{"id":9992,"date":"2023-05-23T17:21:15","date_gmt":"2023-05-23T15:21:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leexe.it\/?p=9992"},"modified":"2023-05-23T17:42:25","modified_gmt":"2023-05-23T15:42:25","slug":"spigolature-sul-contratto-di-agenzia-spunti-per-muoversi-nel-campo-minato-del-minimo-daffari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/spigolature-sul-contratto-di-agenzia-spunti-per-muoversi-nel-campo-minato-del-minimo-daffari\/","title":{"rendered":"Spigolature sul contratto di agenzia: spunti per muoversi nel campo minato del minimo d\u2019affari"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"9992\" class=\"elementor elementor-9992\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1bc634a e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"1bc634a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2ec05f6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2ec05f6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>L\u2019uso del minimo di affari nella prassi dei contratti di agenzia<\/strong><\/p><p>\u201cMinimo di affari\u201d \u00e8 il nome colloquiale con cui si indica la quantit\u00e0 di affari che l\u2019agente deve procurare al preponente in un dato arco di tempo, di solito un anno ma anche un periodo minore. Nel caso in cui la soglia non viene raggiunta, la prassi contrattuale prevede diverse conseguenze: il venir meno dell\u2019esclusiva, la riduzione della zona o del portafoglio clienti, la risoluzione del contratto con effetto immediato e per inadempimento dell\u2019agente.<\/p><p>Quest\u2019ultima \u00e8 la previsione contrattuale maggiormente adottata. Dunque, le parti individuano un rendimento insufficiente dell\u2019agente, che hanno valutato essere un inadempimento tanto importante da permettere al preponente il recesso immediato.<\/p><p>La previsione del minimo di affari pu\u00f2 essere motivo di risoluzione diretta oppure oggetto di clausola risolutiva espressa, prevista dall\u2019art. 1256 c.c., vale a dire un motivo che permette all\u2019altra parte di comunicare alla parte inadempiente che il contratto \u00e8 risolto, con l\u2019effetto di risoluzione che si verifica nel momento in cui la comunicazione viene ricevuta. Questa seconda modalit\u00e0 \u00e8 quella pi\u00f9 usata.<\/p><p><strong>Il recesso del preponente per mancato raggiungimento del minimo di affari<\/strong><\/p><p>La conseguenza del recesso per inadempimento grave dell\u2019agente non \u00e8 di poco conto. Infatti, in tale caso il preponente pu\u00f2 risolvere il contratto con effetto immediato e senza riconoscere alcuna indennit\u00e0 di mancato preavviso. Pu\u00f2 inoltre negare all\u2019agente l\u2019indennit\u00e0 di cessazione, vista la previsione dell\u2019art. 1751, 2\u00b0 comma c.c., il quale prevede che l\u2019agente non ha diritto all\u2019indennit\u00e0 nel caso in cui il preponente recede dal contratto per un inadempimento che \u201c<em>non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto<\/em>\u201d. Anche i principali AEC (in particolare, dei settori Industria e Commercio), eventualmente applicabili allo specifico contratto di agenzia, negano la gran parte delle indennit\u00e0 finali nel caso di inadempimento dell\u2019agente che non consenta la prosecuzione del rapporto.<\/p><p><strong>La giurisprudenza sul recesso per mancato raggiungimento del minimo di affari<\/strong><\/p><p>Solitamente la fissazione della soglia del minimo di affari dei contratti di agenzia \u00e8 frutto di un calcolo del preponente, anche con la partecipazione pi\u00f9 o meno sostanziale dell\u2019agente, circa i ricavi necessari, sulla zona affidata all\u2019agente, perch\u00e9 ne consegua un margine operativo accettabile sull\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente. Talvolta, in situazioni di particolare criticit\u00e0 di mercato, si arriva a concordare una soglia di ricavi che almeno impedisca l\u2019antieconomicit\u00e0 del rapporto con l\u2019agente. Altre volte il preponente alza tale soglia per avere un margine pi\u00f9 consistente. Vi \u00e8 infine il caso estremo, in cui viene fissato un minimo di affari molto alto, se non irraggiungibile, in qualche modo imposto all\u2019agente, che permette al preponente, ove lo voglia, di risolvere il contratto immediatamente e senza pagare le sopra indicate indennit\u00e0 di preavviso e di cessazione.<\/p><p>Tenendo presente questi diversi approcci alla fissazione dei minimi di affari, si possono apprezzare i due indirizzi antitetici formatisi in giurisprudenza sui limiti all\u2019uso della clausola risolutiva relativa al minimo di affari.<\/p><p>Per il primo indirizzo, il grave inadempimento che permette il recesso con effetto immediato pu\u00f2 essere individuato concordemente dalle parti, in ossequio al principio della libert\u00e0 contrattuale, senza possibilit\u00e0 per il giudice di sindacare la volont\u00e0 delle stesse. E cos\u00ec nella sede giudiziale non si pu\u00f2 compiere alcuna indagine sull&#8217;entit\u00e0 dell&#8217;inadempimento previsto nel contratto rispetto all&#8217;interesse del preponente e\/o al contesto contrattuale, ma deve solo accertarsi se l\u2019inadempimento fissato nella clausola \u00e8 intervenuto ed \u00e8 imputabile all\u2019agente (Cass. 25194\/2021, 4659\/1992, 4369\/1997, 7063\/1987).<\/p><p>Altra giurisprudenza, presente da anni ma che pare affermarsi in quelli recenti, ritiene che tale libert\u00e0 non risponda ai principi giuridici del contratto di agenzia, per i quali:<\/p><p>a) il recesso deve essere comunicato con un certo preavviso, proporzionale alla durata del rapporto (art. 1750 c.c.), in mancanza del quale la giurisprudenza riconosce all\u2019agente un risarcimento individuato nell\u2019indennit\u00e0 di mancato preavviso, salvo danni ulteriori;<\/p><p>b) il preponente deve riconoscere all\u2019agente l\u2019indennit\u00e0 di cessazione, nei modi e misure previsti dagli accordi economici collettivi oppure dall\u2019art. 1751 c.c.; tale indennit\u00e0 non \u00e8 dovuta se il preponente risolve il contratto, come sopra accennato, per un inadempimento dell\u2019agente che, \u201c<em>per la sua gravit\u00e0, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto<\/em>\u201d (art. 1751, 2\u00b0 comma, c.c.).<\/p><p>Tali norme sono parte dell\u2019impianto protettivo che il legislatore ha previsto in favore dell\u2019agente quale soggetto parasubordinato.<\/p><p>In considerazione di queste norme e dell\u2019orientamento legislativo alla tutela dell\u2019agente, la giurisprudenza ha statuito anche l\u2019analogia fra il recesso per giusta causa nel rapporto di lavoro subordinato e quello nel contratto di agenzia, sicch\u00e9 anche il recesso immediato dal rapporto di agenzia deve essere motivato da una giusta causa cos\u00ec come configurata negli anni per il rapporto di lavoro subordinato (Cass. 4337\/1992, 7985\/2000, 20497\/2008 e molte altre).<\/p><p><strong>L\u2019applicazione delle giusta causa lavoristica al contratto di agenzia<\/strong><\/p><p>La giusta causa di licenziamento nel contratto di lavoro subordinato ha una dimensione sottratta alla disponibilit\u00e0 delle parti. L\u2019art. 2119 c.c. prevede che il recesso possa avvenire con effetto immediato quando \u201c<em>si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto<\/em>\u201d (ndr, la stessa terminologia contenuta nell\u2019art. 1751 c.c.). Riguardo al recesso del datore di lavoro, cio\u00e8 il licenziamento, esso pu\u00f2 dunque essere intimato con effetto immediato solo per una condotta del lavoratore che leda l\u2019elemento fiduciario su cui si basa il rapporto di lavoro, che comprometta cio\u00e8 la fiducia del datore di lavoro nel futuro adempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali, oppure per una condotta, anche estranea alla stretta esecuzione della prestazione di lavoro, che sia tale da far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali (ad esempio, condotte che costituiscano reati gravi, cui segua condanna o meno).<\/p><p>Per giurisprudenza costante, il giudizio circa la gravit\u00e0 della condotta deve muovere da elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, sulla base della scala di valori espressa dai principi radicati nella coscienza sociale e nell\u2019ordinamento. In altre parole il giudice considera la situazione concreta sotto ogni punto di vista e valuta la sussistenza della giusta causa in base al sentire comune. Tale valutazione \u00e8 perci\u00f2 slegata da criteri di legge diretti e, per un orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, anche da eventuali indici di gravit\u00e0 che possano trarsi dalla parte disciplinare del contratto collettivo applicabile al rapporto concreto. Una valutazione cos\u00ec svincolata da criteri prefissati deve essere compiutamente motivata dal giudice, a pena di impugnabilit\u00e0 anche nel giudizio di Cassazione.<\/p><p>Questi principi di valutazione dei motivi del recesso, per l\u2019analogia sopra richiamata, devono dunque essere applicati anche al contratto di agenzia, pur dovendosi tener conto che, nella relazione di agenzia il rapporto di fiducia \u00e8 pi\u00f9 intenso rispetto al lavoro subordinato, a fronte della maggiore autonomia dell\u2019agente nell\u2019esecuzione della prestazione, per cui pu\u00f2 essere ritenuta rilevante una condotta meno grave rispetto a quella rilevante per il lavoratore.<\/p><p>Dando seguito a tale argomentazione, la giurisprudenza ha ritenuto che l\u2019inadempimento concordato e previsto nella clausola risolutiva espressa quale fatto che permette il recesso con effetto immediato, non esonera il giudice dal verificare se la condotta dell\u2019agente integri un fatto che lede l\u2019elemento fiduciario secondo i sopra indicati principi radicati nella coscienza comune, in altre parole secondo il senso comune (Cass. 22246\/2021, 10934\/2011 ed altre).<\/p><p>Perci\u00f2 la clausola risolutiva espressa, compresa quella in cui \u00e8 indicato il minimo di affari, non pu\u00f2 essere ritenuta applicabile dal giudice se non dopo aver valutato se quanto previsto in essa costituisca un effettivo inadempimento essenziale alla luce degli obblighi delle parti e del contesto, spaziale e temporale, in cui esse operano.<\/p><p>Secondo questa giurisprudenza, quanto ai minimi di affari, il giudice deve valutare se le parti hanno posto troppo in alto l\u2019asticella dell\u2019inadempimento, cio\u00e8 se hanno previsto minimi eccessivi.<\/p><p>Pertanto, ove non voglia veder dichiarata nulla la clausola che permette il suo recesso immediato al mancato raggiungimento del minimo di affari, il preponente deve concordare con l\u2019agente una commisurazione razionale della soglia in questione.<\/p><p><strong>\u201cMinimo di affari\u201d e riduzione della zona o perdita dell\u2019esclusiva<\/strong><\/p><p>Trattiamo ora della previsione contrattuale per la quale al mancato raggiungimento del minimo di affari consegue non la risoluzione del contratto di agenzia ma la meno grave riduzione della zona assegnata all\u2019agente o la perdita dell\u2019esclusiva su di essa.<\/p><p>Solitamente i contratti prevedono, in tema, che il preponente abbia facolt\u00e0 di ridurre unilateralmente la zona, senza ulteriore specificazione dei limiti di tale facolt\u00e0.<\/p><p>Per questa fattispecie, la Corte di Cassazione (Ord. 14181\/2021 e sent. 13580\/2015) ha indicato che il diritto del preponente \u201c<em>pu\u00f2 trovare giustificazione nell\u2019esigenza di meglio\u00a0adeguare\u00a0il rapporto alle esigenze delle parti, cos\u00ec come esse sono mutate durante il decorso del tempo, ma, perch\u00e9 non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, \u00e8 necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l\u2019osservanza dei principi di\u00a0correttezza e di buona fede<\/em>\u201d.<\/p><p>Perci\u00f2 il preponente non pu\u00f2 ridurre la zona e cos\u00ec le possibilit\u00e0 di guadagno dell\u2019agente al punto da far risultare inutile o troppo gravosa per l\u2019agente la prosecuzione del contratto, e cos\u00ec portarlo a recedere. Ci\u00f2 potrebbe costituire giusta causa di recesso dell\u2019agente, con il conseguente diritto all\u2019indennit\u00e0 di mancato preavviso o ad un risarcimento di natura analoga, nonch\u00e9 all\u2019indennit\u00e0 di cessazione ex art. 1751 c.c. o quella prevista negli AEC eventualmente applicabili.<\/p><p>Questa logica vale anche per il caso della perdita dell\u2019esclusiva. Perci\u00f2 il subentro di altro agente o dello stesso preponente nella promozione di affari all\u2019interno della zona deve essere opportunamente limitato, in modo da salvaguardare una certa misura delle provvigioni ritraibili dalla prosecuzione del mandato.<\/p><p><strong>Le forme della fissazione periodica del \u201cminimo di affari\u201d<\/strong><\/p><p>Infine, un cenno alla diffusa dinamica per la quale il preponente comunica all\u2019agente il minimo di affari per il periodo a venire e l\u2019agente d\u00e0 seguito alla comunicazione senza manifestare accettazione per iscritto.<\/p><p>Siamo nel tema della forma delle modifiche al contratto di agenzia.<\/p><p>Ai sensi dell\u2019art. 1742 c.c., il contratto di agenzia \u201cdeve essere provato per iscritto\u201d. Si tratta della cosiddetta forma scritta <em>ad probationem<\/em> del contratto, introdotta per il rapporto di agenzia con la D.Lgs. 303\/1991. Non \u00e8 una forma scritta richiesta per la validit\u00e0 del contratto ma per la prova della esistenza dello stesso. Essa comporta che la conclusione del contratto di agenzia, cio\u00e8 l\u2019incontro delle volont\u00e0 delle parti sul vincolarsi in un contratto di agenzia, pu\u00f2 essere provata nel processo solo a mezzo di documenti sottoscritti dalle parti stesse (e dai mezzi di prova, residuali e di rarissima evenienza, del giuramento e della confessione).<\/p><p>Ove \u00e8 richiesta la forma scritta <em>ad probationem<\/em>, la conclusione del contratto non pu\u00f2 invece essere provata a mezzo di testimoni. Nemmeno tale prova pu\u00f2 avvenire per presunzioni, cio\u00e8 provando fatti diversi dalla conclusione del contratto, i quali fanno presumere che essa sia avvenuta. E cos\u00ec non si pu\u00f2 provare la conclusione tramite documenti che attestino l\u2019esecuzione del contratto, cio\u00e8 l\u2019effettuazione delle prestazioni dell\u2019agente e del preponente indicate dal Codice Civile (ad es. la promozione di affari, la trasmissione di ordini, il pagamento di provvigioni, l\u2019emissione dell\u2019estratto provvigionale).<\/p><p>La necessit\u00e0 di prova a mezzo di documento sottoscritto vale non solo per il contratto iniziale ma anche per le modifiche che intervengono in corso di rapporto (Cass. 5165\/2015, C. App. Milano 1789\/2022, Trib. Bologna Sez. Lav. 201\/2019, Trib. Pisa, 1090\/2017; anche C.App. Milano 3423\/2019, quest\u2019ultima proprio in relazione all\u2019indicazione di nuovi minimi di affari da parte del preponente, pur con motivazione non lineare).<\/p><p>Cos\u00ec la consuetudine di comunicare per iscritto i nuovi minimi di affari senza ottenere l\u2019accettazione parimenti scritta dell\u2019agente non permette di provare l\u2019accordo sui nuovi minimi nel processo civile, a differenza di quanto poteva essere fatto prima dell\u2019entrata in vigore del sopra indicato D.Lgs. 303\/1991 (cfr. Cass. 6021\/2019 fra le altre). Con la conseguenza che i minimi cos\u00ec condivisi fra le parti del contratto non possono essere fatti valere, in una controversia, dal preponente.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;uso del minimo di affari nella prassi dei contratti di agenzia \u201cMinimo di affari\u201d \u00e8 il nome colloquiale con cui si indica la quantit\u00e0 di affari che l&#8217;agente deve procurare al preponente in un dato arco di tempo, di solito un anno ma anche un periodo minore. 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