A una società di diritto straniero (per esempio una società turca), interamente controllata da una società italiana, si applica il regime sanzionatorio comunitario?
Bisogna capire se queste società sono o meno soggette al rispetto del Regolamento UE 269/2014 “concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina” e al Regolamento UE 883/2014 “concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”.
All’Art. 13 del Regolamento UE 883/2014 si dispone che: “Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell’Unione; b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.”
I punti di maggiore interesse per il caso di specie sono le lettere d) ed e). La risposta si trova nelle “Commission consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No. 883/2014 and Council Regulation No. 269/2014” con cui la Commissione europea risponde ad alcuni quesiti chiarendo alcuni aspetti inerenti la regolamentazione delle sanzioni alla Russia.
La Domanda n. 35 del Capitolo D. (Trade and Customs), Paragrafo 2 (Export-related restrictions for dual-use goods and advanced technologies) è: “in che misura le misure sanzionatorie sono vincolanti per (i) le società controllate da società dell’UE al di fuori dell’UE e (ii) i cittadini dell’UE che risiedono o lavorano al di fuori dell’UE? […]”(TRADUZIONE)
La Commissione europea ha risposto che:
“L’ambito di applicazione del regolamento sulle sanzioni è stabilito all’articolo 13; le sanzioni dell’UE non si applicano a livello extraterritoriale. Il regolamento sulle sanzioni si applica, inter alia, a qualsiasi persona all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione, registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro.
Le società controllate da società dell’UE sono costituite secondo le leggi del Paese ospitante e sono quindi vincolate alle leggi di quest’ultimo. Tuttavia, i cittadini dell’UE che lavorano per tale controllata sono personalmente vincolati dalle sanzioni dell’UE e possono essere ritenuti personalmente responsabili per la partecipazione a transazioni che violano le sanzioni dell’UE. Ad esempio, anche se la filiale stessa ha effettuato la transazione, i cittadini dell’UE che l’hanno agevolata potrebbero comunque rientrare nel campo di applicazione della clausola antielusione se “partecipano ad attività” aventi per oggetto o per effetto l’elusione del divieto principale. Inoltre, le decisioni prese dalla filiale estera che devono essere autorizzate o approvate dalla società madre dell’UE sarebbero rilevanti, in quanto quest’ultima è vincolata rispetto alle proprie azioni.” (TRADUZIONE)[1].
La risposta al quesito è quindi affermativa, prestando attenzione a che una operazione “turca” sia effettivamente tale in ogni sua fase ossia autonoma e indipendente nel suo operare, anche in fase postuma e meramente autorizzativa, altrimenti il soggetto italiano, anche persona fisica, che dovesse in qualche modo partecipare e quindi agevolare la operazione, sarebbe soggetto a sanzioni.
[1] Question: “To what extent are the sanctions measures binding on (i) subsidiaries of EU companies outside of the EU and (ii) EU nationals residing or working outside of the EU? How should Russian entities, which are owned or controlled by an EU company, act in light of the Sanctions Regulation? Can a Russia-based subsidiary of an EU company sell products covered by the Sanctions Regulation to other Russian entities if these products are in stock on the premises of the Russian subsidiary? Would this be seen as a circumvention?”
Answer: “The scope of application of the Sanctions Regulation is set out in Article 13; EU sanctions do not apply extraterritorially. The Sanctions Regulation applies, inter alia, to any person inside or outside the territory of the Union who is a national of a Member State, and to any legal person, entity or body, inside or outside the territory of the Union, which is incorporated or constituted under the law of a Member State.
Subsidiaries of EU companies are incorporated under the laws of the host country, thus bound by the host country laws. Nevertheless, EU nationals working for that subsidiary are personally bound by EU sanctions and can be held personally liable for participating in transactions which breach EU sanctions. For example, even if the subsidiary itself entered the transaction, EU nationals facilitating the transaction could still be covered by the anti-circumvention clause if they “participate in activities” the object or effect of which was to circumvent the main prohibition. In addition, decisions taken by the foreign subsidiary that need to be cleared/green-lighted by the EU parent company would be relevant, in that the latter is bound in respect of its own actions”.