Con la recente ordinanza n. 9787 del 25 marzo 2022, la Corte di Cassazione si esprime nel senso di ritenere improcedibile ovvero inammissibile la pretesa creditoria proposta – in sede ordinaria in via principale e in via riconvenzionale – da chi sia debitore di un soggetto fallito.
Il provvedimento della Suprema Corte si conforma all’orientamento per cui il credito invocato nei confronti del soggetto fallito in via di eccezione riconvenzionale, in quanto diretto a contrastare la pretesa azionata dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del soggetto fallito e non alla partecipazione al concorso dei creditori, va esaminato dal giudice della lite.
Il fatto
L’ordinanza in esame origina dalla riunione di due giudizi radicati innanzi al Tribunale di Milano ed aventi ad oggetto un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione.
Da un lato l’appaltatore otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo relativo ai lavori di ristrutturazione, che veniva opposto dal committente deducendo vizi e difetti delle opere commissionate, dall’altro lo stesso committente conveniva in giudizio l’appaltatore per domandare l’accertamento del venir meno del diritto al corrispettivo di quest’ultimo e il risarcimento dei danni subiti.
Al termine del giudizio, il Tribunale di Milano disponeva l’inammissibilità/improcedibilità della domanda con cui il committente aveva fatto valere il proprio credito nei confronti dell’appaltatore – medio tempore fallito – e confermava il decreto ingiuntivo.
La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado rilevando come il committente non avesse contestato l’esecuzione dei lavori né l’ammontare del corrispettivo fissato per le opere.
La Cassazione, su ricorso presentato dalla committente, cassava la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte d’Appello di Milano per un nuovo esame.
La pronuncia della Seconda Sezione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, accogliendo il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, tracciava il confine tra il giudizio ordinario e il giudizio di verificazione fallimentare con riferimento al controcredito eccepito in compensazione con il credito del soggetto fallito.
Di regola, per avanzare una pretesa creditoria nei confronti di un soggetto fallito, occorre domandare l’ammissione allo stato passivo al fine di rispettare il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
In altri termini, è preclusa l’azione di recupero del credito nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione.
Con la pronuncia in esame, la Cassazione statuiva che qualora il terzo convenuto nel giudizio proposto (o proseguito) dal curatore fallimentare abbia dedotto fatti costituenti eccezioni estintive, modificative o impeditive del diritto di credito del fallito ovvero eccepito in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio credito non opera il rito speciale previsto dagli art. 93 e ss. L. n. 267/1942 (di seguito, “L.F.” o “Legge Fallimentare”) per l’accertamento del passivo. Il giudice della lite, non essendo proposta alcuna domanda, si dovrà pronunciare anche sull’eccezione riconvenzionale.
Diversamente, laddove il controcredito nei confronti del soggetto fallito sia oggetto di domanda riconvenzionale, torna ad essere applicabile il rito speciale previsto dalla Legge Fallimentare nel rispetto della par condicio creditorum.
Sulla scorta di tali considerazioni la Cassazione ha rilevato come la Corte d’Appello di Milano, in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., non ha valutato le eccezioni sollevate dal committente in ragione dei vizi e dei difetti delle opere eseguite dall’appaltatrice poi fallita, sottostanti al suo esame in quanto dirette esclusivamente a paralizzare la domanda dell’appaltatrice.
La pronuncia della Suprema Corte porta a circoscrivere l’operatività del giudizio di verificazione, posto che l’inesatta identificazione del procedimento con il quale far valere la pretesa comporta l’improcedibilità ovvero l’inammissibilità della domanda di accertamento del controcredito.
Il secondo motivo di impugnazione della pronuncia resa dalla Corte d’Appello è stato rigettato dalla Cassazione sulla scorta del fatto che il credito posto in compensazione dal committente – vantato in qualità di cessionario di un creditore dell’appaltatore – era privo del requisito della certezza in quanto oggetto di contestazione giudiziale e come tale non idoneo ad essere compensato ai sensi dell’art. 56 della L.F.
Il quinto motivo di impugnazione relativo alla mancata detrazione dal corrispettivo dell’appaltatore della somma di denaro pagato in contanti dal committente è assorbito.
La vis attractiva del giudizio di accertamento del passivo
Al fine di cogliere la portata della pronuncia in commento è opportuno tenere in considerazione le peculiarità e le finalità del sistema concorsuale.
L’articolo 52 della Legge Fallimentare delimita, dal punto di vista formale, il concorso dei crediti sul patrimonio del fallito circoscrivendolo a quelli sorti per atti compiuti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento. Tale norma va letta in combinato disposto con gli articoli 2740 e 2741 c.c. in tema di concorso sostanziale dei creditori.
Ne derivano la stabilizzazione della consistenza del patrimonio del fallito che si sottrae alle eventuali pretese creditorie sorte in epoca successiva al fallimento e l’esistenza di un rito speciale ed esclusivo di accertamento del passivo dinanzi al tribunale fallimentare.
Non è pertanto possibile procedere ad accertamento giudiziale in sede di cognizione ordinaria dei diritti vantati nei confronti della curatela.
La Cassazione, nella pronuncia in commento, seppur confermando la vis attractiva del rito fallimentare tale per cui: “L’esclusività del giudizio di verificazione vale, peraltro, non soltanto nel caso in cui la domanda avente ad oggetto l’accertamento della pretesa creditoria verso il fallito sia stata proposta, in sede ordinaria, in via principale ma anche nel caso in cui tale domanda si stata introdotta (se del caso nelle forme dell’opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal creditore poi fallito: Cass. n. 26993 del 2020; Cass. n. 11749 del 2011; Cass. n. 19290 del 2007; Cass. n. 10692 del 2000) in via riconvenzionale”, ne limita la portata applicativa rilevando come: “Le conclusioni esposte, tuttavia, non valgono per il caso in cui il terzo, convenuto nel giudizio proposto o proseguito dal curatore fallimentare, non abbia proposto una domanda riconvenzionale (volta cioè ad ottenere l’accertamento giudiziale, con effetti verso la massa, della pretesa asseritamente maturata nei confronti del fallito) ma si sia, piuttosto, limitato ad invocare (il fatto costitutivo di) tale credito in via di mera eccezione riconvenzionale, vale a dire al solo scopo di ottenere la dichiarazione di compensazione, con il relativo effetto estintivo (artt. 1241 c.c. e segg.), rispetto al credito fatto valere dall’attore poi fallito. In tale ipotesi, invero, il terzo chiede l’accertamento della sua pretesa creditoria verso il fallito non già ai fini della partecipazione al concorso e ai relativi riparti (L. Fall., art. 52) ma soltanto per contrastare la pretesa azionata (o proseguita) dal curatore (Cass. n. 15562 del 2011).”
Ecco allora che nel caso in esame, essendo l’eccezione di compensazione diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice e ad ottenere il rigetto, non opera il rito speciale previsto per l’accertamento del passivo dalla Legge Fallimentare.
In senso conforme, sulla portata del giudizio di verificazione per l’accertamento del diritto di credito maturato nei confronti del fallito, si segnalano le recenti pronunce della Corte Suprema, ordinanza n. 38888 del 7 dicembre 2021 e del Tribunale di Bari, sentenza n. 242 del 21 gennaio 2022.
Conclusioni
In conclusione, si può affermare che il controcredito di un debitore del fallito eccepito in compensazione verso il soggetto fallito può essere fatto valere nel medesimo giudizio promosso dal curatore fallimentare senza che sia configurabile una lesione della par condicio creditorum concorsuale e senza che sia pertanto necessario domandare l’ammissione al passivo del fallimento.