{"id":7758,"date":"2023-03-06T11:47:43","date_gmt":"2023-03-06T10:47:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leexe.it\/?p=7758"},"modified":"2023-03-06T12:03:29","modified_gmt":"2023-03-06T11:03:29","slug":"speciale-riforma-cartabia-strumenti-di-conciliazione-e-processo-civile-in-primo-grado-cosa-e-cambiato-e-come","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/speciale-riforma-cartabia-strumenti-di-conciliazione-e-processo-civile-in-primo-grado-cosa-e-cambiato-e-come\/","title":{"rendered":"Speciale \u201cRiforma Cartabia\u201d. Strumenti di conciliazione e processo civile in primo grado, cosa \u00e8 cambiato e come"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"7758\" class=\"elementor elementor-7758\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-27c6518 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"27c6518\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f7c214f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f7c214f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Dal 1\u00b0 marzo 2023 sono in vigore le nuove norme sul processo ordinario di cognizione contenute nel D.Lgs n. 149\/2022.<\/p><p>Prima di esaminare le principali novit\u00e0 del nuovo rito in primo grado, \u00e8 utile richiamare gli obbiettivi della nuova normativa \u201cstrettamente correlata\u201d, come si legge nella relazione illustrativa, \u201ca quanto stabilito nel PNRR\u201d, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall\u2019Unione Europea dopo la pandemia Covid 19 che condiziona l\u2019erogazione dei fondi a determinate riforme in diversi ambiti, tra i quali quello della giustizia.<\/p><p>Il testo legislativo elaborato dal Governo, in virt\u00f9 della Legge Delega 134\/2021, si propone di realizzare \u201c<em>il riassetto formale e sostanziale della disciplina del processo civile di cognizione in funzione degli obiettivi di \u201csemplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile\u201d<\/em>, attraverso la modifica del processo stesso, <em>stricto sensu<\/em> considerato, e tramite il rafforzamento del \u201c<em>settore della giustizia alternativa o complementare<\/em>\u201d.<\/p><p><strong>Mediazione e negoziazione assistita<\/strong><\/p><p>Vanno in tale ultima direzione gli incentivi fiscali alla <strong>mediazione<\/strong> e la rideterminazione (ampiamento) dell\u2019area del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilit\u00e0 della domanda, estesa anche alle controversie che investono rapporti di durata.<\/p><p>Quanto alla <strong>negoziazione assistita<\/strong>, ne \u00e8 stata riconosciuta l\u2019esperibilit\u00e0 in aree prima precluse (controversie lavoro) e mediante contenuti prima non consentiti (ad esempio possibilit\u00e0 di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione, accordo consensuale tra i genitori per la disciplina delle modalit\u00e0 di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonch\u00e9 per la disciplina delle modalit\u00e0 di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni gi\u00e0 determinate, oltre che per la determinazione dell\u2019assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti).<\/p><p>Nell\u2019ambito della negoziazione assistita \u00e8 stata, inoltre, introdotta <strong>l\u2019istruttoria<\/strong> <strong>stragiudiziale<\/strong>, mediante acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all\u2019oggetto della controversia e richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verit\u00e0 di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, con finalit\u00e0 ed effetti propri della confessione stragiudiziale.<\/p><p>Quanto all\u2019<strong>arbitrato<\/strong>, viene rafforzato il principio di imparzialit\u00e0 e indipendenza degli arbitri e attribuito agli stessi, laddove vi sia la volont\u00e0 delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari.<\/p><p>Per quanto riguarda il <strong>processo civile<\/strong>, le cui nuove norme sono per l\u2019appunto gi\u00e0 in vigore dal primo marzo 2023, da un lato si \u00e8 intervenuti sulla ripartizione delle competenze e sulla struttura degli organi giudiziari, aumentando la competenza del giudice di pace, e riducendo i casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale, dall\u2019altro si \u00e8 intervenuti massicciamente su tutte le principali fasi del processo di cognizione.<\/p><p>In particolare, con l\u2019intento di \u201c<em>assicurare la semplicit\u00e0, la concentrazione e l\u2019effettivit\u00e0 della tutela e la ragionevole durata del processo<\/em>\u201d \u00e8 stata anzitutto<strong> modificata la disciplina della fase introduttiva<\/strong>, allo scopo di giungere alla prima udienza con la gi\u00e0 avvenuta completa definizione del <em>thema decidendum<\/em> e del <em>thema probandum<\/em>, consentendo al giudice, attraverso le necessarie verifiche preliminari anticipate, anche di favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato.<\/p><p>In tale prospettiva, <strong>sono stati in primo luogo modificati l\u2019art. 163 bis cpc estendendo il termine a comparire a 120 giorni (150 nel caso di convenuto residente all\u2019estero) e l\u2019art. 166 cpc assegnando al convenuto termine di 70 giorni prima dell\u2019udienza per la costituzione in giudizio<\/strong>.<\/p><p>Ci\u00f2 allo scopo di consentire, da una parte, al giudice di compiere nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto le verifiche preliminari (ad esempio: integrazione contraddittorio, chiamata del terzo per ordine del giudice o su istanza di parte, nullit\u00e0 citazione e relative sanatorie, nullit\u00e0 comparsa, dichiarazione di contumacia, difetti di rappresentanza, assistenza e rappresentazione) e dall\u2019altra di consentire alle parti di depositare le nuove <strong>memorie integrative<\/strong> che hanno sostituito le memorie ex art. 183, 6\u00b0 co., nn. 1, 2 e 3 cpc.<\/p><p>E infatti, il nuovo art. 171 ter cpc prevede che, le parti, a pena di decadenza possono<\/p><ol><li>almeno 40 giorni prima dell\u2019udienza di cui all\u2019art. 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo e precisare le domande gi\u00e0 proposte (con tale memoria integrativa, l\u2019attore pu\u00f2 anche chiedere di chiamare in causa un terzo);<\/li><li>almeno 20 giorni prima dell\u2019udienza di cui all\u2019art. 183, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella prima memoria integrativa, indicare mezzi di prova e produrre documenti;<\/li><li>almeno 10 giorni prima dell\u2019udienza di cui all\u2019art. 183, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.<\/li><\/ol><p>Gi\u00e0 alla prima udienza il giudice potr\u00e0 provvedere sull\u2019istanze istruttorie delle parti all\u2019udienza stessa o con ordinanza fuori udienza da adottarsi entro i successivi 30 giorni.<\/p><p>L\u2019udienza per l\u2019assunzione dei mezzi di prova dovrebbe tenersi entro 90 giorni dalla pronuncia del giudice sulle richieste istruttorie delle parti.<\/p><p>Sempre al fine di semplificare l\u2019iter processuale, sono state soppresse l\u2019udienza per il giuramento del consulente tecnico d\u2019ufficio (sostituita dal deposito di dichiarazione di giuramento scritta) e l\u2019udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte.<\/p><p>Anche la fase decisoria del giudizio di primo grado \u00e8 stata interamente novellata, con la previsione di termini difensivi finali ridotti e a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione in base al nuovo articolo 189 cpc.<\/p><p>Si prevede, infatti, che in caso di discussione orale (art. 281 sexies cpc) il giudice potr\u00e0 riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a 30 giorni dall\u2019udienza di discussione.<\/p><p>Diversamente, ove non si proceda ai sensi dell\u2019art. 281 sexies cpc, il giudice fisser\u00e0 udienza di rimessione della causa, assegnando:<\/p><ul><li>termine perentorio fino a 60 giorni prima dell\u2019udienza di rimessione per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;<\/li><li>termine perentorio fino a 30 giorni prima dell\u2019udienza di rimessione per il deposito delle comparse conclusionali, salvo rinuncia espressa delle parti;<\/li><li>termine perentorio fino a 15 giorni prima dell\u2019udienza per il deposito delle memorie di replica, salvo rinuncia espressa delle parti.<\/li><\/ul><p>Scaduti tali termini, il deposito della sentenza dovr\u00e0 avvenire nei successivi 30 giorni nelle cause trattate in composizione monocratica, e nei successivi 60 giorni nelle cause trattate dal collegio.<\/p><p>Infine, semplificazione e speditezza sono obiettivi alla base anche:<\/p><ol type=\"i\"><li>del rafforzamento del processo sommario di cognizione (ora rito semplificato) reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del tribunale in composizione collegiale, quando i fatti di causa non siano controversi oppure quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque richieda un\u2019attivit\u00e0 istruttoria non complessa; e<\/li><li>dei nuovi provvedimenti semplificati di accoglimento o di rigetto (artt. 183,-ter e 183-quater cpc) previsti dalla nuova normativa rispettivamente per le controversie (relative a diritti disponibili) in cui i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate, oppure quando la domanda \u00e8 manifestamente infondata o \u00e8 omesso o risulta assolutamente incerto la determinazione della cosa oggetto della domanda o l\u2019esposizione dei fatti e degli elementi che costituiscono le ragioni della domanda ex articolo 163, terzo comma, numero 3) del codice di procedura civile. Si tratta di provvedimenti che non acquistano efficacia di giudicato sostanziale e non possono avere autorit\u00e0 in altri processi, e che sono reclamabili secondo i termini e i modi del reclamo cautelare di cui all\u2019art. 669 <em>terdecies cpc.<\/em><\/li><\/ol><p>Sar\u00e0 la concreta applicazione delle nuove norme a svelare se gli obbiettivi dichiarati dal legislatore, che in verit\u00e0 hanno gi\u00e0 inspirato pi\u00f9 di una riforma in passato, verranno effettivamente raggiunti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal 1\u00b0 marzo 2023 sono in vigore le nuove norme sul processo ordinario di cognizione contenute nel D.Lgs n. 149\/2022. 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