{"id":1930,"date":"2022-05-27T17:04:00","date_gmt":"2022-05-27T15:04:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.pgmtechnology.it\/?p=1930"},"modified":"2023-01-04T16:32:25","modified_gmt":"2023-01-04T15:32:25","slug":"lesclusione-del-socio-il-caso-delle-s-r-l-specificita-e-giusta-causa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/lesclusione-del-socio-il-caso-delle-s-r-l-specificita-e-giusta-causa\/","title":{"rendered":"L\u2019esclusione del socio. Il caso delle S.r.l.: specificit\u00e0 e giusta causa"},"content":{"rendered":"\n<p><em>Commento alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 27141\/2022 del 23\/03\/2022 e pubblicata il 14\/04\/2022<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Con sentenza del 23 marzo 2022, la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli in persona del Giudice Dottoressa Livia De Gennaro, ha ritenuto fondata la questione sollevata da un socio di una S.r.l., il quale adiva all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria per sentire dichiarare nulla la delibera assembleare con la quale lo stesso era stato escluso, nonch\u00e9 nulla la clausola statutaria per l&#8217;esclusione del socio nella parte in cui questa prevedeva, quale giusta causa, le gravi inadempienze del socio riferite alle obbligazioni del contratto sociale.<\/p>\n\n\n\n<p>La vicenda posta allo scrutinio del Tribunale partenopeo ha avuto ad oggetto la condotta del socio, il quale avrebbe celato all&#8217;altro socio (pari quota del 50%), quest&#8217;ultimo anche amministratore della stessa societ\u00e0, la pendenza di un decreto ingiuntivo dal quale sarebbe derivata l&#8217;instaurazione di un contenzioso (ancora in corso di definizione) che avrebbe, nella prospettazione di parte resistente, recato un pregiudizio alla societ\u00e0. A seguito di ci\u00f2, l&#8217;assemblea deliberava l&#8217;esclusione del socio dalla compagine avendo rilevato la scorrettezza del suo comportamento, non avendo questi dato conoscenza del decreto all&#8217;amministratore, privandolo cos\u00ec della possibilit\u00e0 di proporre una tempestiva opposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>La fondatezza della questione \u00e8 stata esaminata dal Tribunale di Napoli, il quale facendo ricorso ai principi che regolano l&#8217;esclusione del socio da s.r.l., ha valutato la loro compatibilit\u00e0 rispetto alla fattispecie concreta.<\/p>\n\n\n\n<p>La pronuncia in esame \u00e8 di notevole interesse nella misura in cui, compatibilmente alle recenti pronunce (tutte) conformi, si sofferma sulla&nbsp;<em>ratio&nbsp;<\/em>della disciplina oggetto di interesse, evidenziando i profili di differenza e incongruenza rispetto alla disciplina delle societ\u00e0 di persone.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, l&#8217;articolo 2473-bis c.c. \u2013 nell&#8217;ambito della disciplina delle S.r.l. \u2013 prevede espressamente che \u201c<em>L&#8217;atto costitutivo pu\u00f2 prevedere&nbsp;<strong>specifiche ipotesi<\/strong>&nbsp;di esclusione&nbsp;<strong>per giusta causa<\/strong>&nbsp;del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilit\u00e0 del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale<\/em>\u201d. Tale disposizione \u00e8 stata introdotta con la riforma del 2003, la quale ha introdotto l&#8217;istituto dell&#8217;esclusione per le&nbsp;<strong>s.r.l.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tale istituto, dapprima ritenuto incompatibile con le societ\u00e0 a base capitalistica, ha fatto il proprio ingresso nel panorama giuridico in considerazione di una pi\u00f9 marcata&nbsp;<strong>caratterizzazione personalistica&nbsp;<\/strong>delle s.r.l. rispetto alle altre societ\u00e0 di capitali.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, l&#8217;operativit\u00e0 della disposizione non pu\u00f2 essere considerata assoluta, n\u00e9 perfettamente aderente alla disciplina dell&#8217;esclusione nelle societ\u00e0 di persone, per le quali l&#8217;art. 2286 c.c. prevede la mera contestazione di gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo stesso tenore letterale della norma informa circa la necessaria sussistenza di&nbsp;<strong>due requisiti<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il primo tra questi,&nbsp;<em>(i)<\/em>&nbsp;la&nbsp;<strong>specificit\u00e0<\/strong>, per la quale \u00e8 necessario che la clausola statutaria disciplini adeguatamente gli aspetti sostanziali e procedurali. Ad esempio, la clausola per essere operativa dovr\u00e0 individuare&nbsp;<strong>con esaustiva specificit\u00e0&nbsp;<\/strong>l&#8217;organo competente ad assumere la decisione, le maggioranze necessarie e l&#8217;eventuale termine entro il quale il socio potr\u00e0 fare opposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto, invece, riguarda la nozione&nbsp;<em>(ii)<\/em>&nbsp;<strong>giusta causa<\/strong>&nbsp;sar\u00e0 necessario che la clausola identifichi un grave inadempimento agli obblighi sociali specificamente (e, dunque, mai genericamente) descritti nella stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>La<em>&nbsp;ratio<\/em>&nbsp;della norma risponde all&#8217;esigenza di circoscrivere l&#8217;applicazione dello strumento di esclusione del socio solo a ipotesi precise e ben delineate anche al fine di educare il socio a tenere una determinata condotta, rendendolo edotto delle conseguenze derivati dal suo mancato adeguamento alla condotta richiesta.<\/p>\n\n\n\n<p>La nozione di giusta causa non si esaurisce, tuttavia, in tutto ci\u00f2 che intralcia l&#8217;esecuzione in buona fede del contratto societario, impedendo cos\u00ec il raggiungimento dello scopo ultimo della sua stessa costituzione, essa ricomprende anche eventi differenti dall&#8217;inadempimento pur attinenti alla persona del socio che siano \u201c<em>potenzialmente in grado di influire negativamente sull&#8217;attuazione dell&#8217;interesse sociale o sulla possibilit\u00e0 per il socio di collaborare proficuamente all&#8217;attivit\u00e0 comune<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Dunque, le cause di esclusione potranno anche avere natura soggettiva, in quanto potrebbero derivare dalle&nbsp;qualit\u00e0 precipue della persona del socio; da ci\u00f2 deriva che, come sottolineato dalla pronuncia in commento,&nbsp;l&#8217;organo chiamato a decidere sull&#8217;esclusione del socio non potr\u00e0 procedere ad una valutazione \u201coggettiva e meramente comparatistica\u201d, bens\u00ec dovr\u00e0 procedere ad un&#8217;attenta analisi, calata nel caso concreto \u201c<strong><em>verificando l&#8217;idoneit\u00e0 della situazione attuale del socio ad apportare un detrimento al nucleo societario nonch\u00e9 sull&#8217;attivit\u00e0 da quest&#8217;ultimo posta in essere<\/em>\u201d<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento alla vicenda in commento, il Giudice ha ritenuto non sussistere i requisiti di legittimit\u00e0. Infatti, nonostante il socio avesse omesso all&#8217;altro socio, nonch\u00e9 amministratore, la pendenza di un decreto ingiuntivo, non \u00e8 sembrato che questa attivit\u00e0 potesse essere qualificata quale grave inadempimento agli obblighi sociali, n\u00e9 tale omissione \u00e8 stata ritenuta causa di un danno patito dalla societ\u00e0 \u201c<em>che ben avrebbe potuto comunque verificarsi anche in conseguenza di esito non vittorioso di un eventuale giudizio di opposizione<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il Tribunale ha ritenuto la deliberazione di esclusione del socio nulla in quanto la clausola statutaria prevedeva che l&#8217;eventuale esclusione avrebbe dovuto essere pronunciata dal Tribunale del luogo della sede sociale della societ\u00e0 e non dall&#8217;assemblea dei soci, come avvenuto.<\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 nel dettaglio, ci\u00f2 che la Sezione Impresa ha voluto sottolineare con la sua pronuncia, sono state le differenze sussistenti tra i diversi tipi di societ\u00e0 nei meccanismi di esclusione del socio e gli elementi di contatto tra le S.r.l. e le societ\u00e0 di persone; dunque, in quanto societ\u00e0 caratterizzate dall&#8217;<em>intuitus personae<\/em>, e pertanto maggiormente \u201csensibili\u201d alle cause di inadempienza derivanti dalla legge o da contratto sociale \u2013 le quali sarebbero perci\u00f2 idonee a ledere il rapporto di fiducia tra il singolo e la compagine \u2013 il socio della societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata pu\u00f2 essere escluso dalla societ\u00e0, proprio come avviene nelle societ\u00e0 di persone, purch\u00e9 tale esclusione venga sorretta dai requisiti richiesti dalla disposizione codicistica.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale infine ha altres\u00ec ritenuto nulla la clausola statutaria nella parte in cui questa prevedeva per l&#8217;esclusione del socio la giusta causa e faceva coincidere questa con le gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale, facendo venir meno il requisito della specificit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, la giurisprudenza \u2013 forte del dato normativo \u2013 \u00e8 costante nel ritenere illegittime clausole statutarie delle s.r.l. che prevedono l&#8217;esclusione del socio, anche gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto sociale, in maniera generica, nonch\u00e9 legittime le clausole che individuano quale giusta causa di esclusione il compimento di&nbsp;gravi irregolarit\u00e0&nbsp;da parte del socio amministratore specificatamente indicate.<\/p>\n\n\n\n<p>di Camilla Lentini.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Commento alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 27141\/2022 del 23\/03\/2022 e pubblicata il 14\/04\/2022 Con sentenza del 23 marzo 2022, la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli in persona del Giudice Dottoressa Livia De Gennaro, ha ritenuto fondata la questione sollevata da un socio di una S.r.l., il quale adiva [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":20,"featured_media":3803,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","_seopress_analysis_target_kw":"","iawp_total_views":366,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-1930","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1930","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/20"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1930"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1930\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3803"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1930"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1930"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1930"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}