particolare dei terzi – di stabilità e di garanzia del patrimonio sociale, al contempo non sconfessa esplicitamente gli assunti della Corte d’Appello di Palermo che nel provvedimento impugnato aveva riconosciuto l’equiparazione della prolungata durata della società alla durata a tempo indeterminato sulla scorta del precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità.

Se, da un lato, la Cassazione aggira l’ostacolo affermando che “la questione della equiparazione della prolungata durata della società per azioni alla durata a tempo indeterminato – ravvisata dalla Corte di appello e non costituente oggetto di impugnazione, come osservato dalla ricorrente – è priva di decisività in quanto la disamina qui svolta e la decisione impugnata prescindono da detto tema”; dall’altro, sorprende che la Corte non abbia preso una chiara posizione sul tema, posto che la sentenza impugnata traeva le proprie conclusioni sul predetto assunto e, pertanto, su principi di diritto, in tesi, superati.

Non solo. Ciò che maggiormente colpisce è l’interpretazione dell’art. 2437, comma 3, c.c. fornita dalla Corte nella sentenza in commento, dove afferma che “la previsione dettata dal comma 3, invero, ponendosi in linea con quella che riconosce la facoltà di recesso in caso di proroga della società, è intesa a tutelare il socio, al fine di evitare che questi sia costretto dal vincolo sociale oltre un tempo ragionevole contro la sua volontà”: è evidente, infatti, che se la facoltà di recedere ad nutum dipende dalla concorrenza della volontà del socio e del tempo entro il quale quest’ultimo può essere ragionevolmente tenuto a rispettare il vincolo del contratto sociale, non vi è ragione per ritenere che tale condizione non si verifichi anche in presenza di un termine di durata – appunto – ragionevolmente superiore alle aspettative di vita del socio.

Nemmeno la sentenza in commento ha, pertanto, definitivamente sciolto i profili di dubbio inerenti all’argomento in esame, apparendo ancora – e, forse, più – incerto il perimetro del diritto di recesso ad nutum connesso alla durata della società.

Non è un caso, infatti, che anche la giurisprudenza di merito più recente abbia adottato soluzioni non condivise e non unanimi, sia tra i vari fori che internamente allo stesso ufficio o circoscrizione.

Si considerino, per esempio, le recenti pronunce del Tribunale di Milano (Tribunale Milano, 19/06/2019, n. 5972; Tribunale Milano, 14/07/2020, n. 4186) che, superando il precedente principio di diritto affermato dalla Cassazione con la nota sentenza n. 9662/2013 e precorrendo il nuovo orientamento adottato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4716/2020, hanno escluso la facoltà di recesso ad nutum dalla società di capitali con durata particolarmente lunga.

Pronunce che, tuttavia, contrastano con quelle dello stesso Tribunale di Milano (si veda la sentenza del 30/06/2018, con la quale viene espressamente statuito che “la clausola contenuta nello statuto di una s.p.a non quotata che stabilisce un termine di durata eccessivamente lungo, nello specifico fissato all’anno 2100, è soggetta alla disciplina inderogabile dettata per le società costituite a tempo indeterminato che consente il recesso ad nutum con un preavviso di almeno 180 giorni”) e con quelle della Corte d’Appello di Milano che, seppur aderendo al più recente orientamento, ha avuto modo di affermare, in tema di s.r.l., che “affinché il termine di un’epoca lontana sia considerato come indeterminato, con possibilità di recesso ad nutum di un socio, detto termine deve essere tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale di vita, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo, tenuto conto della ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale” (App. Milano, Sez. spec. Impresa, 27/04/2021, n. 1323).

Ecco, allora, che, per esigenze di certezza e di uniformità ermeneutica, sarebbe opportuno che la giurisprudenza di legittimità provvedesse a delineare con precisione l’ambito di operatività del diritto di recesso ad nutum e, in particolare, determinasse se i principi enunciati si declinano in modi differenti a seconda del tipo di società di capitali. Ciò vale, a maggior ragione, se si considera che la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie valorizzano un’interpretazione estensiva del recesso quale tecnica di disinvestimento dalle società a responsabilità limitata, e ciò anche in assenza di una disposizione statutaria che preveda una durata particolarmente lunga della società (si veda, a titolo esemplificativo, la massima n. 53/2015 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia che, sebbene nelle forme del c.d. “recesso consensuale”, ammette la possibilità per i soci di S.r.l. di svincolarsi ad nutum dal contratto sociale, anche qualora non si sia verificata alcuna causa legale o convenzionale di recesso).

Conclusioni

Concludendo, si può pacificamente affermare che la giurisprudenza, nel solco delle pronunce più recenti, abbia sposato e confermato un orientamento fortemente restrittivo in tema di recesso, inteso a tutelare maggiormente gli interessi dei creditori sociali e la stabilità del patrimonio sociale. Diversamente, non può dirsi altrettanto chiara la posizione in tema di equiparabilità tra società a tempo indeterminato e società con durata particolarmente lunga che, sebbene sia dubbia alla luce del predetto orientamento, non è stata esplicitamente esclusa, ma, anzi, sembra aver ricevuto nuovo apprezzamento con la sentenza in esame.

Sarebbe, pertanto, auspicabile che la giurisprudenza, in particolare quella di legittimità, prenda definitivamente posizione sul punto, alla ricerca di un contemperamento tra l’interesse dei soci al disinvestimento e quello dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale della società, contemperamento che potrà eventualmente atteggiarsi differentemente a seconda del tipo di società di capitali.

Scritto da
Alessandro Castioni