{"id":1854,"date":"2020-05-20T16:17:00","date_gmt":"2020-05-20T14:17:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.pgmtechnology.it\/?p=1854"},"modified":"2023-01-05T15:12:39","modified_gmt":"2023-01-05T14:12:39","slug":"cambio-di-rotta-della-cassazione-sul-recesso-ad-nutum-dalla-societa-di-capitali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/cambio-di-rotta-della-cassazione-sul-recesso-ad-nutum-dalla-societa-di-capitali\/","title":{"rendered":"Cambio di rotta della Cassazione sul recesso ad nutum dalla societ\u00e0 di capitali"},"content":{"rendered":"\n<p>Con la&nbsp;<strong>sentenza n. 4716 del 22 febbraio 2020<\/strong>, la Suprema Corte \u00e8 tornata a pronunciarsi sul tema del recesso&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;dalle societ\u00e0 di capitali, proponendo un deciso mutamento dell&#8217;indirizzo giurisprudenziale consolidato circa l&#8217;equiparazione, sotto il profilo in discussione, tra societ\u00e0 per azioni con termine di durata particolarmente lungo, superiore all&#8217;aspettativa di vita dei soci, e la societ\u00e0 per azioni costituita a tempo indeterminato.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in esame, alcuni soci di una societ\u00e0 per azioni avevano esercitato il proprio recesso&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;per l&#8217;intera partecipazione sociale detenuta, in considerazione del fatto che la durata della societ\u00e0 era fissata sino al 31\/12\/2100 e pertanto a una data ampiamente superiore alle loro aspettative di vita. Senonch\u00e9 una clausola dello statuto escludeva espressamente tale diritto in capo ai soci; clausola peraltro approvata dagli stessi recedenti in sede di modifica statutaria, cos\u00ec come quella della proroga della durata della societ\u00e0 fino al 31\/12\/2100.<\/p>\n\n\n\n<p>Sicch\u00e9 la societ\u00e0 decideva di non accettare il recesso dei soci, in quanto, da un lato, la durata della societ\u00e0 fissata nello statuto doveva considerarsi irrilevante e, dall&#8217;altro, i recedenti, accettando il contenuto delle clausole statutarie, avevano manifestato implicitamente la volont\u00e0 di rinunciare al diritto di recesso ex art. 2437 c.c. e, pertanto, alla possibilit\u00e0 di&nbsp;<em>exit<\/em>&nbsp;con modi diversi dall&#8217;alienazione delle azioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Ritenendo, tuttavia, che la prolungata durata della societ\u00e0 fissata nello statuto fosse da equiparare ad una durata indeterminata del contratto di societ\u00e0, ipotesi per la quale \u00e8 normativamente ammesso il recesso&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;del socio di S.p.A. ai sensi dell&#8217;art. 2437, comma 3, c.c., i soci impugnavano la decisione della societ\u00e0 ricorrendo al collegio arbitrale al fine di vedersi riconosciuto il proprio diritto di recesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Sia il lodo arbitrale che la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Bologna resa a seguito di impugnazione del lodo, sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali ampiamente consolidate, affermavano la legittimit\u00e0 del recesso esercitato dai soci, dovendosi ritenere la previsione statutaria di una societ\u00e0 per azioni, contratta per un tempo particolarmente lungo, equiparabile a quella di societ\u00e0 contratta a tempo indeterminato.<\/p>\n\n\n\n<p>La decisione della Corte d&#8217;Appello di Bologna \u00e8 stata tuttavia riformata dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto non ammissibile l&#8217;equiparazione tra le due fattispecie di recesso.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte, in particolare, svolge una disamina delle pronunce pi\u00f9 significative e dei principi dalla stessa enunciati in materia di recesso dalle societ\u00e0 di capitali, affermando che, contrariamente a quanto fosse stato desunto dagli interpreti, l&#8217;equiparazione tra durata della societ\u00e0 oltre la ragionevole aspettativa di vita dei soci e durata a tempo indeterminato di una societ\u00e0 non sia mai stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 fin qui pronunciatasi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, secondo la sentenza n. 9662 del 2013 (storicamente la pi\u00f9 significativa sul punto resa dalla Corte di Cassazione in tema di s.r.l.),&nbsp;<strong><em>\u201cla previsione statutaria di una durata della societ\u00e0 per un termine particolarmente lungo (anche in quel caso, l&#8217;anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l&#8217;assimilabilit\u00e0 ad una societ\u00e0 a tempo indeterminato<\/em><\/strong>,&nbsp;<em>onde, in base all&#8217;art. 2473 c.c., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelarne l&#8217;affidamento circa la possibilit\u00e0 di disinvestimento della quota\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la sentenza in commento la Corte motiva che la sentenza del 2013 non pu\u00f2 essere richiamata in modo pertinente con riferimento al caso in esame per la diversit\u00e0 delle fattispecie concrete vagliate dall&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n\n\n\n<p>La fattispecie vagliata nel 2013 aveva ad oggetto il diritto di recesso del socio dissenziente rispetto alla delibera assembleare con la quale era stata disposta la riduzione della durata della societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata dall&#8217;originario termine dell&#8217;anno 2100 all&#8217;anno 2050.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la sentenza del 2013 la Corte aveva, s\u00ec, dichiarato legittimo il diritto di recesso del socio, ai sensi dell&#8217;art. 2473 c.c., ma solo in quanto la delibera assembleare impugnata era volta essenzialmente a impedire al socio di esercitare il recesso prima consentito: l&#8217;originaria durata statutaria, prevista per il 2100, doveva infatti considerarsi elusiva della causa di recesso ex art. 2437, comma 3, c.c., in quanto assimilabile ad una durata a tempo indeterminato, trattandosi di un&#8217;epoca cos\u00ec lontana da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo.<\/p>\n\n\n\n<p>In altri termini, la durata di una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, prevista per un termine particolarmente lungo, fu in quell&#8217;occasione equiparata a quella a tempo indeterminato solo nella prospettiva di dichiarare l&#8217;invalidit\u00e0 di una delibera assembleare di modifica statutaria, artificiosamente diretta a privare il socio di una causa di recesso prima contemplata.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione prende poi in esame la disciplina normativa del recesso dalle societ\u00e0 per azioni prevista dall&#8217;art. 2437 c.c., al fine di argomentare adeguatamente la statuizione cui \u00e8 giunta.<\/p>\n\n\n\n<p>In primo luogo, sottolinea che l&#8217;art. 2437, comma 6, c.c. stabilisce espressamente l&#8217;inderogabilit\u00e0 soltanto delle ipotesi di recesso contemplate al comma 1, tra le quali non rientra la costituzione della societ\u00e0 a tempo indeterminato, prevista al comma 3.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne deriva che, nel caso di specie, essendo stato espressamente escluso dallo statuto il diritto di recedere&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;dalla societ\u00e0, peraltro in forza di una deliberazione assunta anche dai soci recedenti, ad essi non pu\u00f2 essere consentito l&#8217;esercizio di tale facolt\u00e0, nemmeno qualora si accettasse l&#8217;equiparazione tra la societ\u00e0 con durata fino al 31\/12\/2100 e una societ\u00e0 con durata a tempo indeterminato.<\/p>\n\n\n\n<p>In secondo luogo, fornisce un&#8217;interpretazione restrittiva dell&#8217;art. 2437, comma 3, c.c., secondo la quale la possibilit\u00e0 di recedere&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;per il solo caso di societ\u00e0 con durata a tempo indeterminato deve ritenersi assolutamente tassativa e non pu\u00f2 pertanto estendersi analogicamente all&#8217;ipotesi della societ\u00e0 con durata particolarmente lunga.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale assunto si fonda sulla necessit\u00e0 di effettuare una comparazione tra l&#8217;interesse del socio di S.p.A. a dismettere il proprio investimento e l&#8217;interesse del resto della compagine e della societ\u00e0 stessa di portare avanti il progetto imprenditoriale \u2013 facendo affidamento sulle risorse presenti e sulla certezza delle stesse \u2013 connesso all&#8217;interesse dei terzi creditori, che, a loro volta, fanno affidamento sulla generica garanzia costituita dall&#8217;intero patrimonio sociale.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal riguardo, insiste la Corte, il Legislatore ha scelto appositamente di diversificare la disciplina delle societ\u00e0 di capitali da quella delle societ\u00e0 di persone per due ordini di ragioni:&nbsp;<em>(i)<\/em>&nbsp;per le societ\u00e0 di persone \u00e8 ammesso espressamente il recesso&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;quando la societ\u00e0 sia contratta per l&#8217;intera vita del socio (art. 2285 c.c.), ma ci\u00f2 solo in quanto il contratto, a differenza di quello delle societ\u00e0 di capitali, \u00e8 fondato sull&#8217;<em>intuitus<\/em>&nbsp;personae del socio;&nbsp;<em>(ii)<\/em>&nbsp;mentre i creditori di una societ\u00e0 di persone possono fare affidamento, oltre che sul patrimonio societario, anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili, viceversa, i creditori di una societ\u00e0 di capitali possono contare soltanto sul primo, che, in caso di recesso di un socio, subisce una corrispondente riduzione non compensata dalla responsabilit\u00e0 personale del recedente.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 imporrebbe una interpretazione restrittiva delle norme che prevedono le ipotesi di recesso del socio di S.p.A.<\/p>\n\n\n\n<p>A sostegno di tale assunto, la Corte si muove nel solco tracciato da altre sue due recenti pronunce che hanno rispettivamente affermato, per un verso, la necessit\u00e0 di preferire un&#8217;interpretazione restrittiva delle norme in tema di recesso dalle societ\u00e0 di capitali, al fine di non incrementare a dismisura le cause che legittimano l&#8217;uscita dalla societ\u00e0 (Cass. n. 13875\/2017); per altro verso, che ai fini dell&#8217;equiparabilit\u00e0 tra durata indeterminata e durata particolarmente prolungata della societ\u00e0 di capitali pu\u00f2 rilevare solo il superamento della&nbsp;<em>\u201cragionevole data di compimento di un progetto imprenditoriale\u201d<\/em>&nbsp;e mai le aspettative di vita di un socio (Cass. n. 8962\/2019).<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9, a ben vedere, la Corte prende le distanze anche da quest&#8217;ultima interpretazione, affermando che l&#8217;estensione della facolt\u00e0 di recesso ad nutum deve escludersi quando sia basata&nbsp;<em><strong>\u201csu criteri di incerta definizione ed applicazione concreta, quali quelli della durata della vita umana, o anche di un progetto imprenditoriale, che renderebbero eccessivamente aleatorie le prospettive di soddisfazione dei terzi creditori\u201d<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Seppur condivisibile sotto il profilo sistematico e teleologico, la pronuncia della Corte si mostra in alcuni passaggi salienti non adeguatamente e cristallinamente motivata e non del tutto condivisibile anche alla luce degli orientamenti precedentemente assunti: anzitutto \u00e8 piuttosto impattante l&#8217;accantonamento del canone ermeneutico dell&#8217;analogia in situazioni sostanzialmente simili quali sono quelle di una societ\u00e0 contratta a tempo indeterminato e di una societ\u00e0 con durata particolarmente lunga. A maggior ragione, allorch\u00e9 il termine di durata della societ\u00e0 sia, in ipotesi, fissato in un lontano futuro (si pensi a una societ\u00e0 con termine di durata fissato al 2300).<\/p>\n\n\n\n<p>A parere di chi scrive la Corte sembra non adeguatamente motivare il principio secondo il quale il Legislatore avrebbe inteso distinguere queste due situazioni ai fini dell&#8217;esercizio del diritto di recesso n\u00e9 tantomeno viene dedotta la ratio sottesa alla facolt\u00e0 di recesso legislativamente prevista in presenza di societ\u00e0 con durata a tempo indeterminato.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Ratio<\/em>&nbsp;che evidentemente consiste nella necessit\u00e0 di consentire al socio di poter disinvestire da un progetto imprenditoriale di cui potenzialmente potrebbe non vedere la compiuta esecuzione, in forza del principio generale accolto dall&#8217;ordinamento secondo il quale non pu\u00f2 essere vista con favore l&#8217;eventualit\u00e0 che un soggetto resti vincolato vita natural durante e senza alcuna opportunit\u00e0 di recesso alle obbligazioni assunte con un contratto. Non si comprende, pertanto, il motivo per il quale tale&nbsp;<em>ratio&nbsp;<\/em>non dovrebbe essere estesa al contratto di societ\u00e0 con durata oltre le aspettative di vita del socio.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, l&#8217;interpretazione della Corte risulta altres\u00ec contraddittoria rispetto allo spirito della riforma delle norme codicistiche in materia di diritto societario del 2003, la quale ha allargato lo spettro delle cause di recesso dalle societ\u00e0 di capitali nell&#8217;ottica di favorire il pi\u00f9 possibile la libert\u00e0 di iniziativa economica.<\/p>\n\n\n\n<p>Concludendo, con la sentenza n. 4716\/2020 si registra l&#8217;apice di un mutamento interpretativo della giurisprudenza di legittimit\u00e0 maturato nel corso degli ultimi anni. La Corte, infatti, abbandona l&#8217;orientamento consolidato che, nello spirito della riforma societaria del 2003, accordava particolare attenzione agli interessi dei soci anche in sede di recesso dalla societ\u00e0, per tracciare, invece, un altrettanto (e forse pi\u00f9) condivisibile indirizzo volto a tutelare maggiormente gli interessi dei creditori sociali.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 auspicabile che la Cassazione, soprattutto alla luce del disposto normativo vigente, adotti un&nbsp;<strong>miglior contemperamento tra l&#8217;interesse dei soci al disinvestimento e quello dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale della societ\u00e0<\/strong>, in particolare determinando con pi\u00f9 precisione i criteri per valutare se la previsione statutaria di una durata particolarmente lunga della societ\u00e0 sia indicativa di un proposito di stabilit\u00e0 dell&#8217;investimento ovvero sottenda un&#8217;elusione della facolt\u00e0 di recesso prevista dall&#8217;art. 2437, comma 3, c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, alla luce delle nuove pronunce, pare certo che il diritto del socio di recedere&nbsp;<em>ad nutum<\/em>&nbsp;sia notevolmente pi\u00f9 limitato rispetto al passato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la&nbsp;sentenza n. 4716 del 22 febbraio 2020, la Suprema Corte \u00e8 tornata a pronunciarsi sul tema del recesso&nbsp;ad nutum&nbsp;dalle societ\u00e0 di capitali, proponendo un deciso mutamento dell&#8217;indirizzo giurisprudenziale consolidato circa l&#8217;equiparazione, sotto il profilo in discussione, tra societ\u00e0 per azioni con termine di durata particolarmente lungo, superiore all&#8217;aspettativa di vita dei soci, e la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":3846,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","iawp_total_views":184,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-1854","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1854","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1854"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1854\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3846"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1854"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1854"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1854"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}