{"id":1883,"date":"2021-04-19T16:32:00","date_gmt":"2021-04-19T14:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.pgmtechnology.it\/?p=1883"},"modified":"2023-01-05T13:25:32","modified_gmt":"2023-01-05T12:25:32","slug":"marchio-ue-come-evitare-lopposizione-alla-registrazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/marchio-ue-come-evitare-lopposizione-alla-registrazione\/","title":{"rendered":"Marchio UE: come evitare l\u2019opposizione alla registrazione?"},"content":{"rendered":"\n<p>La recentissima&nbsp;<a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf;jsessionid=5E4F3C2A676CCC80482BC31DD5D95F3D?text=&amp;docid=239872&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=2649825\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sentenza<\/a>&nbsp;resa dal Tribunale UE il 14 aprile 2021 all&#8217;esito della causa T-201\/20, con riferimento al marchio figurativo Chianti Classico caratterizzato da un gallo di colore nero stilizzato, consente di soffermarsi sugli accorgimenti cui deve attenersi chi intende procedere alla registrazione di un marchio dell&#8217;Unione Europea (di seguito, il \u201c<strong>Marchio UE<\/strong>\u201d) al fine di non vedere frustrati gli investimenti fatti per giungere a tale importante traguardo.<\/p>\n\n\n\n<p>Un marchio richiesto, in seguito all&#8217;opposizione del titolare di un marchio notorio anteriore, dovr\u00e0 essere registrato laddove (i) sia esclusa una somiglianza visiva, fonetica e concettuale nell&#8217;ambito di una valutazione complessiva dei segni in conflitto; (ii) non sia rinvenibile un nesso con il marchio anteriore; (iii) non tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notoriet\u00e0 del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi.<\/p>\n\n\n\n<p>I suddetti presupposti sono stati vagliati dal Tribunale dell&#8217;Unione Europea (di seguito, il \u201c<strong>Tribunale UE<\/strong>\u201d) al fine di determinare la possibilit\u00e0 di tutelare un marchio anteriore ai sensi dell&#8217;art. 8, para. 5, del Regolamento CE n. 207\/2009 (di seguito, il \u201c<strong>Regolamento<\/strong>\u201d, applicabile al caso di specie).<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, il giudicante respingeva il ricorso promosso da Berebene S.r.l. volto ad ottenere la registrazione di un marchio figurativo (per bevande alcoliche), opposto dal Consorzio vino Chianti Classico, sulla base del marchio collettivo italiano figurativo registrato da quest&#8217;ultimo (per vini) e sui motivi dell&#8217;art. 8, para. 5 del Regolamento; questione rigettata in prima battuta dall&#8217;Ufficio dell&#8217;Unione europea per la propriet\u00e0 intellettuale (di seguito, \u201c<strong>EUIPO<\/strong>\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto al requisito della somiglianza si tenga presente che, ai fini dell&#8217;applicabilit\u00e0 della predetta norma, \u00e8 sufficiente che nel pubblico di riferimento si generi un accostamento tra i segni distintivi senza che sia necessaria una sovrapposizione integrale tra i marchi.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie, la ricorrenza di tale elemento \u00e8 stata desunta sotto il profilo visivo dal fatto che entrambi i segni rappresentavano un uccello domestico riprodotto in maniera simile. Sotto il profilo concettuale, una certa somiglianza \u00e8 ravvisabile posto che l&#8217;elemento figurativo rinvia al concetto di gallo immediatamente riconoscibile nei due segni.<\/p>\n\n\n\n<p>La tutela di cui all&#8217;art. 8, para. 5 del Regolamento presuppone inoltre che il marchio richiesto evochi nella mente del consumatore il marchio notorio anteriore realizzando pertanto un collegamento tra i due segni distintivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in esame, il Tribunale UE rilevava come l&#8217;esistenza di una somiglianza tra il marchio notorio e il marchio richiesto dovesse valutarsi in concreto, fossero irrilevanti la natura collettiva o individuale dei segni in conflitto nonch\u00e9 la modalit\u00e0 di commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio. A ci\u00f2 si aggiunga che i segni distintivi avevano ad oggetto i medesimi prodotti (bevande alcoliche).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;esame congiunto dei predetti elementi ha portato il giudicante a ritenere che il pubblico di riferimento avrebbe operato un collegamento tra i marchi in conflitto.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, con riferimento ai profili di rischio per il marchio notorio, ci\u00f2 che rileva per l&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 8, para. 5 del Regolamento \u00e8 che l&#8217;uso del marchio richiesto (i) rechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore; (ii) rechi pregiudizio alla notoriet\u00e0 del marchio anteriore; (iii) tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notoriet\u00e0 del marchio anteriore.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza del Tribunale UE in commento constatava come l&#8217;utilizzo del marchio richiesto potesse trarre un indebito vantaggio dalla notoriet\u00e0 e dal prestigio del marchio anteriore, ritenendo sufficiente a tal fine l&#8217;allegazione che il marchio richiesto potesse determinare al marchio anteriore un nocumento futuro non ipotetico. Rischio peraltro avvalorato dal carattere distintivo (raffigurazione di un gallo privo di collegamento con i prodotti contraddistinti) del marchio anteriore.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;organo giurisdizionale comunitario giungeva pertanto a riconoscere al marchio notorio anteriore registrato dal Consorzio Vino Chianti Classico la tutela estesa di cui all&#8217;art. 8, para. 5 del Regolamento respingendo il ricorso di Berebene S.r.l.<\/p>\n\n\n\n<p>La pronuncia in esame si inserisce nel tradizionale binomio che vede da un lato la promozione dello sviluppo della libert\u00e0 di impresa e di iniziativa economica e dall&#8217;altro la tutela nel tempo degli investimenti effettuati nel contesto imprenditoriale, con precipuo riferimento alla valorizzazione degli assets oggetto di propriet\u00e0 intellettuale.<\/p>\n\n\n\n<p>Si assiste in maniera sempre pi\u00f9 diffusa ad un&#8217;intensa tutela del Marchio UE che grazie anche al suo ambito di applicazione territoriale necessita di una protezione giuridica rafforzata e tale da consentirgli adeguata sopravvivenza nel dinamico contesto economico contemporaneo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco allora che il buon esito della domanda di registrazione di un Marchio UE non pu\u00f2 prescindere dalla considerazione della notoriet\u00e0, della potenziale somiglianza e del collegamento con un marchio anteriore nonch\u00e9 dei vantaggi indebiti di cui si possa giovare il marchio registrando.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La recentissima&nbsp;sentenza&nbsp;resa dal Tribunale UE il 14 aprile 2021 all&#8217;esito della causa T-201\/20, con riferimento al marchio figurativo Chianti Classico caratterizzato da un gallo di colore nero stilizzato, consente di soffermarsi sugli accorgimenti cui deve attenersi chi intende procedere alla registrazione di un marchio dell&#8217;Unione Europea (di seguito, il \u201cMarchio UE\u201d) al fine di non [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":3835,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","iawp_total_views":13,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-1883","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1883","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1883"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1883\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3835"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1883"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1883"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1883"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}