{"id":8692,"date":"2023-04-12T11:05:46","date_gmt":"2023-04-12T09:05:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leexe.it\/?p=8692"},"modified":"2023-04-20T11:52:01","modified_gmt":"2023-04-20T09:52:01","slug":"assumere-il-personale-qualificato-di-un-concorrente-lo-spartiacque-tra-ordinaria-pratica-di-recruiting-e-illecito-anticoncorrenziale-e-tracciato-dai-giudici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/assumere-il-personale-qualificato-di-un-concorrente-lo-spartiacque-tra-ordinaria-pratica-di-recruiting-e-illecito-anticoncorrenziale-e-tracciato-dai-giudici\/","title":{"rendered":"Assumere il personale qualificato di un concorrente? Lo spartiacque tra ordinaria pratica di recruiting e illecito anticoncorrenziale \u00e8 tracciato dai giudici"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"8692\" class=\"elementor elementor-8692\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4f53892 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"4f53892\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d9af332 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d9af332\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>\u00c8 assolutamente fisiologico che un\u2019impresa alla ricerca di personale qualificato rivolga il proprio interesse \u2013 cos\u00ec fanno del resto anche le societ\u00e0 di <em>head hunting<\/em> \u2013 a risorse in forze a un\u2019altra impresa operante nel medesimo settore. Altrettanto fisiologico \u00e8 che il personale di un\u2019azienda ricerchi alternative alla propria situazione occupazionale (accompagnate o meno da avanzamenti di carriera) presso imprese concorrenti al proprio datore di lavoro.<\/p><p>Tale fenomeno, determinato da banali esigenze di capitalizzazione delle competenze maturate in uno specifico settore, pu\u00f2 rivestire gli estremi della concorrenza sleale e divenire fonte di responsabilit\u00e0 per l\u2019impresa che assume.<\/p><p>Quali sono, dunque, gli indicatori di un possibile comportamento illecito<strong>?\u00a0<\/strong><\/p><p>Notoriamente, la fattispecie di concorrenza sleale mediante storno di dipendenti \u00e8 disciplinata dall\u2019art. 2598, primo comma, n. 3 c.c. che vieta ad un\u2019impresa di esercitare la propria attivit\u00e0 \u2013 e quindi anche di assumere dipendenti di un concorrente \u2013 in modo \u201cnon conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l\u2019altrui azienda\u201d.<\/p><p>Come emerge dal tenore della norma, pertanto, perch\u00e9 si realizzi la fattispecie di concorrenza sleale per storno di dipendenti, dunque, l\u2019attivit\u00e0 distrattiva in danno del concorrente deve essere attuata con modalit\u00e0 illecite, tali da non ammettere giustificazione in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non presupponendo nell\u2019autore l\u2019intento di danneggiare l\u2019organizzazione e la struttura produttiva altrui.<\/p><p>In assenza dell\u2019<em>animus nocendi<\/em>, pertanto, ossia dell\u2019intento di danneggiare l\u2019impresa concorrente, <strong>non potr\u00e0 ritenersi di per s\u00e9 illecita la mera assunzione di personale proveniente da un&#8217;impresa concorrente in quanto<\/strong>, per i principi costituzionalmente garantiti della libera circolazione del lavoro (art. 4 Cost.) e della libert\u00e0 di iniziativa economica (art. 41 Cost.) <strong>in via generale qualunque impresa, \u00e8 libera di assumere dipendenti che hanno lavorato presso un\u2019impresa concorrente<\/strong>, adottando le strategie e tecniche che ritenga pi\u00f9 efficaci e opportune per avvantaggiarsi sui propri competitor; come pure qualunque lavoratore \u00e8 libero di dimettersi dall\u2019impresa in cui lavorava e iniziare a lavorare presso un\u2019impresa concorrente (salvo che abbia stipulato un patto di non concorrenza).<\/p><p>Il discrimine tra la lecita acquisizione di lavoratori da parte di un\u2019impresa, frutto di una dinamica fisiologica del mercato e ci\u00f2 che invece costituisce un illecito atto di concorrenza sleale, sotto forma di storno di dipendenti \u00e8 dunque rappresentato dall\u2019<em>animus nocendi<\/em> ossia dall\u2019intento di danneggiare l\u2019impresa concorrente, denunciato da una condotta oggettivamente e inequivocabilmente idonea ad arrecare il danno.<\/p><p><strong><em>L\u2019animus nocendi<\/em><\/strong><strong>, infatti, viene inteso<\/strong> non come elemento psicologico, bens\u00ec <strong>come situazione oggettiva<\/strong> che si ritiene sussistente quando all\u2019esito di un\u2019analisi del caso specifico, emergano una serie di indici dai quali risulti che:<\/p><p>&#8211; l\u2019impresa (stornata) a causa delle modalit\u00e0 con cui il concorrente (sleale) si \u00e8 appropriato dei suoi dipendenti e collaboratori, vede <strong>messa a rischio la continuit\u00e0 aziendale<\/strong> nella sua capacit\u00e0 competitiva ovvero a causa delle alterazioni provocate oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto, abbia subito uno shock sull\u2019ordinaria attivit\u00e0 di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un&#8217;adeguata organizzazione dell&#8217;impresa (Trib. Milano, 1\u00b0 settembre 2021, n. 7064; Tribunale Milano, 22 marzo 2019, n.2822; Trib. Milano, 28 gennaio 2019; Trib. Milano, 10 agosto 2016 e 24 ottobre 2016);<\/p><p>&#8211; l\u2019impresa (stornante), attraverso il passaggio dei dipendenti, appropriandosi del loro <em>modus operandi<\/em>, delle conoscenze tecniche, burocratiche e di mercato da essi acquisite di cui acquisisce, <strong>vanifica lo sforzo di investimento del suo antagonista<\/strong>, creando nel mercato l&#8217;effetto confusorio, o discreditante, o parassitario capace di attribuire ingiustamente, a chi lo cagiona, il frutto dell&#8217;investimento (Trib. Torino, 6 marzo 2020; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3865; <strong>\u00a0<\/strong>Cass. 31.3.2016 n. 6274; Cass. 4 settembre 2013, n.20228; Cass. 8 giugno 2012 n. 9386).<\/p><p>La giurisprudenza di merito ha, peraltro, individuato alcuni indici presuntivi dai quali \u00e8 possibile desumere la sussistenza dello storno illecito di dipendenti (richiamati nella recente sentenza del Trib. Milano 10 gennaio 2022, n. 73), quali:<\/p><p>i) <strong>il numero dei dipendenti<\/strong> stornati rispetto alla struttura aziendale: tale dato quantitativo non \u00e8 solo di per s\u00e9 significativo, ma deve essere valutato alla luce dell\u2019organigramma aziendale del soggetto che subisce lo storno, anche eventualmente in relazione alle unit\u00e0 operative che hanno subito la fuoriuscita di personale, al fine di valutare se lo storno ha avuto un impatto negativo superiore alla normale dinamica di mercato ( Milano, 22 marzo 2019, n. 2822 che ha ritenuto realizzato l\u2019illecito nel caso di storno, in un arco temporale di pochi mesi, di otto dipendenti, pari al 50% dell&#8217;organico dell&#8217;impresa stornata, almeno uno dei quali di non agevole sostituzione; Trib. Milano 28 gennaio 2019 che ha ritenuto indice dell\u2019illecito lo storno di 7 dipendenti a fronte di un organico che contava meno di 30 dipendenti; Trib. Milano 24 ottobre 2016, n. 11660);<\/p><p>ii) <strong>l\u2019arco temporale<\/strong> entro cui si \u00e8 realizzato il passaggio di dipendenti: bench\u00e8 il tempo nel quale si consuma l&#8217;illecito svolga in s\u00e8 un ruolo probatorio neutro, esso assume invece un autonomo rilievo indiziario ove messo in relazione alla struttura aziendale ed alla qualificazione tecnico-commerciale dei dipendenti stornati rispetto a quelli rimasti (Trib. Milano 22 marzo 2019, n. 2822; Trib. Milano 28 gennaio 2019; Trib. Milano 24 ottobre 2016; Trib. Milano 3 marzo 2014, n. 2949);<\/p><p>iii) <strong>le modalit\u00e0<\/strong> con cui si \u00e8 svolto il passaggio: risulta illecito il passaggio che \u00e8 la conseguenza di una sollecitazione del concorrente o dell\u2019utilizzo di mezzi subdoli e scorretti o della denigrazione del datore di lavoro (quindi, sono considerati mezzi leciti l\u2019assunzione tramite un annuncio di lavoro, tramite candidatura spontanea o primo contatto da parte del dipendente; o ancora quando il rapporto di lavoro venga interrotto volontariamente ed autonomamente dal dipendente o quando tale rapporto si sia naturalmente estinto e non voglia pi\u00f9\u0300 essere rinnovato dal dipendente stesso: cfr. Trib. Milano 10 gennaio 2017, n. 143; Trib. Milano, 18 agosto 2016, n. 9651). In ogni caso, secondo alcune decisioni, ai fini dell&#8217;integrazione dell&#8217;illecito, non \u00e8 necessaria la prova della pressione esercitata dal nuovo datore di lavoro sugli ex\u00a0dipendenti\u00a0della concorrente quando il quadro indiziario (e quindi tutti gli altri elementi citati) depone inequivocabilmente per una condotta non conforme alla correttezza professionale (Cass. n. 6274\/2016; Cass. n. 20228\/2013; Trib. Milano, 22 marzo 2016, n. 3663).<\/p><p>iv) <strong>la posizione, il ruolo strategico<\/strong>, la qualifica e l\u2019utilit\u00e0 dei dipendenti stornati (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3865; Trib. Milano 28 gennaio 2019; Trib. Milano 10 gennaio 2017, n. 143; Trib. Milano, 22 marzo 2016, n. 3663).<\/p><p>\u00c8 chiaro dagli indicatori appena evidenziati, piuttosto inequivoci, che \u2013 al netto e in assenza di specifiche obbligazioni contrattuali di non fare che impegnino il lavoratore o il datore di lavoro nell\u2019ambito di patti di non concorrenza \u2013 la migrazione di risorse umane tra imprenditori concorrenti \u00e8 considerata illecita solo al ricorrere di circostanze che consentano di attribuire al fenomeno finalit\u00e0 ed effetti anomali, incompatibili con sane dinamiche di mercato e di libera concorrenza.<\/p><p>Questo stesso principio viene riassunto da ultimo dall\u2019ordinanza n. 22625 del 19 luglio 2022 con cui la Corte di Cassazione attraverso una rielaborazione sistematica dei precedenti in materia (tra i quali quelli citati sopra) ha sintetizzato che per la configurabilit\u00e0 di atti di concorrenza sleale commessi per mezzo dello storno del personale di un imprenditore concorrente, \u00e8 necessario che \u201c<em>l\u2019attivit\u00e0 distruttiva delle risorse di personale dell\u2019imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalit\u00e0 tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell\u2019autore l\u2019intento di recare pregiudizio all\u2019organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l\u2019efficienza dell\u2019organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito<\/em>\u201d.<\/p><p>In definitiva, il libero gioco della concorrenza \u00e8 sempre sovrano, a patto che i concorrenti usino lo strumento del recruiting di nuove risorse per le finalit\u00e0 ad esso proprie e con modalit\u00e0 e intensit\u00e0 proporzionate allo scopo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 assolutamente fisiologico che un&#8217;impresa alla ricerca di personale qualificato rivolga il proprio interesse \u2013 cos\u00ec fanno del resto anche le societ\u00e0 di head hunting \u2013 a risorse in forze a un&#8217;altra impresa operante nel medesimo settore. Altrettanto fisiologico \u00e8 che il personale di un&#8217;azienda ricerchi alternative alla propria situazione occupazionale (accompagnate o meno da [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":8712,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","iawp_total_views":1216,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-8692","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8692","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8692"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8692\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8712"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8692"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8692"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8692"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}