{"id":1845,"date":"2020-04-15T16:13:00","date_gmt":"2020-04-15T14:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.pgmtechnology.it\/?p=1845"},"modified":"2023-01-05T15:13:28","modified_gmt":"2023-01-05T14:13:28","slug":"decreto-liquidita-e-titoli-di-credito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/decreto-liquidita-e-titoli-di-credito\/","title":{"rendered":"Decreto liquidit\u00e0 e titoli di credito"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Nuove misure urgenti per la continuit\u00e0 delle imprese.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19 comporta inevitabilmente un&#8217;attenta valutazione in ordine al tema dell&#8217;esatto e tempestivo adempimento di obbligazioni derivanti da posizioni debitorie. A tale esigenza ha dato risposta il c.d. Decreto Liquidit\u00e0 (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) che, all&#8217;art. 11, ha introdotto disposizioni transitorie in deroga alla disciplina ordinaria dei titoli di credito, con specifico riferimento alla sospensione dei relativi termini di scadenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale misura, inserita tra le disposizioni volte a garantire la continuit\u00e0 delle imprese nel periodo dell&#8217;emergenza sanitaria, ricalca quella contenuta nel D.L. 2 marzo 2020, n. 9 che, tuttavia, era applicabile solo a favore dei privati residenti e degli imprenditori stabiliti nei Comuni della prima \u201czona rossa\u201d e i cui effetti sono cessati in data 31 marzo.<\/p>\n\n\n\n<p>Essa, non incide soltanto sui termini di esecuzione della prestazione incorporata nel titolo, ma anche sulle disposizioni in materia di protesti, contestazioni e procedimenti amministrativi sanzionatori in caso di mancato adempimento degli obblighi connessi alla circolazione dei titoli di credito.<\/p>\n\n\n\n<p>La nuova norma estende tale misura a tutto il territorio nazionale e prevede, nello specifico, la sospensione dei termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito e, in generale, di ogni atto avente efficacia esecutiva, i quali ricadano o decorrano nel periodo dal 9 marzo al 30 aprile 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>I titoli di credito soggetti alla sospensione dei termini devono essere stati emessi prima dell&#8217;8 aprile 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>La sospensione opera sia a favore dei debitori, sia degli altri obbligati anche in via di regresso o di garanzia, i quali, tuttavia, hanno facolt\u00e0 di rinunciarvi espressamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il comma 2 precisa dettagliatamente la portata della sospensione, disponendo che essa operi con riguardo a:<\/p>\n\n\n\n<p>a) i termini per la presentazione al pagamento;<\/p>\n\n\n\n<p>b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;<\/p>\n\n\n\n<p>c) i termini previsti dall&#8217;art. 9, comma 2, lettere a) e b), della L. n. 386\/1990 per l&#8217;iscrizione del traente nel registro dei protesti, nonch\u00e9 quelli di cui all&#8217;art. 9-bis, comma 2, della medesima legge per il preavviso di revoca dell&#8217;autorizzazione ad emettere assegni;<\/p>\n\n\n\n<p>d) il termine per il pagamento tardivo dell&#8217;assegno previsto dall&#8217;art. 8, comma 1, della L. n. 386\/1990.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo stesso comma 2 chiarisce ad ogni modo che la sospensione del termine non incide sull&#8217;eseguibilit\u00e0 della prestazione incorporata nel titolo. I beneficiari, infatti, ben possono presentare l&#8217;assegno al pagamento in pendenza della sospensione e il titolo pu\u00f2 pacificamente essere pagato dal trattario nel giorno della presentazione. Tuttavia, \u00e8 evidente che in caso di incapienza del conto del traente, si applicher\u00e0 automaticamente anche a quest&#8217;ultimo la sospensione del termine.<\/p>\n\n\n\n<p>Il comma 3 stabilisce infine che i pubblici ufficiali alle Camere di Commercio non debbano trasmettere i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo all&#8217;8 aprile 2020 e, qualora fossero gi\u00e0 pubblicati, le Camere di Commercio debbono provvedere d&#8217;ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all&#8217;articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 relative al procedimento per l&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative.<\/p>\n\n\n\n<p>In ultima analisi, le disposizioni previste dall&#8217;art. 11 assumono altres\u00ec particolare rilevanza anche ai fini della possibilit\u00e0 per le imprese di accedere al prestito con garanzia statale annunciato dal Governo quale misura straordinaria per l&#8217;emergenza sanitaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nuove misure urgenti per la continuit\u00e0 delle imprese. L&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19 comporta inevitabilmente un&#8217;attenta valutazione in ordine al tema dell&#8217;esatto e tempestivo adempimento di obbligazioni derivanti da posizioni debitorie. A tale esigenza ha dato risposta il c.d. 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