La bussola del bilancio nella battaglia navale delle procedure concorsuali: breve diario di viaggio al termine di un webinair

Mappa di un'antica battaglia navale

In occasione del ciclo di incontri “Quattro lezioni sul bilancio: i suoi riflessi sulle procedure concorsuali” organizzato dalla Commissione Procedure concorsuali ed esecutive dell’Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Fondazione forense, ho moderato il quarto ed ultimo incontro dedicato a “Le voci di bilancio nella prospettiva delle procedure concorsuali” tenutosi il 9 febbraio in modalità webinar.

La prima parte dell’incontro si è focalizzata sul tema “Voci di bilancio e presupposti di fallibilità” di cui relatore è stato Gaetano Presti, professore ordinario di Diritto Commerciale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La seconda relazione dal tema “Bilancio nella gestione della crisi” è stata condotta dal dott. Ignazio Arcuri, dottore commercialista in Milano, commissario giudiziale e curatore di diverse procedure.

La relazione del prof. Presti ha fornito un excursus della disciplina relativa alla fallibilità quale articolata nella Legge Fallimentare varata con il Regio decreto del 1942 e sottoposta negli anni a diverse modifiche con riflessioni prospettiche sulla definizione di “impresa minore” prevista dal Codice della Crisi d’Impresa la cui entrata in vigore, più volte posticipata da ultimo a causa del contesto epidemico da Covid 19, è prevista al 1° settembre 2021.

Richiamata la produzione giurisprudenziale susseguitasi in vigenza della Legge fallimentare sulla ricorrenza dei presupposti propri oggi della fallibilità di un’impresa, con il Codice della Crisi della cosiddetta “impresa minore” – dirimente per escludere l’assoggettamento dell’impresa in crisi o insolvente alla liquidazione giudiziale (che con il nuovo Codice della Crisi soppianta il fallimento) ovvero per il ricorso del debitore insolvente ad una procedura concorsuale ovvero ancora per il ricorso al sovrindebitamento – la relazione del prof. Presti ha evidenziato la rilevanza di una corretta e puntuale redazione e lettura dei dati di bilancio con un focus esemplificativo illuminante sulle voci relative al valore della produzione (art. 2425 c.c.).

Secondo la giurisprudenza pronunciatasi in vigenza della Legge fallimentare, infatti, al fine di verificare la ricorrenza di uno dei presupposti di fallibilità (secondo la Legge Fallimentare) ovvero uno dei presupposti per classificarsi “impresa minore” (secondo il Codice della Crisi) – vale a dire se il debitore abbia o meno conseguito ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila – come prescritto dall’art. 1, comma 2, lett. B) Legge Fallimentare – dovrà prendersi in esame senza dubbio la voce propria dei ricavi generati dalla gestione caratteristica dell’impresa (rubricata alla lettera A) n. 1) dell’art. 2425 c.c. che disciplina lo schema di conto economico di un bilancio di esercizio) ma anche – ma non indiscriminatamente – quella relativa ad altri ricavi o altri proventi quali indicati dalla lettera A) n. 5) dell’art. 2425 c.c. laddove possano ricondursi sempre alla gestione caratteristica dell’impresa.

Ad esempio laddove l’impresa tra gli altri ricavi e proventi di cui alla lettera A) n.5) dell’art. 2425 c.c. esponga il reddito da fabbricato percepito da terzi in ragione della locazione di un immobile iscritto tra le proprie immobilizzazioni tale provento non andrebbe computato tra i ricavi ai fini della verifica della ricorrenza della soglia di fallibilità in quanto estraneo alla gestione caratteristica dell’impresa.

Ciò in quanto come da ultimo precisato dalla Cassazione “la nozione di “ricavi lordi”, che è rilevante ai fini di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, fa propriamente riferimento alle “componenti positive”, che siano “generate dall’attività di impresa” esercitata dal soggetto della cui fallibilità si discute” (Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2021, n. 980, pronunciatasi sulla esclusione dai ricavi lordi delle “somme ritratte dalla cessione a terzi di cespiti aziendali”).

Ferma restando la centralità del bilancio nella valutazione circa l’assoggettabilità o meno di un’impresa ad una procedura concorsuale ovvero alla liquidazione giudiziale il prof. Presti ha doverosamente sottolineato la sua non esclusività per accertare la fallibilità di un’impresa in crisi o insolvente (ovvero al fine di individuare il carattere minore di un’impresa) indicando come siano rilevanti altri documenti contabili che possano attestare la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’impresa anche rettificativa – in chiave migliorativa o peggiorativa – dei dati di bilancio.

Sulla rilevanza dei cosiddetti bilanci di verifica infrannuali e sulle situazioni patrimoniali aggiornate alla data di verifica della accessibilità o meno di un’impresa in crisi o insolvente ad una procedura concorsuale o alla liquidazione giudiziale (ancora per poco al fallimento) – che secondo chi scrive forniscono uno scatto “live” della situazione dell’impresa a fronte del fermo immagine del bilancio depositato in camera di commercio – ha puntato il faro da curatore o commissario giudiziale il dott. Arcuri nel suo intervento.

Secondo Arcuri, infatti, una maggiore proattività delle imprese da un lato e la messa a disposizione da parte del Legislatore di strumenti di monitoraggio costante sull’andamento della esecuzione della procedura concorsuale dall’altro renderebbe più sicura la navigazione dell’impresa contribuendo a rendere il ricorso a procedure concorsuali altre dal fallimento (ovvero della imminente liquidazione giudiziale) più consapevole e correttamente orientato verso la rotta del risanamento o della liquidazione degli asset.

Secondo il professor Presti, ad esempio, l’adozione di documentazione contabile che rappresenti l’attualità dello stato di un’impresa in crisi o in insolvenza consentirebbe ad un’impresa – che sulla scorta della sola documentazione bilancistica dei tre esercizi antecedenti la data di deposito si trovi a superare la soglia di fallibilità relativa all’attivo fissata nell’ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila –laddove invece riclassifichi uno o più crediti esposti nell’attivo dei bilanci depositati perché ritenuti inesistenti o di minor consistenza con un pronunciamento giudiziale passato medio tempore in giudicato potrebbe dimostrare l’assenza di uno dei presupposti di fallibilità (ovvero la propria classificazione come impresa minore).

In quella che con metafora suggestiva il professor Presti ha definito una “battaglia navale” sull’accesso alle procedure concorsuali gioca un ruolo cruciale l’impresa in crisi o già in insolvenza su cui grava l’onere di provare la sua idoneità o meno all’accesso ad una procedura concorsuale, onere che per essere assolto unitamente all’onere di allegazione necessita del costante supporto di professionisti esperti – e l’Autorità giudiziaria che in base alle mosse dell’impresa si troverà a tracciare la linea spartiacque al di qua o al di là della quale porre l’impresa in crisi.

Già perché – pur senza escludere cambiamenti di rotta nel corso della navigazione dell’impresa in crisi o insolvente assoggettata da una procedura concorsuale altra dal fallimento con una virata proprio verso l’iceberg fallimentare – la battaglia navale di un’impresa in crisi o insolvente conduce alternativamente o ad una procedura concordataria (in continuità ovvero liquidatoria) ovvero di ristrutturazione dei propri debiti ovvero alla liquidazione giudiziale.

E il tertium datur dall’esito della battaglia navale è la sorte del personale, degli asset, dei fornitori creditori (a tacer dei creditori istituzionali e bancari).

Scritto da
Ruggero De Simone