Commento alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 27141/2022 del 23/03/2022 e pubblicata il 14/04/2022
Con sentenza del 23 marzo 2022, la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli in persona del Giudice Dottoressa Livia De Gennaro, ha ritenuto fondata la questione sollevata da un socio di una S.r.l., il quale adiva all’autorità giudiziaria per sentire dichiarare nulla la delibera assembleare con la quale lo stesso era stato escluso, nonché nulla la clausola statutaria per l’esclusione del socio nella parte in cui questa prevedeva, quale giusta causa, le gravi inadempienze del socio riferite alle obbligazioni del contratto sociale.
La vicenda posta allo scrutinio del Tribunale partenopeo ha avuto ad oggetto la condotta del socio, il quale avrebbe celato all’altro socio (pari quota del 50%), quest’ultimo anche amministratore della stessa società, la pendenza di un decreto ingiuntivo dal quale sarebbe derivata l’instaurazione di un contenzioso (ancora in corso di definizione) che avrebbe, nella prospettazione di parte resistente, recato un pregiudizio alla società. A seguito di ciò, l’assemblea deliberava l’esclusione del socio dalla compagine avendo rilevato la scorrettezza del suo comportamento, non avendo questi dato conoscenza del decreto all’amministratore, privandolo così della possibilità di proporre una tempestiva opposizione.
La fondatezza della questione è stata esaminata dal Tribunale di Napoli, il quale facendo ricorso ai principi che regolano l’esclusione del socio da s.r.l., ha valutato la loro compatibilità rispetto alla fattispecie concreta.
La pronuncia in esame è di notevole interesse nella misura in cui, compatibilmente alle recenti pronunce (tutte) conformi, si sofferma sulla ratio della disciplina oggetto di interesse, evidenziando i profili di differenza e incongruenza rispetto alla disciplina delle società di persone.
In particolare, l’articolo 2473-bis c.c. – nell’ambito della disciplina delle S.r.l. – prevede espressamente che “L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale”. Tale disposizione è stata introdotta con la riforma del 2003, la quale ha introdotto l’istituto dell’esclusione per le s.r.l.
Tale istituto, dapprima ritenuto incompatibile con le società a base capitalistica, ha fatto il proprio ingresso nel panorama giuridico in considerazione di una più marcata caratterizzazione personalistica delle s.r.l. rispetto alle altre società di capitali.
Tuttavia, l’operatività della disposizione non può essere considerata assoluta, né perfettamente aderente alla disciplina dell’esclusione nelle società di persone, per le quali l’art. 2286 c.c. prevede la mera contestazione di gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale.
Lo stesso tenore letterale della norma informa circa la necessaria sussistenza di due requisiti.
Il primo tra questi, (i) la specificità, per la quale è necessario che la clausola statutaria disciplini adeguatamente gli aspetti sostanziali e procedurali. Ad esempio, la clausola per essere operativa dovrà individuare con esaustiva specificità l’organo competente ad assumere la decisione, le maggioranze necessarie e l’eventuale termine entro il quale il socio potrà fare opposizione.
Per quanto, invece, riguarda la nozione (ii) giusta causa sarà necessario che la clausola identifichi un grave inadempimento agli obblighi sociali specificamente (e, dunque, mai genericamente) descritti nella stessa.
La ratio della norma risponde all’esigenza di circoscrivere l’applicazione dello strumento di esclusione del socio solo a ipotesi precise e ben delineate anche al fine di educare il socio a tenere una determinata condotta, rendendolo edotto delle conseguenze derivati dal suo mancato adeguamento alla condotta richiesta.
La nozione di giusta causa non si esaurisce, tuttavia, in tutto ciò che intralcia l’esecuzione in buona fede del contratto societario, impedendo così il raggiungimento dello scopo ultimo della sua stessa costituzione, essa ricomprende anche eventi differenti dall’inadempimento pur attinenti alla persona del socio che siano “potenzialmente in grado di influire negativamente sull’attuazione dell’interesse sociale o sulla possibilità per il socio di collaborare proficuamente all’attività comune”.
Dunque, le cause di esclusione potranno anche avere natura soggettiva, in quanto potrebbero derivare dalle qualità precipue della persona del socio; da ciò deriva che, come sottolineato dalla pronuncia in commento, l’organo chiamato a decidere sull’esclusione del socio non potrà procedere ad una valutazione “oggettiva e meramente comparatistica”, bensì dovrà procedere ad un’attenta analisi, calata nel caso concreto “verificando l’idoneità della situazione attuale del socio ad apportare un detrimento al nucleo societario nonché sull’attività da quest’ultimo posta in essere”.
Con riferimento alla vicenda in commento, il Giudice ha ritenuto non sussistere i requisiti di legittimità. Infatti, nonostante il socio avesse omesso all’altro socio, nonché amministratore, la pendenza di un decreto ingiuntivo, non è sembrato che questa attività potesse essere qualificata quale grave inadempimento agli obblighi sociali, né tale omissione è stata ritenuta causa di un danno patito dalla società “che ben avrebbe potuto comunque verificarsi anche in conseguenza di esito non vittorioso di un eventuale giudizio di opposizione”.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto la deliberazione di esclusione del socio nulla in quanto la clausola statutaria prevedeva che l’eventuale esclusione avrebbe dovuto essere pronunciata dal Tribunale del luogo della sede sociale della società e non dall’assemblea dei soci, come avvenuto.
Più nel dettaglio, ciò che la Sezione Impresa ha voluto sottolineare con la sua pronuncia, sono state le differenze sussistenti tra i diversi tipi di società nei meccanismi di esclusione del socio e gli elementi di contatto tra le S.r.l. e le società di persone; dunque, in quanto società caratterizzate dall’intuitus personae, e pertanto maggiormente “sensibili” alle cause di inadempienza derivanti dalla legge o da contratto sociale – le quali sarebbero perciò idonee a ledere il rapporto di fiducia tra il singolo e la compagine – il socio della società a responsabilità limitata può essere escluso dalla società, proprio come avviene nelle società di persone, purché tale esclusione venga sorretta dai requisiti richiesti dalla disposizione codicistica.
Il Tribunale infine ha altresì ritenuto nulla la clausola statutaria nella parte in cui questa prevedeva per l’esclusione del socio la giusta causa e faceva coincidere questa con le gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale, facendo venir meno il requisito della specificità.
In conclusione, la giurisprudenza – forte del dato normativo – è costante nel ritenere illegittime clausole statutarie delle s.r.l. che prevedono l’esclusione del socio, anche gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto sociale, in maniera generica, nonché legittime le clausole che individuano quale giusta causa di esclusione il compimento di gravi irregolarità da parte del socio amministratore specificatamente indicate.
di Camilla Lentini.