{"id":1879,"date":"2021-03-12T16:30:00","date_gmt":"2021-03-12T15:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.pgmtechnology.it\/?p=1879"},"modified":"2023-01-05T13:28:03","modified_gmt":"2023-01-05T12:28:03","slug":"deliberare-a-distanza-si-puo-ancora","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/deliberare-a-distanza-si-puo-ancora\/","title":{"rendered":"Deliberare a distanza si pu\u00f2 (ancora)"},"content":{"rendered":"\n<p>La Legge di conversione n. 21 del 26 febbraio scorso del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (il c.d. Decreto Milleproroghe) conferma e mette ulteriormente a punto le disposizioni di immediata applicazione in campo societario, stante il perdurante stato di emergenza epidemiologica.<\/p>\n\n\n\n<p>Si interviene nuovamente sullo svolgimento in forma semplificata dell&#8217;assemblea dei soci nelle societ\u00e0 di capitali, sia in relazione a profili temporali, sia in relazione a profili operativi, vale a dire sui tempi di convocazione e sulle modalit\u00e0 di svolgimento, come gi\u00e0 operato con D.L. del 17 marzo 2020, n.18. e, da ultimo D.L. del 31\/12\/2020 n.183.<\/p>\n\n\n\n<p>Le disposizioni oggetto di intervento \u201cemergenziale\u201d sono gli artt. 2364, comma 2, e l&#8217;art. 2478 bis c.c. che dispongono, per la societ\u00e0 per azioni e per la societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, che lo statuto possa indicare un termine maggiore di 120 giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio sociale, comunque non superiore a 180 giorni&nbsp;<em>\u201cnel caso di societ\u00e0 tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all&#8217;oggetto della societ\u00e0\u201d<\/em>&nbsp;con la precisazione che in questo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni di tale dilazione.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo 3 del Decreto Milleproroghe convertito, nello specifico, interviene sull&#8217;articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 prevedendo che le disposizioni si applicheranno alle assemblee tenute entro il termine del 31 luglio 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Le novit\u00e0 rilevanti circa le assemblee societarie, consentono:<\/p>\n\n\n\n<p>a) alle&nbsp;<strong>societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 in accomandita per azioni, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, societ\u00e0 cooperative e mutue assicuratrici<\/strong>&nbsp;di convocare l&#8217;assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio sociale;<\/p>\n\n\n\n<p>b) a tutte le&nbsp;<strong>societ\u00e0 di capitali, societ\u00e0 cooperative e mutue assicuratrici<\/strong>, di prevedere con l&#8217;avviso di convocazione delle assemblee l&#8217;espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l&#8217;intervento all&#8217;assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l&#8217;utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti. \u00c8 possibile prevedere che l&#8217;assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l&#8217;identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l&#8217;esercizio del diritto di voto;<\/p>\n\n\n\n<p>c) alle&nbsp;<strong>societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata<\/strong>, l&#8217;espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto;<\/p>\n\n\n\n<p>d) alle&nbsp;<strong>societ\u00e0 con azioni quotate<\/strong>, oltre alle modalit\u00e0 di voto a distanza e le modalit\u00e0 di partecipazione all&#8217;assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilit\u00e0 di avvalersi dell&#8217;istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche se lo statuto disponga diversamente; nell&#8217;avviso di convocazione, le societ\u00e0 possono prevedere che lo svolgimento dell&#8217;intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, in modo che la facolt\u00e0 del socio di conferire delega al suddetto soggetto si traduca in modalit\u00e0 obbligatoria. Per facilitare l&#8217;utilizzo di questo mezzo, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e sub-deleghe, in deroga alle previsioni al riguardo vigenti e, sia tramite il modulo di delega contenuto nell&#8217;Allegato 5A del Regolamento Emittenti, sia tramite delega e subdelega ordinaria;<\/p>\n\n\n\n<p>e) a tutte le&nbsp;<strong>societ\u00e0 con azioni quotate<\/strong>&nbsp;e per le&nbsp;<strong>banche popolari<\/strong>, le&nbsp;<strong>banche di credito cooperativo<\/strong>, le&nbsp;<strong>societ\u00e0 cooperative<\/strong>&nbsp;e le&nbsp;<strong>mutue assicuratrici<\/strong>, di ricorrere all&#8217;istituto del rappresentante designato ai sensi dell&#8217;art. 135-undecies TUF per l&#8217;esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche qualora diversamente disposto e di prevedere nell&#8217;avviso di convocazione che l&#8217;intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.<\/p>\n\n\n\n<p>Taluni profili di intervento erano stati approfonditi da Assonime che ne aveva proposto taluni adeguamenti che, ad oggi, \u00e8 possibile ritenere che non siano stati seguiti. Nello specifico, l&#8217;Associazione tra le societ\u00e0 per azioni italiane aveva suggerito di sostituire la dicitura&nbsp;<em>\u201cassemblee convocate\u201d<\/em>&nbsp;contenuta nel comma 7 con&nbsp;<em>\u201cil cui avviso di convocazione sia stato pubblicato\u201d<\/em>, potendo essa trarre in inganno e far pensare che la proroga si riferisse alla data in cui si tiene l&#8217;assemblea, laddove la proroga riguarderebbe solo la data di convocazione della stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la stessa Associazione aveva ritenuto e suggerito, in quanto opportuno, di eliminare il riferimento temporale, nello specifico&nbsp;<em>\u201ce comunque non oltre il 31 marzo 2021\u201d<\/em>, per evitare che la norma fosse considerata superata in caso di un ulteriore prolungamento dello stato di emergenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento alle perplessit\u00e0 manifestate, il comma 7 ha eliminato il riferimento allo stato di emergenza, mantenendo indipendente il solo termine ultimo per l&#8217;adempimento evitando, cos\u00ec, che la norma possa trovare ulteriore attuazione in caso di prolungamento dello stato emergenziale tuttora in corso.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;auspicio di un ritorno alla normalit\u00e0 anche nella conduzione delle assemblee sociali tuttavia non deve portare via insieme al disagio emergenziale il ricorso ben disciplinato a strumenti di partecipazione alle assemblee societarie alternativi rispetto alla presenza fisica nel rispetto della normativa e degli statuti.<\/p>\n\n\n\n<p>Coautore Camilla Lentini.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Legge di conversione n. 21 del 26 febbraio scorso del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (il c.d. 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