È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 30 luglio 2021, il testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 o decreto semplificazioni con il quale sono state introdotte disposizioni in materia di Governance per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e alcune misure in tema di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
Nella prima parte del decreto viene stabilita l’articolazione della Governance incentrata sull’istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano volta per volta i Ministri e i Sottosegretari competenti, in ragione delle materie affrontate in ogni seduta.
La seconda parte del decreto, sempre in relazione ai settori oggetto del PNRR, prevede delle misure volte dare un impulso agli investimenti accelerando l’iter di realizzazione delle opere, snellendo le procedure di affidamento e rafforzando la capacità amministrativa della P.A.
Le novità in tema di appalti
– Appalti sotto soglia
Il nuovo decreto ha apportato delle modifiche al D.L 76/2020 che prevede una disciplina derogatoria temporanea dovuta all’emergenza epidemiologica per accelerare le procedure di affidamento degli appalti sotto soglia valida fino al 31 dicembre 2021.
L’intervento prevede solamente due tipologie di affidamento di appalti sotto soglia a fronte delle cinque introdotte dal decreto c.d. sblocca cantieri ( D.L. 32 del 18 aprile 2019).
Su queste due categorie si inserisce l’articolo 51 del D.L. 77/2021 che ha modificato i presupposti per l’accesso alle diverse procedure di affidamento andando a modificare le lettere a) e b) dell’articolo 1, comma 2 del d.l n. 76/2020, prorogando inoltre sino al 30 giugno 2023 i termini della disciplina transitoria che prevedeva:
• lett. a) l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
• lett. b) la procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
Ad oggi invece è previsto l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, potendo quindi la stazione appaltante procedere anche senza consultazione di più operatori economici ma tenendo fermo i principi sanciti dall’articolo 30 del codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016).
Mentre, in caso di affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 € e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo numero 50 del 2016, è prevista la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato, o tramite elenchi di operatori economici, tenendo conto non solo del principio di rotazione degli inviti ma anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese.
Per quanto riguarda la disciplina degli appalti sopra soglia l’articolo 2 del D.L. 76/2020 ha introdotto alcune modifiche per le procedure di gara prevedendo la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, prevedendo in tali casi l’applicazione di termini ridottidi cui all’articolo 8, comma 1, lettera c).
Questa disciplina, comprese le deroghe per gli appalti sopra soglia, si applica alle procedure di cui i bandi e avvisi di indizione della gara sono stati pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.L 77/2021 (1° giugno 2021), mentre per le procedure avviate prima di tale data si continuerà ad applicare la disciplina prevista dal D.L. 76/2020.
– Subappalto
In tema di subappalto due sono le principali novità introdotte dall’art. 49 del D.L 77/2021:
• viene introdotto un regime temporaneo che abroga quanto previsto nel c.d decreto sblocca cantieri (convertito nella l. 55/2019) secondo cui fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
• prevede, a partire dal 1° novembre 2021 la rimozione di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto, con la modifica del comma 2 dell’art. 105 del D.lgs 50/2016.
Le stazioni appaltanti, previa motivazione nella determina a contrarre ed eventualmente dopo essersi avvalsi del parere delle Prefetture competenti, potranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:
– delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle delle categorie superspecialistiche di opere (di cui all’articolo 89, comma 11 del codice dei contratti pubblici);
– dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità̀ delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
– dell’esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle cosiddette white list (ex comma 52 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190), ovvero nell’anagrafe antimafia (ex art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229).
È stata inserita l’espressa previsione secondo cui, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 49 del decreto legge in esame, le amministrazioni competenti assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 81 del d.lgs. n. 50 del 2016, adottano il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’articolo 105, comma 16, del codice dei contratti pubblici e dell’art. 8, comma 10- bis, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 e adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L in commento il regolamento di cui all’art. 91, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa).
È stato inoltre emendato il comma 7 dell’art. 105 del codice dei contratti pubblici, che disciplina in modo più puntuale la presentazione della dichiarazione del subappaltatore dell’assenza dei motivi di esclusione e quella relativa al possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del subappalto e la loro verifica da parte della stazione appaltante.
In particolare, la legge di conversione ha previsto che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice degli appalti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) e 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) del medesimo codice degli appalti.
La stazione appaltante verifica le dichiarazioni tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall’art. 81 dello stesso codice degli appalti.
Suddette modifiche assumono particolare rilevanza alla luce dei recenti interventi della CGUE (decisioni 26 settembre 2019 – C63/18; 27 novembre 2019 – C402/18; 30 gennaio 2020, C395/18) che hanno sancito l’incompatibilità della previsione di limiti massimi per il subappalto con il dirittoeurounitario, palesando quindi l’esigenza di un intervento normativo nazionale. Le pronunce della CGUE hanno riguardato anche il divieto, anch’esso previsto nell’art. 105 del codice, di affidare le prestazioni in subappalto con un ribasso non superiore al venti per cento rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione.
Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.
L’articolo 53 del D.L. 77/2021 prevede alcune semplificazioni con riguardo agli acquisiti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR al fine di assicurare che gli acquisti di tali beni e servizi possa avvenire in maniera rapida ed efficace.
È previsto il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti volti all’approvvigionamento di tali beni e servizi fino al raggiungimento della soglia comunitaria confermando quanto disposto dal D.L 76/2020 e modificato dal D.L in esame.
Mentre, in caso di superamento della soglia comunitaria, è prevista la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 63 del D.L 50/2016 per i settori ordinari in relazione agli affidamenti aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.
Il ricorso a tale procedura, in considerazione proprio della rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili consente alle amministrazioni di stipulare immediatamente il relativo contratto previa acquisizione di un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti.
Al fine di consentire al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di coordinare gli acquisti ICT strettamente finalizzati alla realizzazione del PNRR, viene attribuito al Dipartimento stesso la possibilità di rendere pareri obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di affidamento, potendo indirizzare le amministrazioni aggiudicatrici con prescrizioni riguardanti l’oggetto, le clausole principali, i tempi e le modalità̀ di acquisto.
Tutte le informazioni che costituiscono gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla completa e corretta all’esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture di appalti pubblici, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse.
Nel fascicolo virtuale dovranno quindi essere presenti i dati necessari alla verifica dell’assenza di motivi di esclusione, l’attestazione SOA per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione che l’operatore economico è tenuto a caricare per la partecipazione alle singole gare.
Coautore Livia Nardinocchi