Deliberare a distanza si può (ancora)

Disegno di mani alzate

La Legge di conversione n. 21 del 26 febbraio scorso del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (il c.d. Decreto Milleproroghe) conferma e mette ulteriormente a punto le disposizioni di immediata applicazione in campo societario, stante il perdurante stato di emergenza epidemiologica.

Si interviene nuovamente sullo svolgimento in forma semplificata dell’assemblea dei soci nelle società di capitali, sia in relazione a profili temporali, sia in relazione a profili operativi, vale a dire sui tempi di convocazione e sulle modalità di svolgimento, come già operato con D.L. del 17 marzo 2020, n.18. e, da ultimo D.L. del 31/12/2020 n.183.

Le disposizioni oggetto di intervento “emergenziale” sono gli artt. 2364, comma 2, e l’art. 2478 bis c.c. che dispongono, per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata, che lo statuto possa indicare un termine maggiore di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, comunque non superiore a 180 giorni “nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società” con la precisazione che in questo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni di tale dilazione.

L’articolo 3 del Decreto Milleproroghe convertito, nello specifico, interviene sull’articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 prevedendo che le disposizioni si applicheranno alle assemblee tenute entro il termine del 31 luglio 2021.

Le novità rilevanti circa le assemblee societarie, consentono:

a) alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;

b) a tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con l’avviso di convocazione delle assemblee l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti. È possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto;

c) alle società a responsabilità limitata, l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto;

d) alle società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi dell’istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche se lo statuto disponga diversamente; nell’avviso di convocazione, le società possono prevedere che lo svolgimento dell’intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, in modo che la facoltà del socio di conferire delega al suddetto soggetto si traduca in modalità obbligatoria. Per facilitare l’utilizzo di questo mezzo, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e sub-deleghe, in deroga alle previsioni al riguardo vigenti e, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti, sia tramite delega e subdelega ordinaria;

e) a tutte le società con azioni quotate e per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, di ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche qualora diversamente disposto e di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.

Taluni profili di intervento erano stati approfonditi da Assonime che ne aveva proposto taluni adeguamenti che, ad oggi, è possibile ritenere che non siano stati seguiti. Nello specifico, l’Associazione tra le società per azioni italiane aveva suggerito di sostituire la dicitura “assemblee convocate” contenuta nel comma 7 con “il cui avviso di convocazione sia stato pubblicato”, potendo essa trarre in inganno e far pensare che la proroga si riferisse alla data in cui si tiene l’assemblea, laddove la proroga riguarderebbe solo la data di convocazione della stessa.

Inoltre, la stessa Associazione aveva ritenuto e suggerito, in quanto opportuno, di eliminare il riferimento temporale, nello specifico “e comunque non oltre il 31 marzo 2021”, per evitare che la norma fosse considerata superata in caso di un ulteriore prolungamento dello stato di emergenza.

Con riferimento alle perplessità manifestate, il comma 7 ha eliminato il riferimento allo stato di emergenza, mantenendo indipendente il solo termine ultimo per l’adempimento evitando, così, che la norma possa trovare ulteriore attuazione in caso di prolungamento dello stato emergenziale tuttora in corso.

L’auspicio di un ritorno alla normalità anche nella conduzione delle assemblee sociali tuttavia non deve portare via insieme al disagio emergenziale il ricorso ben disciplinato a strumenti di partecipazione alle assemblee societarie alternativi rispetto alla presenza fisica nel rispetto della normativa e degli statuti.

Coautore Camilla Lentini.

Scritto da
Ruggero De Simone