{"id":1858,"date":"2021-02-11T16:19:00","date_gmt":"2021-02-11T15:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.pgmtechnology.it\/?p=1858"},"modified":"2023-01-05T15:09:22","modified_gmt":"2023-01-05T14:09:22","slug":"la-bussola-del-bilancio-nella-battaglia-navale-delle-procedure-concorsuali-breve-diario-di-viaggio-al-termine-di-un-webinair","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/la-bussola-del-bilancio-nella-battaglia-navale-delle-procedure-concorsuali-breve-diario-di-viaggio-al-termine-di-un-webinair\/","title":{"rendered":"La bussola del bilancio nella battaglia navale delle procedure concorsuali: breve diario di viaggio al termine di un webinair"},"content":{"rendered":"\n<p>In occasione del ciclo di incontri \u201cQuattro lezioni sul bilancio: i suoi riflessi sulle procedure concorsuali\u201d organizzato dalla Commissione Procedure concorsuali ed esecutive dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Fondazione forense, ho moderato il quarto ed ultimo incontro dedicato a \u201cLe voci di bilancio nella prospettiva delle procedure concorsuali\u201d tenutosi il 9 febbraio in modalit\u00e0 webinar.<\/p>\n\n\n\n<p>La prima parte dell&#8217;incontro si \u00e8 focalizzata sul tema \u201cVoci di bilancio e presupposti di fallibilit\u00e0\u201d di cui relatore \u00e8 stato Gaetano Presti, professore ordinario di Diritto Commerciale all&#8217;Universit\u00e0 Cattolica del Sacro Cuore di Milano.<\/p>\n\n\n\n<p>La seconda relazione dal tema \u201cBilancio nella gestione della crisi\u201d \u00e8 stata condotta dal dott. Ignazio Arcuri, dottore commercialista in Milano, commissario giudiziale e curatore di diverse procedure.<\/p>\n\n\n\n<p>La relazione del prof. Presti ha fornito un&nbsp;<em>excursus<\/em>&nbsp;della disciplina relativa alla fallibilit\u00e0 quale articolata nella Legge Fallimentare varata con il Regio decreto del 1942 e sottoposta negli anni a diverse modifiche con riflessioni prospettiche sulla definizione di \u201cimpresa minore\u201d prevista dal Codice della Crisi d&#8217;Impresa la cui entrata in vigore, pi\u00f9 volte posticipata da ultimo a causa del contesto epidemico da Covid 19, \u00e8 prevista al 1\u00b0 settembre 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Richiamata la produzione giurisprudenziale susseguitasi in vigenza della Legge fallimentare sulla ricorrenza dei presupposti propri oggi della fallibilit\u00e0 di un&#8217;impresa, con il Codice della Crisi della cosiddetta \u201cimpresa minore\u201d \u2013 dirimente per escludere l&#8217;assoggettamento dell&#8217;impresa in crisi o insolvente alla liquidazione giudiziale (che con il nuovo Codice della Crisi soppianta il fallimento) ovvero per il ricorso del debitore insolvente ad una procedura concorsuale ovvero ancora per il ricorso al sovrindebitamento \u2013 la relazione del prof. Presti ha evidenziato la rilevanza di una corretta e puntuale redazione e lettura dei dati di bilancio con un focus esemplificativo illuminante sulle voci relative al valore della produzione (art. 2425 c.c.).<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la giurisprudenza pronunciatasi in vigenza della Legge fallimentare, infatti, al fine di verificare la ricorrenza di uno dei presupposti di fallibilit\u00e0 (secondo la Legge Fallimentare) ovvero uno dei presupposti per classificarsi \u201cimpresa minore\u201d (secondo il Codice della Crisi) \u2013 vale a dire se il debitore abbia o meno conseguito ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila \u2013 come prescritto dall&#8217;art. 1, comma 2, lett. B) Legge Fallimentare \u2013 dovr\u00e0 prendersi in esame senza dubbio la voce propria dei ricavi generati dalla gestione caratteristica dell&#8217;impresa (rubricata alla lettera A) n. 1) dell&#8217;art. 2425 c.c. che disciplina lo schema di conto economico di un bilancio di esercizio) ma anche \u2013 ma non indiscriminatamente \u2013 quella relativa ad altri ricavi o altri proventi quali indicati dalla lettera A) n. 5) dell&#8217;art. 2425 c.c. laddove possano ricondursi sempre alla gestione caratteristica dell&#8217;impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad esempio laddove l&#8217;impresa tra gli altri ricavi e proventi di cui alla lettera A) n.5) dell&#8217;art. 2425 c.c. esponga il reddito da fabbricato percepito da terzi in ragione della locazione di un immobile iscritto tra le proprie immobilizzazioni tale provento non andrebbe computato tra i ricavi ai fini della verifica della ricorrenza della soglia di fallibilit\u00e0 in quanto estraneo alla gestione caratteristica dell&#8217;impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 in quanto come da ultimo precisato dalla Cassazione&nbsp;<em>\u201cla nozione di \u201cricavi lordi\u201d, che \u00e8 rilevante ai fini di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, fa propriamente riferimento alle \u201ccomponenti positive\u201d, che siano \u201cgenerate dall&#8217;attivit\u00e0 di impresa\u201d esercitata dal soggetto della cui fallibilit\u00e0 si discute\u201d<\/em>&nbsp;(<a href=\"https:\/\/www.ilcaso.it\/sentenze\/ultime\/24822#gsc.tab=0\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2021, n. 980<\/a>, pronunciatasi sulla esclusione dai ricavi lordi delle \u201csomme ritratte dalla cessione a terzi di cespiti aziendali\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>Ferma restando la centralit\u00e0 del bilancio nella valutazione circa l&#8217;assoggettabilit\u00e0 o meno di un&#8217;impresa ad una procedura concorsuale ovvero alla liquidazione giudiziale il prof. Presti ha doverosamente sottolineato la sua non esclusivit\u00e0 per accertare la fallibilit\u00e0 di un&#8217;impresa in crisi o insolvente (ovvero al fine di individuare il carattere minore di un&#8217;impresa) indicando come siano rilevanti altri documenti contabili che possano attestare la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell&#8217;impresa anche rettificativa \u2013 in chiave migliorativa o peggiorativa \u2013 dei dati di bilancio.<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla rilevanza dei cosiddetti bilanci di verifica infrannuali e sulle situazioni patrimoniali aggiornate alla data di verifica della accessibilit\u00e0 o meno di un&#8217;impresa in crisi o insolvente ad una procedura concorsuale o alla liquidazione giudiziale (ancora per poco al fallimento) \u2013 che secondo chi scrive forniscono uno scatto \u201clive\u201d della situazione dell&#8217;impresa a fronte del fermo immagine del bilancio depositato in camera di commercio \u2013 ha puntato il faro da curatore o commissario giudiziale il dott. Arcuri nel suo intervento.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo Arcuri, infatti, una maggiore proattivit\u00e0 delle imprese da un lato e la messa a disposizione da parte del Legislatore di strumenti di monitoraggio costante sull&#8217;andamento della esecuzione della procedura concorsuale dall&#8217;altro renderebbe pi\u00f9 sicura la navigazione dell&#8217;impresa contribuendo a rendere il ricorso a procedure concorsuali altre dal fallimento (ovvero della imminente liquidazione giudiziale) pi\u00f9 consapevole e correttamente orientato verso la rotta del risanamento o della liquidazione degli asset.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo il professor Presti, ad esempio, l&#8217;adozione di documentazione contabile che rappresenti l&#8217;attualit\u00e0 dello stato di un&#8217;impresa in crisi o in insolvenza consentirebbe ad un&#8217;impresa \u2013 che sulla scorta della sola documentazione bilancistica dei tre esercizi antecedenti la data di deposito si trovi a superare la soglia di fallibilit\u00e0 relativa all&#8217;attivo fissata nell&#8217;ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila \u2013laddove invece riclassifichi uno o pi\u00f9 crediti esposti nell&#8217;attivo dei bilanci depositati perch\u00e9 ritenuti inesistenti o di minor consistenza con un pronunciamento giudiziale passato&nbsp;<em>medio tempore<\/em>&nbsp;in giudicato potrebbe dimostrare l&#8217;assenza di uno dei presupposti di fallibilit\u00e0 (ovvero la propria classificazione come impresa minore).<\/p>\n\n\n\n<p>In quella che con metafora suggestiva il professor Presti ha definito una \u201cbattaglia navale\u201d sull&#8217;accesso alle procedure concorsuali gioca un ruolo cruciale l&#8217;impresa in crisi o gi\u00e0 in insolvenza su cui grava l&#8217;onere di provare la sua idoneit\u00e0 o meno all&#8217;accesso ad una procedura concorsuale, onere che per essere assolto unitamente all&#8217;onere di allegazione necessita del costante supporto di professionisti esperti \u2013 e l&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria che in base alle mosse dell&#8217;impresa si trover\u00e0 a tracciare la linea spartiacque al di qua o al di l\u00e0 della quale porre l&#8217;impresa in crisi.<\/p>\n\n\n\n<p>Gi\u00e0 perch\u00e9 \u2013 pur senza escludere cambiamenti di rotta nel corso della navigazione dell&#8217;impresa in crisi o insolvente assoggettata da una procedura concorsuale altra dal fallimento con una virata proprio verso l&#8217;iceberg fallimentare \u2013 la battaglia navale di un&#8217;impresa in crisi o insolvente conduce alternativamente o ad una procedura concordataria (in continuit\u00e0 ovvero liquidatoria) ovvero di ristrutturazione dei propri debiti ovvero alla liquidazione giudiziale.<\/p>\n\n\n\n<p>E il&nbsp;<em>tertium datur<\/em>&nbsp;dall&#8217;esito della battaglia navale \u00e8 la sorte del personale, degli asset, dei fornitori creditori (a tacer dei creditori istituzionali e bancari).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In occasione del ciclo di incontri \u201cQuattro lezioni sul bilancio: i suoi riflessi sulle procedure concorsuali\u201d organizzato dalla Commissione Procedure concorsuali ed esecutive dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Fondazione forense, ho moderato il quarto ed ultimo incontro dedicato a \u201cLe voci di bilancio nella prospettiva delle procedure concorsuali\u201d tenutosi il 9 febbraio in [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":3845,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","iawp_total_views":2,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-1858","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1858","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1858"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1858\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3845"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1858"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1858"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1858"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}