{"id":1910,"date":"2021-10-01T16:54:00","date_gmt":"2021-10-01T14:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.pgmtechnology.it\/?p=1910"},"modified":"2023-01-05T12:38:19","modified_gmt":"2023-01-05T11:38:19","slug":"proctoring-e-gdpr-perche-il-garante-ha-bocciato-lesame-a-distanza-delluniversita-bocconi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/proctoring-e-gdpr-perche-il-garante-ha-bocciato-lesame-a-distanza-delluniversita-bocconi\/","title":{"rendered":"Proctoring e GDPR. Perch\u00e9 il garante ha bocciato l\u2019esame a distanza dell\u2019Universit\u00e0 Bocconi"},"content":{"rendered":"\n<p>Il Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento del 28 settembre 2021 ha ingiunto all&#8217;Universit\u00e0 Commerciale Luigi Bocconi di Milano il pagamento di 200.000,00 euro a titolo di sanzione amministrativa per le ripetute violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016\/679.<\/p>\n\n\n\n<p>La condotta illecita \u00e8 stata portata all&#8217;attenzione&nbsp;dell&#8217;Autorit\u00e0&nbsp;da\u202funo&nbsp;studente inglese, il quale&nbsp;alla\u202ffine di aprile 2020&nbsp;si \u00e8 trovato a sostenere&nbsp;gli&nbsp;esami&nbsp;scritti&nbsp;con l&#8217;uso da parte dell&#8217;Universit\u00e0 di un&nbsp;software\u202fdi monitoraggio e controllo a distanza&nbsp;rilevandone dei&nbsp;profili&nbsp;di presunta illiceit\u00e0 sottoposti al vaglio dell&#8217;Autorit\u00e0 garante.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Respondus&nbsp;e il sistema di \u201cproctoring\u201d&nbsp;&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Nel contesto dell&#8217;emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, \u00e8 stata predisposta dall&#8217;Universit\u00e0 Bocconi una modalit\u00e0 alternativa di svolgimento degli esami scritti, idonea a mantenere le medesime garanzie previste dagli esami in presenza, avvalendosi di un servizio software erogato dall&#8217;azienda statunitense Respondus Inc. il quale, attraverso un sistema di cd. proctoring, come accertato dall&#8217;Autorit\u00e0, \u00e8 in grado di acquisire e trattare dati biometrici.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;accertamento della sussistenza di un illecito nella condotta dell&#8217;Universit\u00e0 concretizzatasi nella conduzione degli esami ricorrendo all&#8217;ausilio del suddetto servizio software ha richiesto un&#8217;approfondita disamina delle caratteristiche tecnico-funzionali del servizio software, dell&#8217;informativa sul trattamento dei dati degli esaminati quale resa dall&#8217;Universit\u00e0 Bocconi agli studenti, dei chiarimenti e delle precisazioni fornite nel corso dell&#8217;istruttoria dall&#8217;Universit\u00e0 Bocconi.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Oltre a inibire specifiche funzionalit\u00e0 dei&nbsp;dispositivi in uso agli studenti durante lo svolgimento&nbsp;della prova scritta,&nbsp;attraverso la&nbsp;funzione cd. \u201cLockDown&nbsp;Browser\u201d,&nbsp;il Garante ha accertato che&nbsp;Respondus&nbsp;attraverso la webcam&nbsp;acquisisce immagini ritraenti lo studente&nbsp;ed ha, altres\u00ec, visione del suo&nbsp;schermo indentificando e contrassegnando con un&nbsp;flag&nbsp;i&nbsp;comportamenti insoliti o sospetti&nbsp;dello stesso studente&nbsp;(quali:&nbsp;sguardo non rivolto verso il monitor, volto parzialmente assente, volto mancante)&nbsp;mediante registrazioni video e istantanee scattate a intervalli casuali.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Al termine della prova&nbsp;d&#8217;esame, il sistema elabora una&nbsp;Review&nbsp;Priority, affinch\u00e9&nbsp;il docente&nbsp;esaminatore&nbsp;possa&nbsp;rilevare&nbsp;condotte invalidanti o meno la prova d&#8217;esame&nbsp;nell&#8217;esercizio&nbsp;dei suoi poteri&nbsp;discrezionali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A seguito della segnalazione, compiuta l&#8217;attivit\u00e0 istruttoria, il Garante ha notificato all&#8217;Ateneo l&#8217;avvio del procedimento per l&#8217;adozione dei provvedimenti aventi ad oggetto diverse presunte violazioni.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nel ravvisare in capo all&#8217;Universit\u00e0 Bocconi \u2013 nella sua qualit\u00e0 di titolare del trattamento dei dati degli studenti esaminati \u2013 un trattamento dei dati non conforme ai principi di limitazione della conservazione e minimizzazione, nonch\u00e9 un&#8217;omessa valutazione sugli impatti derivanti dall&#8217;utilizzo del software, il Garante ha accertato nella propria Ordinanza diversi comportamenti illeciti dell&#8217;Universit\u00e0 forieri di diverse violazioni del Regolamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il difetto di informativa&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>In primis,&nbsp;la&nbsp;violazione degli artt. 5, par.1, lett. a) e 13 del Regolamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 noto che il titolare del trattamento di dati personali debba fornire all&#8217;interessato l&#8217;informativa \u201cin forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall&#8217;interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purch\u00e9 sia comprovata con altri mezzi l&#8217;identit\u00e0 dell&#8217;interessato.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Dall&#8217;attivit\u00e0 istruttoria compiuta \u00e8 emerso che l&#8217;informativa sul trattamento dei dati fornita agli studenti non riportasse tutte le informazioni richieste dal Regolamento per assicurare un trattamento corretto e trasparente.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 stato rilevato che la stessa facesse riferimento \u201ca titolo esemplificativo e non esaustivo\u201d solo al trattamento di alcuni dati dello studente, omettendo di informarlo sul tracciamento del comportamento durante la prova e le successive profilazioni. Inoltre, non vi era menzione n\u00e9 della fotografia al documento di identit\u00e0 fornito all&#8217;inizio della prova n\u00e9, tantomeno, alle riprese all&#8217;ambiente circostante che veniva chiesto allo studente prima dell&#8217;inizio della prova.<\/p>\n\n\n\n<p>Nessuna&nbsp;informazione&nbsp;veniva&nbsp;fornita in ordine ai tempi di conservazione dei dati, limitandosi a prevedere \u201cper un tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalit\u00e0 indicate\u201d,&nbsp;mancando di fissare i diversi periodi in ordine alle diverse finalit\u00e0.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Altres\u00ec, la correttezza e la trasparenza risultano lese nella misura in cui, sebbene il sistema Respondus non sia assimilabile ai sistemi di intelligenza artificiale, i quali si distinguono in relazione al processo decisionale totalmente automatizzato, pur non rilevando alcuna violazione legata alla comprensione all&#8217;algoritmo di funzionamento dell&#8217;IA, al pari non si conoscono (e non venivano esplicitati) i meccanismi del sistema di supervisione, i quali portavano alla profilazione dell&#8217;interessato.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il difetto di&nbsp;adeguata base giuridica del trattamento di dati biometrici&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Altres\u00ec, il Garante&nbsp;ha rilevato, a danno degli studenti,&nbsp;la&nbsp;violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il Regolamento prevede espressamente che \u201c\u00e8&nbsp;vietato trattare dati personali che rivelino l&#8217;origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l&#8217;appartenenza sindacale, nonch\u00e9 trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all&#8217;orientamento sessuale della persona.\u201d&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Bisogna precisare che, affinch\u00e9 il trattamento del&nbsp;dato&nbsp;di immagine&nbsp;possa essere qualificato come biometrico,&nbsp;\u00e8&nbsp;necessario&nbsp;che il&nbsp;confronto per il&nbsp;riconoscimento avvenga attraverso l&#8217;utilizzo di&nbsp;hardware&nbsp;o&nbsp;software, in ogni caso attraverso&nbsp;un trattamento tecnico specifico.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tale circostanza, pure se pacificamente ammessa e inserita nell&#8217;informativa, non \u00e8 stata ritenuta sorretta da un&#8217;adeguata base giuridica, di cui all&#8217;art. 6 del Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il trattamento&nbsp;dei&nbsp;dati biometrici,&nbsp;finalizzato&nbsp;ad una&nbsp;profilazione&nbsp;dello studente, sarebbe avvenuto&nbsp;in assenza di un&#8217;idonea base giuridica&nbsp;e di&nbsp;una specifica esigenza&nbsp;giustificativa. Tali presupposti, come&nbsp;riportato&nbsp;dal&nbsp;Garante,&nbsp;sono presupposti indefettibili di liceit\u00e0&nbsp;del&nbsp;trattamento di dati&nbsp;biometrici che,&nbsp;in virt\u00f9 della loro stretta relazione con l&#8217;identit\u00e0 personale, richiedono tutele e presupposti maggiori&nbsp;rispetto ad altri.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nello specifico, la base giuridica era stata&nbsp;rintracciata dall&#8217;Universit\u00e0 nel consenso&nbsp;preventivamente richiesto agli studenti.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, laddove per consenso deve intendersi, ai sensi dell&#8217;art. 4 del Regolamento, una \u201cmanifestazione di volont\u00e0 libera\u201d, questo non potrebbe sussistere tutte le volte in cui si abbiano relazioni in disequilibrio, quali quelle intercorrenti tra Universit\u00e0 e professore su un fronte e studente sull&#8217;altro, tale per cui possa ingenerarsi nello studente uno stato di pressione psicologica di poter essere destinatario di un trattamento sfavorevole in sede d&#8217;esame in caso di rifiuto a che lo stesso potesse svolgersi a distanza con l&#8217;ausilio del software Respondus.<\/p>\n\n\n\n<p>Data l&#8217;impossibilit\u00e0 di far ricorso al consenso quale base giuridica del trattamento, il trattamento dei dati biometrici sarebbe stato concesso soltanto ove si fosse ritenuta sussistente una previsione normativa idonea a specificare oltre all&#8217;interesse pubblico rilevante, i tipi di dati, le operazioni eseguibili, nonch\u00e9 le misure appropriate per la tutela degli interessati.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il trasferimento di dati all&#8217;estero&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Ulteriore elemento emerso durante l&#8217;istruttoria e che ha determinato l&#8217;ingiunzione all&#8217;Universit\u00e0 Bocconi \u00e8 stato quello relativo alla&nbsp;<strong>violazione degli artt. 44 e 46 del Regolamento<\/strong>, relativo al trasferimento internazionale dei dati personali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;innovativo sistema, infatti, veniva fornito da&nbsp;Respondus&nbsp;Inc., societ\u00e0 con sede negli Stati Uniti, responsabile del trattamento, in virt\u00f9 dello specifico accordo tra le parti, ai sensi dell&#8217;art. 28 del Regolamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>I trasferimenti&nbsp;di dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo sono consentiti a condizione che l&#8217;adeguatezza del Paese terzo sia riconosciuta da una decisione della Commissione; in assenza di detta decisione, \u00e8 necessario che il titolare del trattamento fornisca garanzie adeguate ed effettive agli interessati.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante ha cura di evidenziare che, per quanto riguarda i trasferimenti verso gli Stati Uniti d&#8217;America, la Corte di Giustizia dell&#8217;UE&nbsp;ha&nbsp;ritenuto che gli Stati Uniti non garantissero un livello di tutela equivalente a quello europeo e non riconosce agli&nbsp;interessati&nbsp;diritti azionabili nei confronti delle autorit\u00e0 statunitensi.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nonostante l&#8217;accordo intervenuto tra l&#8217;Ateneo e&nbsp;Respondus&nbsp;Inc. prevedesse espressamente tale tutela,&nbsp;le misure tecniche e operative non sono sembrate idonee a soddisfare il requisito di sicurezza dei trasferimenti, dal momento che non erano state puntualmente e accuratamente&nbsp;descritte&nbsp;e non potendo&nbsp;a queste&nbsp;sopperire la&nbsp;pseudominizzazione&nbsp;dei dati oggetto di trasferimento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tale violazione \u00e8 stata ritenuta ancor pi\u00f9 rilevante&nbsp;per la natura dei dati (biometrici, come si \u00e8 visto)&nbsp;oggetto&nbsp;trasferimento&nbsp;all&#8217;estero.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>In conclusione,&nbsp;<\/strong>sebbene il Garante abbia rilevato la prontezza dell&#8217;Ateneo nel fronteggiare le problematiche derivanti dal contesto emergenziale, avendo operato scelte e adottato misure tecniche e organizzative in tempi rapidi, nel rispetto della continuit\u00e0 didattica, lo stesso ha condannato l&#8217;ateneo applicando \u2013 altres\u00ec \u2013 la sanzione accessoria della pubblicit\u00e0 del provvedimento, pubblicit\u00e0 che rappresenta un contributo fondamentale in punto bilanciamento degli interessi di titolare e interessato nelle scelte di trattamento dei dati personali, anche in considerazione della peculiarit\u00e0 dei dati trattati e delle finalit\u00e0 perseguite dal titolare per alcuni versi innovative, che confermano il primato dell&#8217;adeguata informazione e del libero consenso dell&#8217;interessato sull&#8217;interesse imprenditoriale del titolare.<\/p>\n\n\n\n<p>Coautore Camilla Lentini.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento del 28 settembre 2021 ha ingiunto all&#8217;Universit\u00e0 Commerciale Luigi Bocconi di Milano il pagamento di 200.000,00 euro a titolo di sanzione amministrativa per le ripetute violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016\/679. 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