Decreto liquidità e titoli di credito

Plico di riviste

Nuove misure urgenti per la continuità delle imprese.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 comporta inevitabilmente un’attenta valutazione in ordine al tema dell’esatto e tempestivo adempimento di obbligazioni derivanti da posizioni debitorie. A tale esigenza ha dato risposta il c.d. Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) che, all’art. 11, ha introdotto disposizioni transitorie in deroga alla disciplina ordinaria dei titoli di credito, con specifico riferimento alla sospensione dei relativi termini di scadenza.

Tale misura, inserita tra le disposizioni volte a garantire la continuità delle imprese nel periodo dell’emergenza sanitaria, ricalca quella contenuta nel D.L. 2 marzo 2020, n. 9 che, tuttavia, era applicabile solo a favore dei privati residenti e degli imprenditori stabiliti nei Comuni della prima “zona rossa” e i cui effetti sono cessati in data 31 marzo.

Essa, non incide soltanto sui termini di esecuzione della prestazione incorporata nel titolo, ma anche sulle disposizioni in materia di protesti, contestazioni e procedimenti amministrativi sanzionatori in caso di mancato adempimento degli obblighi connessi alla circolazione dei titoli di credito.

La nuova norma estende tale misura a tutto il territorio nazionale e prevede, nello specifico, la sospensione dei termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito e, in generale, di ogni atto avente efficacia esecutiva, i quali ricadano o decorrano nel periodo dal 9 marzo al 30 aprile 2020.

I titoli di credito soggetti alla sospensione dei termini devono essere stati emessi prima dell’8 aprile 2020.

La sospensione opera sia a favore dei debitori, sia degli altri obbligati anche in via di regresso o di garanzia, i quali, tuttavia, hanno facoltà di rinunciarvi espressamente.

Il comma 2 precisa dettagliatamente la portata della sospensione, disponendo che essa operi con riguardo a:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti dall’art. 9, comma 2, lettere a) e b), della L. n. 386/1990 per l’iscrizione del traente nel registro dei protesti, nonché quelli di cui all’art. 9-bis, comma 2, della medesima legge per il preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni;

d) il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’art. 8, comma 1, della L. n. 386/1990.

Lo stesso comma 2 chiarisce ad ogni modo che la sospensione del termine non incide sull’eseguibilità della prestazione incorporata nel titolo. I beneficiari, infatti, ben possono presentare l’assegno al pagamento in pendenza della sospensione e il titolo può pacificamente essere pagato dal trattario nel giorno della presentazione. Tuttavia, è evidente che in caso di incapienza del conto del traente, si applicherà automaticamente anche a quest’ultimo la sospensione del termine.

Il comma 3 stabilisce infine che i pubblici ufficiali alle Camere di Commercio non debbano trasmettere i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo all’8 aprile 2020 e, qualora fossero già pubblicati, le Camere di Commercio debbono provvedere d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 relative al procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

In ultima analisi, le disposizioni previste dall’art. 11 assumono altresì particolare rilevanza anche ai fini della possibilità per le imprese di accedere al prestito con garanzia statale annunciato dal Governo quale misura straordinaria per l’emergenza sanitaria.

Scritto da
Alessandro Castioni