{"id":1837,"date":"2020-04-14T00:00:00","date_gmt":"2020-04-13T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.pgmtechnology.it\/?p=1837"},"modified":"2023-01-05T15:14:16","modified_gmt":"2023-01-05T14:14:16","slug":"decreto-liquidita-luci-ed-ombre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/decreto-liquidita-luci-ed-ombre\/","title":{"rendered":"Decreto Liquidit\u00e0, luci ed ombre"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Effetto Covid-19.<br>Tra incentivi al finanziamento dei soci e moratoria sui fallimenti: (prevedibili) luci e ombre della decretazione d&#8217;urgenza a sostegno della continuit\u00e0 aziendale. Note a margine del Decreto Liquidit\u00e0.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con il dichiarato e meritorio obiettivo di attribuire oggettivit\u00e0 normativa all&#8217;impatto dell&#8217;emergenza pandemica sull&#8217;andamento economico-patrimoniale delle imprese, segnatamente delle societ\u00e0\u0300 di capitali, il Governo con il Dl. 23\/2020 (Decreto Liquidit\u00e0) introduce la sospensione di svariate norme, significative per numerosit\u00e0 ed impatto, in materia di conservazione della garanzia patrimoniale e rapporti dell&#8217;impresa con il ceto creditorio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli effetti sistemici di un simile congelamento saranno concretamente e interamente valutabili nei prossimi mesi, ma la natura dell&#8217;intervento ci induce sin d&#8217;ora alcune considerazioni e previsioni non del tutto secondarie..<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In primo luogo, il decreto mette in soffitta per un ulteriore anno il neonato Codice della crisi d&#8217;impresa: se ne riparler\u00e0 1 settembre 2021 con buona pace di sostenitori, detrattori, accademici e pratici che nell&#8217;ultimo anno si sono confrontati sui benefici della riforma, ferma restando la perdurante operativit\u00e0 delle norme, gi\u00e0 in vigore da marzo 2019 e non sospese dal Decreto, in materia adeguatezza dell&#8217;assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell&#8217;impresa in funzione della pronta ricognizione dello stato di crisi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, fermo l&#8217;obbligo incombente sull&#8217;organo amministrativo di istituire e mantenere un&#8217;organizzazione adeguata ai sensi del Codice della crisi d&#8217;impresa, l&#8217;art. 6 del Decreto sospende l&#8217;applicabilit\u00e0 delle&nbsp;<strong>norme civilistiche in materia di conservazione del capitale sociale<\/strong>&nbsp;con conseguente inoperativit\u00e0 \u2013 dall&#8217;entrata in vigore del decreto sino a tutto il 2020 \u2013 della causa di scioglimento per riduzione del capitale per perdite. \u00c8 infatti sospesa l&#8217;operativit\u00e0 degli articoli del codice civile 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter, 2484, primo comma, n. 4 e 2545-duodecies, con sostanziale esonero di s.p.a, s.rl. e cooperative dall&#8217;assunzione delle iniziative a conservazione del capitale sociale, la cui compromissione per effetto delle perdite cessa di costituire una causa di scioglimento della societ\u00e0. Nella medesima prospettiva, per effetto del Decreto viene coerentemente meno un rigoroso obbligo di verifica della sussistenza delle condizioni di continuit\u00e0 aziendale, che l&#8217;organo amministrativo potr\u00e0 in qualche modo dare per scontata nella valutazione delle poste dei bilanci chiusi sino a fine 2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci soffermeremo, qui, sulle norme di maggiore e diretto impatto sulla composizione e le sorti dell&#8217;esposizione debitoria delle imprese in crisi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In primo luogo, all&#8217;evidente e condivisibile scopo di favorire operazioni di finanziamento diretto o indiretto da parte dei soci al fine di sopperire alla carenza di liquidit\u00e0 determinata da chiusure imposte dall&#8217;Autorit\u00e0 o dal calo della domanda per l&#8217;effetto dell&#8217;emergenza Covid-19, molto opportunamente l&#8217;art. 8 del Decreto dispone l<strong>&#8216;inoperativit\u00e0 della regola di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci<\/strong>&nbsp;dal 9 marzo al 31 dicembre 2020 (per effetto dell&#8217;inoperativit\u00e0 degli artt. 2467 e 2497-<em>quinquies<\/em>c.c.).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In sostanza, i crediti dei soci per finanziamenti diretti o indiretti effettuati per l&#8217;esercizio in corso avranno pari rango rispetto a quelli degli altri creditori sociali e identica priorit\u00e0 di soddisfazione (anche in caso di successivo accesso a procedure concorsuali di tipo liquidatorio).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ricordiamo, infatti, che in condizioni normali l&#8217;art. 2467 c.c., che prevede la postergazione del finanziamento del socio effettuato in una situazione di squilibrio patrimoniale, determina la sostanziale inesigibilit\u00e0 del credito del socio (per l&#8217;appunto postergato rispetto ai crediti chirografari) o la revoca della totale o parziale restituzione del finanziamento eventualmente effettuata dalla societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma civilistica ha avuto, peraltro, negli anni uno spettro applicativo assai vasto, estendendo la postergazione anche a finanziamenti di tipo indiretto, quali ad esempio la prestazione di garanzie personali da parte dei soci per l&#8217;accesso della societ\u00e0 al credito bancario o la mancata riscossione dei crediti commerciali da parte del socio, di talch\u00e9 la sospensione della sua operativit\u00e0 per l&#8217;esercizio in corso avr\u00e0 verosimilmente l&#8217;effetto di&nbsp;<strong>incoraggiare l&#8217;apporto temporaneo di risorse economiche (anche sotto forma di garanzie o forniture) da parte dei soci<\/strong>&nbsp;per fare fronte alla crisi di liquidit\u00e0 determinata dal difficile contesto economico conseguente l&#8217;attuazione delle misure di contenimento dall&#8217;emergenza sanitaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In continuit\u00e0 con le precedenti previsioni, il Decreto contiene anche la&nbsp;<strong>proroga dei termini per l&#8217;adempimento delle procedure concordatarie e degli accordi di ristrutturazione<\/strong>&nbsp;e attribuisce al debitore la possibilit\u00e0 di ottenere dilazioni per il deposito del piano nonch\u00e9, con disposizione non perfettamente chiara quanto a effetti e obiettivi, l&#8217;improcedibilit\u00e0 delle istanze di fallimento depositate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ebbene, le disposizioni in materia concorsuale pongono pi\u00f9 di un dubbio tanto sul piano interpretativo che su quello dei loro effetti, che in sede applicativa \u2013 salvo correttivi in sede di conversione \u2013 e potrebbero non rivelarsi corrispondenti a quelli auspicati o immaginati dagli estensori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qui l&#8217;intervento pi\u00f9 vistoso \u00e8 quello che, come visto, determina l&#8217;<strong>improcedibilit\u00e0 delle istanze di fallimento<\/strong>gi\u00e0 depositate a partire dal 9 marzo scorso e sino al 30 giugno prossimo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La&nbsp;<em>ratio<\/em>, evidentemente condivisibile, \u00e8 quella di impedire in questa delicata congiuntura socioeconomica la pioggia di istanze aventi il loro presupposto in una condizione di fragilit\u00e0 finanziaria delle imprese italiane direttamente determinata o anche solo fortemente aggravata o accelerata dal c.d.&nbsp;<em>lockdown<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, da un lato, si dubita fortemente che la finestra temporale identificata dal governo sia idonea allo scopo e, dall&#8217;altro, \u00e8 possibile prevedere effetti collaterali indesiderati non di poco momento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In primo luogo \u2013 considerazione che appare ovvia a chiunque, professionista o imprenditore, abbia avuto a che fare con una situazione di insolvenza \u2013 si considera che con elevatissime probabilit\u00e0 le istanze di fallimento che sarebbero state proposte nel periodo interessato avrebbero avuto il loro presupposto in una condizione di insolvenza del debitore certamente antecedente l&#8217;emergenza pandemica, la quale dispiegher\u00e0 i propri (potenzialmente dirompenti) effetti a partire dal mese di giugno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notoriamente, infatti, fatti salvi i casi di istanze proposte dal debitore \u201cin proprio\u201d (anch&#8217;esse peraltro apparentemente colpite dall&#8217;improcedibilit\u00e0) lo stato d&#8217;insolvenza diventa percepibile al ceto creditorio a seguito di manifestazioni esteriori inequivocabili, che denotino l&#8217;incapacit\u00e0 permanente e non solo transitoria di fare fronte agli impegni assunti: tipici indici di tale condizione \u00e8 l&#8217;incapienza di azioni esecutive, il protesto di titoli di credito e simili, tutte circostanze che presuppongono un inadempimento risalente a svariati mesi prima del deposito dell&#8217;istanza di fallimento, che nella pratica costituisce l&#8217;ultimo, disperato atto del creditore che ha gi\u00e0 tentato ogni possibile via di recupero del credito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Paradossalmente, dunque, la norma sull&#8217;improcedibilit\u00e0 \u2013 proprio in ragione della finestra temporale identificata dal legislatore \u2013 potrebbe aprire un ombrello di protezione su imprese gi\u00e0 in conclamato stato di insolvenza per cause risalenti e lasciare del tutto prive di protezione proprio quelle imprese che si troveranno ad affrontare una imprevista crisi di liquidit\u00e0 per effetto dell&#8217;emergenza COVID-19 (questo salvo estensioni o proroghe del termine del 30 giugno 2020, a nostro avviso necessarie).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Veniamo ora all&#8217;effetto indesiderato della norma, che rischia \u2013 anche in considerazione di quanto appena osservato \u2013 di compromettere il principio della&nbsp;<strong>par condicio creditorum<\/strong>, rendendo sostanzialmente&nbsp;<strong>impraticabili le azioni revocatorie<\/strong>&nbsp;in caso di dichiarazione di fallimento che dovesse intervenire allo scadere della moratoria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infatti, in ragione della posticipazione&nbsp;<em>ex lege<\/em>&nbsp;della dichiarazione di fallimento, il periodo sospetto rilevante per l&#8217;esercizio delle azioni revocatorie verrebbe traslato di quasi quattro mesi, lasso temporale che assorbirebbe, per le fattispecie pi\u00f9 comuni, quelle del pagamento preferenziale di debiti scaduti di cui al secondo comma dell&#8217;art. 67 della Legge Fallimentare, quasi interamente il gi\u00e0 breve termine semestrale quale previsto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nemmeno, del resto, la norma di raccordo contenuta nel terzo comma dell&#8217;Art. 10 del Decreto, quantomeno nell&#8217;attuale formulazione, consente di far retroagire gli effetti di una successiva sentenza di fallimento alla data di efficacia del Decreto al fine della identificazione degli atti revocabili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infatti, il richiamo operato dagli estensori del Decreto riguarda esclusivamente il computo del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese per la fallibilit\u00e0 (art. 10 LF) e dei termini di decadenza dall&#8217;azione (art. 69bis LF), ma non quello utile all&#8217;identificazione degli atti compiuti in violazione del principio di concorsualit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se si considera che, nel quadro complessivamente risultante dal Decreto, il sacrificio della&nbsp;<em>par condicio creditorum<\/em>&nbsp;si consumerebbe con ogni probabilit\u00e0 nell&#8217;ambito di&nbsp;<strong>fallimenti che trovano il loro presupposto in uno stato d&#8217;insolvenza del tutto indipendente dall&#8217;emergenza pandemica<\/strong>, lo stesso appare davvero privo di una ragionevole contropartita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da ultimo, come anticipato, l&#8217;art. 9 del Decreto, con un pacchetto di proroghe e di apertura a dilazioni dei termini su richiesta del debitore, \u201cammorbidisce\u201d i termini assegnati per l&#8217;accesso e per l&#8217;esecuzione dei piani concordatari e degli accordi di ristrutturazione, ancora una volta al fine di&nbsp;<strong>evitare che il contesto emergenziale rappresenti un ostacolo determinante all&#8217;accesso alle procedure o ne comprometta il buon esito<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I meccanismi di proroga sono automatici per le fattispecie di cui al primo comma dell&#8217;art. 9 (proroga di sei mesi del termine per l&#8217;adempimento dei concordati preventivi aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021) mentre presuppongono, condivisibilmente, nei restanti casi una motivata richiesta del debitore che consenta di ricondurre il fondamento della proroga al contesto emergenziale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In conclusione, pur condividendo lo spirito e le finalit\u00e0 dell&#8217;intervento normativo, dobbiamo ancora una volta constatare i limiti \u2013 spesso connaturati alla decretazione d&#8217;urgenza \u2013 della formulazione delle norme con tecnica chirurgica, che non di rado sottostima o addirittura dimentica istituti cardine del nostro ordinamento, in particolare le opportunit\u00e0 insite nell&#8217;applicazione delle norme civilistiche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, in nell&#8217;attuale congiuntura, a nostro avviso la disposizione dell&#8217;art. 1256 c.c. \u2013 che notoriamente disciplina l&#8217;impossibilit\u00e0 sopravvenuta, anche temporanea, dell&#8217;adempimento \u2013 avrebbe di per se sola potuto costituire in tutte o quasi le fattispecie considerate una solida base giuridica di istanze di proroga o di sospensione di termini nonch\u00e9 \u2013 circostanza non di poco momento \u2013 consentito di escludere l&#8217;insussistenza dei presupposti dell&#8217;insolvenza (intesa come consolidata ed irreversibile capacit\u00e0 di adempiere) e con essa del fallimento dell&#8217;imprenditore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il tutto, con il non trascurabile effetto di contenere il rischio di abuso della normativa emergenziale e a tutto beneficio di una parit\u00e0 di trattamento tra imprenditori e tra creditori, parit\u00e0 che la definizione di finestre temporali rigide (e, come visto, non sempre puntuali) rischia di mettere in discussione o di affidare alle mani e al limitato margine di manovra dell&#8217;interprete.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Effetto Covid-19.Tra incentivi al finanziamento dei soci e moratoria sui fallimenti: (prevedibili) luci e ombre della decretazione d&#8217;urgenza a sostegno della continuit\u00e0 aziendale. 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