Dal 1° marzo 2023 sono in vigore le nuove norme sul processo ordinario di cognizione contenute nel D.Lgs n. 149/2022.
Prima di esaminare le principali novità del nuovo rito in primo grado, è utile richiamare gli obbiettivi della nuova normativa “strettamente correlata”, come si legge nella relazione illustrativa, “a quanto stabilito nel PNRR”, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione Europea dopo la pandemia Covid 19 che condiziona l’erogazione dei fondi a determinate riforme in diversi ambiti, tra i quali quello della giustizia.
Il testo legislativo elaborato dal Governo, in virtù della Legge Delega 134/2021, si propone di realizzare “il riassetto formale e sostanziale della disciplina del processo civile di cognizione in funzione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, attraverso la modifica del processo stesso, stricto sensu considerato, e tramite il rafforzamento del “settore della giustizia alternativa o complementare”.
Mediazione e negoziazione assistita
Vanno in tale ultima direzione gli incentivi fiscali alla mediazione e la rideterminazione (ampiamento) dell’area del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, estesa anche alle controversie che investono rapporti di durata.
Quanto alla negoziazione assistita, ne è stata riconosciuta l’esperibilità in aree prima precluse (controversie lavoro) e mediante contenuti prima non consentiti (ad esempio possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione, accordo consensuale tra i genitori per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate, oltre che per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti).
Nell’ambito della negoziazione assistita è stata, inoltre, introdotta l’istruttoria stragiudiziale, mediante acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, con finalità ed effetti propri della confessione stragiudiziale.
Quanto all’arbitrato, viene rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuito agli stessi, laddove vi sia la volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari.
Per quanto riguarda il processo civile, le cui nuove norme sono per l’appunto già in vigore dal primo marzo 2023, da un lato si è intervenuti sulla ripartizione delle competenze e sulla struttura degli organi giudiziari, aumentando la competenza del giudice di pace, e riducendo i casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale, dall’altro si è intervenuti massicciamente su tutte le principali fasi del processo di cognizione.
In particolare, con l’intento di “assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo” è stata anzitutto modificata la disciplina della fase introduttiva, allo scopo di giungere alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del thema decidendum e del thema probandum, consentendo al giudice, attraverso le necessarie verifiche preliminari anticipate, anche di favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato.
In tale prospettiva, sono stati in primo luogo modificati l’art. 163 bis cpc estendendo il termine a comparire a 120 giorni (150 nel caso di convenuto residente all’estero) e l’art. 166 cpc assegnando al convenuto termine di 70 giorni prima dell’udienza per la costituzione in giudizio.
Ciò allo scopo di consentire, da una parte, al giudice di compiere nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto le verifiche preliminari (ad esempio: integrazione contraddittorio, chiamata del terzo per ordine del giudice o su istanza di parte, nullità citazione e relative sanatorie, nullità comparsa, dichiarazione di contumacia, difetti di rappresentanza, assistenza e rappresentazione) e dall’altra di consentire alle parti di depositare le nuove memorie integrative che hanno sostituito le memorie ex art. 183, 6° co., nn. 1, 2 e 3 cpc.
E infatti, il nuovo art. 171 ter cpc prevede che, le parti, a pena di decadenza possono
- almeno 40 giorni prima dell’udienza di cui all’art. 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo e precisare le domande già proposte (con tale memoria integrativa, l’attore può anche chiedere di chiamare in causa un terzo);
- almeno 20 giorni prima dell’udienza di cui all’art. 183, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella prima memoria integrativa, indicare mezzi di prova e produrre documenti;
- almeno 10 giorni prima dell’udienza di cui all’art. 183, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.
Già alla prima udienza il giudice potrà provvedere sull’istanze istruttorie delle parti all’udienza stessa o con ordinanza fuori udienza da adottarsi entro i successivi 30 giorni.
L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova dovrebbe tenersi entro 90 giorni dalla pronuncia del giudice sulle richieste istruttorie delle parti.
Sempre al fine di semplificare l’iter processuale, sono state soppresse l’udienza per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio (sostituita dal deposito di dichiarazione di giuramento scritta) e l’udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte.
Anche la fase decisoria del giudizio di primo grado è stata interamente novellata, con la previsione di termini difensivi finali ridotti e a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione in base al nuovo articolo 189 cpc.
Si prevede, infatti, che in caso di discussione orale (art. 281 sexies cpc) il giudice potrà riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a 30 giorni dall’udienza di discussione.
Diversamente, ove non si proceda ai sensi dell’art. 281 sexies cpc, il giudice fisserà udienza di rimessione della causa, assegnando:
- termine perentorio fino a 60 giorni prima dell’udienza di rimessione per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
- termine perentorio fino a 30 giorni prima dell’udienza di rimessione per il deposito delle comparse conclusionali, salvo rinuncia espressa delle parti;
- termine perentorio fino a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica, salvo rinuncia espressa delle parti.
Scaduti tali termini, il deposito della sentenza dovrà avvenire nei successivi 30 giorni nelle cause trattate in composizione monocratica, e nei successivi 60 giorni nelle cause trattate dal collegio.
Infine, semplificazione e speditezza sono obiettivi alla base anche:
- del rafforzamento del processo sommario di cognizione (ora rito semplificato) reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del tribunale in composizione collegiale, quando i fatti di causa non siano controversi oppure quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque richieda un’attività istruttoria non complessa; e
- dei nuovi provvedimenti semplificati di accoglimento o di rigetto (artt. 183,-ter e 183-quater cpc) previsti dalla nuova normativa rispettivamente per le controversie (relative a diritti disponibili) in cui i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate, oppure quando la domanda è manifestamente infondata o è omesso o risulta assolutamente incerto la determinazione della cosa oggetto della domanda o l’esposizione dei fatti e degli elementi che costituiscono le ragioni della domanda ex articolo 163, terzo comma, numero 3) del codice di procedura civile. Si tratta di provvedimenti che non acquistano efficacia di giudicato sostanziale e non possono avere autorità in altri processi, e che sono reclamabili secondo i termini e i modi del reclamo cautelare di cui all’art. 669 terdecies cpc.
Sarà la concreta applicazione delle nuove norme a svelare se gli obbiettivi dichiarati dal legislatore, che in verità hanno già inspirato più di una riforma in passato, verranno effettivamente raggiunti.