Diritto d’autore e sampling: una disanima delle conclusioni dell’Avvocato Generale UE in relazione all’opera “Metall auf Metall” dei Kraftwerk

Plico di riviste

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata dalla Corte Federale di Giustizia tedesca a prendere parola nel contesto del dibattito che contrappone la libertà artistica al tradizionale diritto di proprietà. La problematica del sampling rientra nel solco del diritto dell’Unione, il cui interesse è nato a seguito di alcune pronunce delle più alte autorità giurisdizionali tedesche.

Il sampling (campionatura) è una tecnica consistente nel prelevare, con l’ausilio di apparecchiature elettroniche, estratti (samples o campioni, da cui il nome della tecnica) di un fonogramma al fine di utilizzarli come elementi di una nuova composizione in un altro fonogramma. Al momento del loro riutilizzo tali estratti sono spesso “mixati”, modificati e ripetuti a ciclo continuo, in maniera da essere più o meno riconoscibili nella nuova opera. Va altresì osservato che può trattarsi di estratti di differenti lunghezze, di una durata compresa tra meno di un secondo e varie decine di secondi. Il sampling è dunque un fenomeno dalle molte sfaccettature, il che non facilita la sua qualificazione giuridica.[1]

Prima di entrare nel merito delle questioni sottoposte alla valutazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si rende necessaria una breve disamina della normativa comunitaria applicabile in materia.

In primo luogo, la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, all’art. 2, lettera c), riconosce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche.

In secondo luogo, la Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, all’art. 9, paragrafo 1, lett. b), dispone che gli Stati Membri riconoscano ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico i loro fonogrammi.

Nella fattispecie concreta i sigg. Ralf Hütter e Florian Schneider-Esleben, ricorrenti in primo grado e convenuti in cassazione (in seguito congiuntamente, i “Convenuti”), membri del gruppo musicale Kraftwerk, pubblicavano nel 1977 un fonogramma contenente l’opera intitolata Metall auf Metall. I componenti del gruppo sono produttori del fonogramma, artisti interpreti dell’opera in esame e il Sig. Hütter ne è altresì l’autore.

La Pelham GmbH è la produttrice di un fonogramma contenente l’opera intitolata Nur mir, interpretata dalla cantante Sabrina Setlur. I sigg. Moses Pelham e Martin Haas, convenuti in primo grado e ricorrenti in cassazione (in seguito congiuntamente, i “Ricorrenti”), sono autori dell’opera.

I Convenuti sostengono che la Pelham GmbH nonché i sigg. Pelham e Haas hanno copiato, con la tecnica del sampling, circa due secondi di una sequenza ritmica dal titolo Metall auf Metall e li hanno integrati, mediante ripetizioni continue, nel brano Nur mir. Essi ritengono che i sigg. Pelham e Hass abbiano così violato il diritto connesso di cui sono titolari in qualità di produttori del fonogramma in questione. In subordine, i Convenuti fanno valere il diritto di proprietà intellettuale di cui sono titolari in qualità di artisti interpreti nonché la violazione del diritto d’autore del sig. Hütter sull’opera musicale. In via ulteriormente subordinata, deducono una violazione della normativa in materia di concorrenza. Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio, tuttavia, riguarda unicamente i diritti dei Convenuti in quanto produttori del fonogramma.

I Convenuti hanno chiesto la cessazione della violazione, la concessione del risarcimento dei danni, la trasmissione di informazioni e la consegna dei fonogrammi in vista della loro distruzione. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso e l’appello interposto dai Ricorrenti è stato respinto. A seguito di un’impugnazione in cassazione dei Ricorrenti, la sentenza emessa dal giudice d’appello è stata invalidata dal giudice del rinvio, con sentenza del 20 novembre 2008, e la causa è stata rimessa al giudice d’appello per un nuovo esame. Ancora una volta, il giudice d’appello ha respinto l’appello interposto dai Ricorrenti. A seguito di una nuova impugnazione per cassazione dei Ricorrenti, il giudice del rinvio questa volta ha respinto tale impugnazione con sentenza del 13 dicembre 2012. Tale sentenza è stata annullata dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania), che ha rinviato la causa dinanzi al giudice del rinvio.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea sei questioni pregiudiziali per cui l’Avvocato Generale, Maciej Szpunar, ha prospettato il 12 dicembre 2018 le seguenti soluzioni.

Anzitutto, secondo l’avvocato Generale, il campionamento quando è compiuto senza l’autorizzazione del produttore del fonogramma estratto al fine di utilizzarlo in un altro fonogramma costituisce una lesione del diritto esclusivo di riproduzione del produttore del primo fonogramma ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della Direttiva 2001/29.

Inoltre, in considerazione del fatto che con la tecnica del sampling il produttore crea un nuovo fonogramma, quest’ultimo non rappresenta una copia ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/115.

Oltre a ciò, l’avvocato Generale esclude che una norma di diritto nazionale possa determinare limiti ed eccezioni ulteriori ai diritti esclusivi del produttore di fonogrammi rispetto a quanto previsto all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2001/29.

Ancora, con specifico riferimento all’eccezione della citazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, nel sampling l’estratto di un fonogramma è inserito un altro fonogramma senza la volontà manifesta di creare un’interazione con il primo fonogramma e in maniera non distinguibile dal resto di tale secondo fonogramma con conseguente disapplicazione dell’utilizzo ai fini di citazione.

Per di più, i diritti esclusivi di riproduzione e di distruzione di cui agli artt. 2 – 4 della Direttiva 2001/29 nei limiti delle eccezioni ex art. 5 delle medesima Direttiva non lasciano margini di discrezionalità circa le restrizioni dei predetti diritti esclusivi in sede di recepimento nel diritto nazionale.

Infine, l’Avvocato Generale concludeva affermando che il diritto esclusivo dei produttori di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione parziale di loro fonogrammi nei casi di utilizzo a fini di sampling non è in contrasto con la libertà delle arti come sancita all’articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il tema sottoposto all’attenzione della Corte è estremamente attuale e di particolare importanza, stante il diffondersi sempre maggiore della tecnica del sampling quale strumento di creazione di brani musicali, e sarà pertanto cruciale per l’evoluzione del diritto d’autore l’orientamento della Corte.

A mio avviso, consentire la tecnica del sampling solamente previa autorizzazione del produttore del primo fonogramma potrebbe costituire un pericoloso freno alla libertà d’espressione dell’individuo che ai giorni nostri si manifesta sempre più tramite la generazione di fonogrammi con la tecnica del sampling. Inoltre si porrebbe il problema di tradurre operativamente una limitazione solo astrattamente ipotizzabile. È pur vero che una piena libertà di prelievo e riutilizzo di un sample altrui costituirebbe un indefettibile ostacolo all’effettività della tutela del diritto d’autore.

In ragione del fatto che un fonogramma è tutelabile con riguardo all’investimento finanziario e organizzativo sostenuto non risulta ipotizzabile l’applicazione di limiti quantitativi quali parametri per determinare la violazione del diritto esclusivo del produttore.

Non resta che attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

[1]Piesiewicz P., «Dzieło muzyczne i nowe technologie (aspekty prawne “samplingu”)», Państwo i prawo, n. 3/2006.

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