Con il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 evocativamente intitolato “Liquidità”, il Legislatore d’urgenza appronta tra le altre, delle misure di quarantena ad alcuni “comparti” del diritto societario con il dichiarato intento di preservare le società in sofferenza patrimoniale dagli effetti lesivi del Covid-19 .
Così con l’art. 6 del Decreto si esonerano le società di capitali dall’adottare gli adempimenti in caso di perdita di oltre un terzo del capitale sociale prescritti:
a) dagli articoli 2446, comma 2 e 3 per quanto concerne le società per azioni, nonché dall’art. 2482 bis del codice civile per quanto concerne le società a responsabilità limitata;
b) dall’art. 2447 per quanto concerne le società per azioni e dall’art. 2482 ter per quanto concerne le società a responsabilità limitata, che ineriscono la predita di capitale sociale che eroda la soglia minima di capitale sociale;
e si sospende – coerentemente con quanto previsto sopra – l’applicabilità dell’art. 2484, primo comma, n.4 per quanto concerne le società di capitali e dell’art. 2585 duodecies del codice civile per quanto concerne le società cooperative, vale a dire la previsione di scioglimento delle società in caso di mancata adozione degli interventi di ricapitalizzazione oltre la soglia minima prescritta.
Pertanto, a partire dal giorno 8 aprile scorso e fino alla data del 31 dicembre 2020 qualora si accusino perdite del capitale sociale oltre un terzo nel corso degli esercizi 2019 e 2020 l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approvi il bilancio dell’esercizio 2019 e/o 2020 non sarà tenuto a ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate ovvero a ridurre il capitale sociale e contestualmente a riportare il capitale sociale oltre la soglia minima prescritta per legge.
Né, tantomeno, dovranno attivarsi gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza mediante ricorso al tribunale affinché venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Naturalmente resta vigente l’obbligo previsto dall’art. 2446 del codice civile, ragion per cui in caso di perdite che intacchino il capitale sociale di oltre un terzo gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, dovranno sempre e comunque convocare l’assemblea non tanto “per gli opportuni provvedimenti” che potranno essere temporaneamente sospesi ma per sottoporre la relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione.
Si direbbe che il Decreto Liquidità induca le società di capitali ad un “estote parati” (sulla scorta dell’informativa sullo stato patrimoniale della società e sui provvedimenti che a rigor di codice civile dovrebbero essere assunti senza indugio) ma senza l’obbligo di intervenire contro l’erosione del capitale sociale verificatasi nel corso dell’esercizio sociale antecedente e contestuale all’epidemia.
Pertanto, i soci, pur prendendo atto di perdite pari ad oltre un terzo del capitale sociale verificatesi nell’anno 2019 potranno – stante il contesto epidemico dell’anno nel quale dovrebbero assumersi gli adempimenti di cui agli artt. 2446 comma 2 e 3 del codice civile – astenersi dal deliberare la riduzione proporzionale del capitale così come contestualmente reintegrarlo oltre la soglia minima come previsto dall’art. 2447 del codice civile.
Vi è da dire che, al fine di potersi avvalere della misura da quarantena, bisognerà che gli estensori della relazione sulla situazione patrimoniale della società e delle relative osservazioni sulla medesima diano rappresentazione quanto alle perdite registrate nell’esercizio 2019 che le stesse non possano essere ripianate con i provvedimenti di cui all’art. 2446, comma 2 e 3 o dell’art. 2447, del codice civile a cagione della ingravescente sofferenza patrimoniale acuitasi a causa del contesto epidemico e che le perdite accusate nell’esercizio 2020 siano riconducibili proprio alla contrazione finanziaria e/o a quella economica prodotta dalla temperie epidemica.
Gli organi sociali devono, pertanto, comprovare che l’emergenza imposta dal Covid -19 – si direbbe anzitutto dal lockdown vigente dal 9 marzo scorso che si protrarrà almeno fino al prossimo 4 maggio salvo proroghe o allentamenti della morsa per comparti produttivi – sia la causa dell’incapacità della società “contagiata” di ridurre la perdita consolidatasi nell’anno 2019 o che sia la causa stessa della perdita che intacchi per oltre un terzo il capitale sociale.
Come già osservato, deve ritenersi sospesa, altresì, la previsione di cui all’art. 2447 del codice civile rilevante per la fattispecie della perdita di oltre un terzo del capitale sociale che comporti la riduzione del capitale sociale sotto la soglia minima stabilita dall’art. 2327 del codice civile.
La sospensione temporanea di tale previsione potrebbe, tuttavia, indurre a ritenere che in caso di perdite di ben oltre il terzo che portino il capitale sociale sotto soglia minima non ricorra comunque l’obbligo dell’organo gestorio di convocare l’assemblea quantomeno per rappresentare la situazione patrimoniale della società dandone compiuta evidenza con la relazione di cui all’art. 2446 c.c.
Ebbene, se si interpretasse l’art. 2447 del codice civile e la sua deroga disposta dal Decreto Liquidità senza richiamare la “sopravvivenza” anche in tempo di epidemia dell’obbligo informativo previsto in capo all’organo gestorio dall’art. 2446, comma 1, del codice civile si configurerebbe una lesione al diritto dei soci e dei creditori della società a ricevere una doverosa informativa sullo stato patrimoniale della società e sulle sue stesse prospettiva di ricapitalizzazione ovvero di trasformazione o di messa in liquidazione una volta superata la moratoria epidemica.
Da ultimo, stante la possibilità di astenersi dall’adozione delle misure prescritte in caso di riduzione del capitale sociale il Legislatore d’urgenza epidemica riconosce all’organo gestorio ed assembleare il potere di porre la società amministrata “in terapia sub-intensiva” fino al 31 dicembre 2020 sospendendo l’efficacia dell’art. 2484, comma 1, n.4. del codice civile (che, ricordiamo, prevede lo scioglimento della società per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale fatta salva l’adozione delle misure di cui agli artt. 2447 e 2482 ter del codice civile), lasciando che a far data dal 1° gennaio 2021 – finito il periodo di degenza del paziente societario – l’organo gestorio ed assembleare mettano in atto la terapia più opportuna per una reintegrazione del patrimonio ovvero per la messa in liquidazione in applicazione alla disciplina ordinaria.
Con le misure fatte oggetto di queste brevi note le società italiane dovranno dimostrare di saper affrontare due sfide lanciate dall’oscuro operatore sleale Covid-19: quella propriamente produttiva, vale a dire di saper continuare ovvero di saper riprendere ad essere competitiva ed efficiente sul mercato e quella più di sistema, vale a dire di saper gestire il proprio stato patrimoniale ed il proprio conto economico sapendo maneggiare adeguatamente e responsabilmente il rischio economico-patrimoniale-finanziario.
E sarà anche dall’esito di queste sfide che si vedrà se il mondo produttivo italiano avrà trovato o no nella sfida pandemica un miglior modo di declinare profitto e cultura aziendale di buona e responsabile amministrazione.