{"id":1922,"date":"2022-03-28T17:01:00","date_gmt":"2022-03-28T15:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.pgmtechnology.it\/?p=1922"},"modified":"2023-01-05T12:31:48","modified_gmt":"2023-01-05T11:31:48","slug":"durata-della-societa-e-recesso-ad-nutum-tra-nuove-certezze-e-vecchi-dubbi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/durata-della-societa-e-recesso-ad-nutum-tra-nuove-certezze-e-vecchi-dubbi\/","title":{"rendered":"Durata della societ\u00e0 e recesso ad nutum, tra nuove certezze e vecchi dubbi"},"content":{"rendered":"\n<p>Con la recente sentenza n. 6280 del 24\/02\/2022, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema del recesso del socio dalla societ\u00e0 di capitali e a trattare incidentalmente quello del recesso dalla societ\u00e0 con termine di durata particolarmente lungo, tale da superare il ragionevole orizzonte temporale della vita umana.<\/p>\n\n\n\n<p>La pronuncia della Suprema Corte si inserisce in quello che sembra essere l&#8217;ormai consolidato orientamento della pi\u00f9 recente giurisprudenza di legittimit\u00e0 \u2013 in contrapposizione al superato (?) orientamento, invero, altrettanto recente (per un approfondimento sul tema si rimanda al seguente&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.leexe.it\/cambio-di-rotta-della-cassazione-sul-recesso-ad-nutum-dalla-societa-di-capitali\/\" data-type=\"post\" data-id=\"1854\">articolo<\/a>) \u2013 che fornisce un&#8217;interpretazione fortemente restrittiva delle ipotesi di&nbsp;<em>exit<\/em>&nbsp;accordate ai soci di societ\u00e0 di capitali dal legislatore e che esclude l&#8217;equiparabilit\u00e0 tra la societ\u00e0 con durata eccedente le aspettative di vita del socio e quella con durata indeterminata, limitando di fatto le possibilit\u00e0 di recesso&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;a quelle tassativamente previste dalla legge e dallo statuto.<\/p>\n\n\n\n<p>Pronuncia che, tuttavia, a ben vedere, non scioglie ancora definitivamente i dubbi sui limiti al disinvestimento dei soci.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il fatto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A seguito della delibera con cui l&#8217;assemblea di una S.p.A. aveva provveduto a ridurre la durata della societ\u00e0 dal 31 dicembre 2100 al 31 dicembre 2040, uno dei soci, che non aveva partecipato all&#8217;assemblea e non aveva prestato il proprio consenso a tale delibera, esercitava il diritto di recesso avvalendosi della facolt\u00e0 riconosciuta dall&#8217;art. 2437, comma 1, lett. e), c.c. (secondo il quale&nbsp;<em>\u201channo diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti [\u2026] l&#8217;eliminazione di una o pi\u00f9 cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto\u201d<\/em>), sul rilievo che, a causa della riduzione della durata della societ\u00e0 al 2040, era stata compromessa la facolt\u00e0 del socio di recedere&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;ai sensi dell&#8217;art. 2437, comma 3, c.c., dovendosi ritenere \u2013 in tesi \u2013 equiparabile la societ\u00e0 con scadenza fissata all&#8217;anno 2100 a quella costituita a tempo indeterminato.<\/p>\n\n\n\n<p>Non ritenendo la Societ\u00e0 legittimo il recesso esercitato dal socio, la controversia veniva compromessa in arbitri. Il lodo sottoscritto dal Collegio arbitrale veniva poi impugnato dinanzi alla Corte di Appello di Palermo dal socio dissenziente, il quale chiedeva che ne fosse dichiarata la nullit\u00e0 e, conseguentemente, che fosse dichiarata la legittimit\u00e0 del recesso ed accolta la domanda di liquidazione della partecipazione sociale.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte di Appello rigettava le domande del socio, affermando che, pur essendo fondata l&#8217;assimilazione tra societ\u00e0 costituita con durata a tempo indeterminato e societ\u00e0 con durata a tempo determinato eccedente l&#8217;ordinaria durata della vita umana, la disciplina del recesso nelle societ\u00e0 per azioni \u2013 a differenza di quanto sarebbe previsto per le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata \u2013 deve essere interpretata in senso restrittivo: pertanto, seppur \u2013 in tesi \u2013 idonea a limitare la facolt\u00e0 di recesso, la delibera assembleare che abbrevia il termine di durata della societ\u00e0 \u2013 impedendo di fatto l&#8217;esercizio della facolt\u00e0 di recedere ex art. 2437, comma 3, c.c. \u2013 non rientra nel novero di quelle che legittimano il recesso del socio ex art. 2437, comma 1, lett. e), c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato la statuizione della Corte d&#8217;Appello di Palermo, seppur muovendo da considerazioni parzialmente differenti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La decisione della Corte<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A sostegno della propria decisione, la Suprema Corte ripercorre le caratteristiche del diritto di recesso dalle societ\u00e0 di capitali. A differenza della Corte di merito, la Cassazione non muove dalla distinzione tra S.r.l. e S.p.A., ma da quella tra societ\u00e0 quotate e societ\u00e0 non quotate, dove le prime sono soggette a un rigido sistema di&nbsp;<em>exit<\/em>, mentre nelle seconde il diritto di recesso costituisce uno strumento alternativo e residuale rispetto ad altre forme di disinvestimento.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte richiama inoltre la tradizionale distinzione tra cause di recesso necessarie, in quanto non eliminabili statutariamente, e disponibili, in quanto derogabili o eliminabili statutariamente. Queste ultime attribuiscono a loro volta al socio \u2013 laddove siano eliminate statutariamente con delibera assembleare \u2013 un autonomo diritto di recesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Nonostante la riforma del 2003 abbia esteso le cause di recesso a un catalogo ben pi\u00f9 ampio di quello previsto dal legislatore del 1942, le fattispecie per le quali \u00e8 riconosciuto il diritto di recesso per il socio che non abbia concorso all&#8217;approvazione di determinate deliberazioni assembleari devono continuare ad essere interpretate, secondo la Cassazione, in senso restrittivo. Infatti, il diritto di recesso deve intendersi, prevalentemente, come \u201cestremo\u201d strumento di tutela del socio avverso cambiamenti sostanziali dell&#8217;operazione cui partecipa, la cui disciplina tiene per\u00f2 conto del principio di stabilit\u00e0 dell&#8217;aggregazione societaria e della funzione di garanzia del patrimonio sociale.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di tale interpretazione restrittiva, i giudici di legittimit\u00e0 non hanno ritenuto che la riduzione della durata della societ\u00e0 rientrasse tra le fattispecie contemplate dall&#8217;art. 2437 c.c., laddove l&#8217;elemento temporale \u00e8 astrattamente rilevante ai fini del recesso solo nell&#8217;ipotesi di proroga della durata della societ\u00e0 (comma 2), e in quella della societ\u00e0 costituita a tempo indeterminato (comma 3).<\/p>\n\n\n\n<p>Conseguentemente, nel caso in esame, non essendo stato il recesso esercitato n\u00e9 in ragione della proroga della durata della societ\u00e0, n\u00e9 perch\u00e9 la societ\u00e0 aveva una durata a tempo indeterminato (durata che, al contrario, era stata ridotta) n\u00e9 in virt\u00f9 di clausole statutarie, la Corte lo ha ritenuto illegittimo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La controversa equiparabilit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, se \u00e8 vero che la Cassazione ha esaurientemente esposto i condivisibili motivi sottesi alla decisione della causa, \u00e8 altrettanto vero che la Corte ha omesso di pronunciarsi sulla legittimit\u00e0 del recesso&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;in caso di societ\u00e0 contratta con termine particolarmente lungo, introducendo, anzi, elementi apparentemente antinomici rispetto all&#8217;orientamento di legittimit\u00e0 pi\u00f9 recente che, come detto, non ne riconosceva l&#8217;equiparabilit\u00e0 al caso della societ\u00e0 contratta a tempo indeterminato.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza in commento, infatti, bench\u00e9 incoraggi, secondo un orientamento ormai consolidato, un&#8217;interpretazione fortemente restrittiva delle cause di recesso dalla societ\u00e0 di capitali, dando rilievo alle esigenze \u2013 in particolare dei terzi \u2013 di stabilit\u00e0 e di garanzia del patrimonio sociale, al contempo non sconfessa esplicitamente gli assunti della Corte d&#8217;Appello di Palermo che nel provvedimento impugnato aveva riconosciuto l&#8217;equiparazione della prolungata durata della societ\u00e0 alla durata a tempo indeterminato sulla scorta del precedente orientamento giurisprudenziale di legittimit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Se, da un lato, la Cassazione aggira l&#8217;ostacolo affermando che&nbsp;<em>\u201cla questione della equiparazione della prolungata durata della societ\u00e0 per azioni alla durata a tempo indeterminato \u2013 ravvisata dalla Corte di appello e non costituente oggetto di impugnazione, come osservato dalla ricorrente \u2013 \u00e8 priva di decisivit\u00e0 in quanto la disamina qui svolta e la decisione impugnata prescindono da detto tema\u201d<\/em>; dall&#8217;altro, sorprende che la Corte non abbia preso una chiara posizione sul tema, posto che la sentenza impugnata traeva le proprie conclusioni sul predetto assunto e, pertanto, su principi di diritto, in tesi, superati.<\/p>\n\n\n\n<p>Non solo. Ci\u00f2 che maggiormente colpisce \u00e8 l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 2437, comma 3, c.c. fornita dalla Corte nella sentenza in commento, dove afferma che&nbsp;<em>\u201cla previsione dettata dal comma 3, invero, ponendosi in linea con quella che riconosce la facolt\u00e0 di recesso in caso di proroga della societ\u00e0, \u00e8 intesa a tutelare il socio, al fine di evitare che questi sia costretto dal vincolo sociale oltre un tempo ragionevole contro la sua volont\u00e0\u201d<\/em>: \u00e8 evidente, infatti, che se la facolt\u00e0 di recedere&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;dipende dalla concorrenza della volont\u00e0 del socio e del tempo entro il quale quest&#8217;ultimo pu\u00f2 essere ragionevolmente tenuto a rispettare il vincolo del contratto sociale, non vi \u00e8 ragione per ritenere che tale condizione non si verifichi anche in presenza di un termine di durata \u2013 appunto \u2013 ragionevolmente superiore alle aspettative di vita del socio.<\/p>\n\n\n\n<p>Nemmeno la sentenza in commento ha, pertanto, definitivamente sciolto i profili di dubbio inerenti all&#8217;argomento in esame, apparendo ancora \u2013 e, forse, pi\u00f9 \u2013 incerto il perimetro del diritto di recesso&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;connesso alla durata della societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 un caso, infatti, che anche la giurisprudenza di merito pi\u00f9 recente abbia adottato soluzioni non condivise e non unanimi, sia tra i vari fori che internamente allo stesso ufficio o circoscrizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Si considerino, per esempio, le recenti pronunce del Tribunale di Milano (Tribunale Milano, 19\/06\/2019, n. 5972; Tribunale Milano, 14\/07\/2020, n. 4186) che, superando il precedente principio di diritto affermato dalla Cassazione con la nota sentenza n. 9662\/2013 e precorrendo il nuovo orientamento adottato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4716\/2020, hanno escluso la facolt\u00e0 di recesso&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;dalla societ\u00e0 di capitali con durata particolarmente lunga.<\/p>\n\n\n\n<p>Pronunce che, tuttavia, contrastano con quelle dello stesso Tribunale di Milano (si veda la sentenza del 30\/06\/2018, con la quale viene espressamente statuito che&nbsp;<em>\u201cla clausola contenuta nello statuto di una s.p.a non quotata che stabilisce un termine di durata eccessivamente lungo, nello specifico fissato all&#8217;anno 2100, \u00e8 soggetta alla disciplina inderogabile dettata per le societ\u00e0 costituite a tempo indeterminato che consente il recesso&nbsp;<\/em>ad nutum<em>&nbsp;con un preavviso di almeno 180 giorni\u201d<\/em>) e con quelle della Corte d&#8217;Appello di Milano che, seppur aderendo al pi\u00f9 recente orientamento, ha avuto modo di affermare, in tema di s.r.l., che&nbsp;<em>\u201caffinch\u00e9 il termine di un&#8217;epoca lontana sia considerato come indeterminato, con possibilit\u00e0 di recesso&nbsp;<\/em>ad nutum<em>&nbsp;di un socio, detto termine deve essere tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale di vita, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo, tenuto conto della ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale\u201d<\/em>&nbsp;(App. Milano, Sez. spec. Impresa, 27\/04\/2021, n. 1323).<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco, allora, che, per esigenze di certezza e di uniformit\u00e0 ermeneutica, sarebbe opportuno che la giurisprudenza di legittimit\u00e0 provvedesse a delineare con precisione l&#8217;ambito di operativit\u00e0 del diritto di recesso&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;e, in particolare, determinasse se i principi enunciati si declinano in modi differenti a seconda del tipo di societ\u00e0 di capitali. Ci\u00f2 vale, a maggior ragione, se si considera che la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie valorizzano un&#8217;interpretazione estensiva del recesso quale tecnica di disinvestimento dalle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, e ci\u00f2 anche in assenza di una disposizione statutaria che preveda una durata particolarmente lunga della societ\u00e0 (si veda, a titolo esemplificativo, la massima n. 53\/2015 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia che, sebbene nelle forme del c.d. \u201crecesso consensuale\u201d, ammette la possibilit\u00e0 per i soci di S.r.l. di svincolarsi&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;dal contratto sociale, anche qualora non si sia verificata alcuna causa legale o convenzionale di recesso).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Conclusioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Concludendo, si pu\u00f2 pacificamente affermare che la giurisprudenza, nel solco delle pronunce pi\u00f9 recenti, abbia sposato e confermato un orientamento fortemente restrittivo in tema di recesso, inteso a tutelare maggiormente gli interessi dei creditori sociali e la stabilit\u00e0 del patrimonio sociale. Diversamente, non pu\u00f2 dirsi altrettanto chiara la posizione in tema di equiparabilit\u00e0 tra societ\u00e0 a tempo indeterminato e societ\u00e0 con durata particolarmente lunga che, sebbene sia dubbia alla luce del predetto orientamento, non \u00e8 stata esplicitamente esclusa, ma, anzi, sembra aver ricevuto nuovo apprezzamento con la sentenza in esame.<\/p>\n\n\n\n<p>Sarebbe, pertanto, auspicabile che la giurisprudenza, in particolare quella di legittimit\u00e0, prenda definitivamente posizione sul punto, alla ricerca di un contemperamento tra l&#8217;interesse dei soci al disinvestimento e quello dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale della societ\u00e0, contemperamento che potr\u00e0 eventualmente atteggiarsi differentemente a seconda del tipo di societ\u00e0 di capitali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la recente sentenza n. 6280 del 24\/02\/2022, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema del recesso del socio dalla societ\u00e0 di capitali e a trattare incidentalmente quello del recesso dalla societ\u00e0 con termine di durata particolarmente lungo, tale da superare il ragionevole orizzonte temporale della vita umana. 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