{"id":1829,"date":"2020-03-19T00:00:53","date_gmt":"2020-03-18T23:00:53","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.pgmtechnology.it\/?p=1829"},"modified":"2023-01-05T15:14:57","modified_gmt":"2023-01-05T14:14:57","slug":"brevi-riflessioni-a-margine-del-decreto-legge-n-18-del-17-marzo-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leexe.it\/en\/brevi-riflessioni-a-margine-del-decreto-legge-n-18-del-17-marzo-2020\/","title":{"rendered":"Brevi riflessioni a margine del Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020"},"content":{"rendered":"\n<p>Sospendere l&#8217;ordinariet\u00e0 della vita processuale era davvero la soluzione obbligata? Brevi riflessioni a margine del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sospendere tutto non \u201ccura\u201d niente: una premessa<\/h2>\n\n\n\n<p>Con l&#8217;ultimo&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.governo.it\/it\/articolo\/decreto-legge-17-marzo-2020\/14333\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">decreto legge<\/a>&nbsp;pubblicato lo scorso 17 marzo il governo italiano ha prescritto, tra le oltre cento disposizioni protese a \u201ccurare\u201d l&#8217;Italia dagli effetti pi\u00f9 disparati della dilagante epidemia da Covid-19, all&#8217;art. 83 la&nbsp;<strong>sospensione pressoch\u00e9<\/strong>&nbsp;<strong>\u201ctotalizzante\u201d dei procedimenti gi\u00e0 pendenti e \u201cpotenziali\u201d<\/strong>&nbsp;in ambito di giustizia civile, penale, tributaria e militare.<\/p>\n\n\n\n<p>La mia attenzione si concentrer\u00e0 su alcune ripercussioni della misura dei procedimenti civili non ritenendo, meno che mai in questo gi\u00e0 periglioso frangente, di avventurarmi in ambiti procedurali da me poco o per nulla esplorati con passo sicuro e prudente.<\/p>\n\n\n\n<p>Volutamente adotter\u00f2 un lessico il pi\u00f9 possibile poco tecnico e piano \u2013 chiedo ammenda a giuristi e giurisperiti \u2013 affinch\u00e9 le mie riflessioni possano raggiungere chi cultore e\/o operatore del diritto civile non \u00e8 ma parte di un procedimento pendente o \u201cche verrebbe\u201d s\u00ec.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, secondo l&#8217;art. 83 dell&#8217;ultimo decreto-legge, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020&nbsp;<strong>le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d&#8217;ufficio (per ora) a data successiva al 15 aprile 2020 cos\u00ec come \u00e8 da ritenersi sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Al comma 3 il legislatore d&#8217;urgenza ha previsto l&#8217;esenzione di alcuni procedimenti da tale draconiana sospensione.<\/p>\n\n\n\n<p>Sennonch\u00e9, in questa mia breve riflessione il&nbsp;<em>focus<\/em>&nbsp;si concentra, in un frangente emergenziale e di adozione di misure cautelative, sull&#8217;ordinariet\u00e0 che finisce per decreto-legge inappellabilmente sospesa.<\/p>\n\n\n\n<p>E non soltanto, come gi\u00e0 previsto nel decreto-legge n.11\/2020 si impone la sospensione all&#8217;ordinariet\u00e0 pendente \u2013 mi si passi l&#8217;espressione irrituale anche per un ordinario operatore del diritto quale ritengo di essere \u2013 ma anche all&#8217;ordinariet\u00e0 incipiente o che verrebbe (perch\u00e9 per decreto legge tale ordinariet\u00e0 non verr\u00e0 almeno fino al 15 aprile prossimo).<\/p>\n\n\n\n<p>Gi\u00e0 perch\u00e9 oltre che ai procedimenti civili pendenti alla data di efficacia del decreto-legge \u201cCura Italia\u201d la disposizione di cui all&#8217;art. 83 trova applicazione anche&nbsp;<em>\u201cper la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni\u201d<\/em>&nbsp;(cos\u00ec il comma 2).<\/p>\n\n\n\n<p>Il contesto processuale civile italiano pertanto vede a far data dal 18 marzo 2020, fatto salvo quanto previsto dal comma 3:<\/p>\n\n\n\n<p>a) un rinvio di ufficio di larghissima parte delle udienze che trattino le materie e che seguano riti altri rispetto a quelli esentati di cui al comma 3 dell&#8217;art.83;<\/p>\n\n\n\n<p>b) una sospensione generale e indiscriminata di tutti i termini procedurali pendenti;<\/p>\n\n\n\n<p>c) una inibizione all&#8217;introduzione di nuovi giudizi ordinari fino al 15 aprile 2020.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dal legiferare al non depositare c&#8217;\u00e8 di mezzo l&#8217;arenare i processi<\/h2>\n\n\n\n<p>Al fine di soppesare l&#8217;effetto che tali draconiane prescrizioni hanno sull&#8217;incedere della gestione degli affari civili italiani si sottopongono due casi per chi scrive tanto emblematici proprio perch\u00e9 di comune ricorrenza.<\/p>\n\n\n\n<p>In un procedimento civile di cui \u00e8 parte una mia assistita avente ad oggetto la cessazione di un rapporto contrattuale di distribuzione \u00e8 decorrente dal 2 marzo scorso il termine ex art. 183, comma 6, n.3 del codice di procedura civile di 20 giorni: si tratta dell&#8217;ultimo passaggio della istruttoria di una causa civile che precede la celebrazione dell&#8217;udienza dinanzi al Giudice che disporr\u00e0 se e che in termini ammettere le istanze di prova avanzate dalle parti in causa.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene: in forza dell&#8217;art. 83 del Cura Italia tale termine in scadenza al 23 marzo prossimo deve ritenersi sospeso a far data dal 9 marzo scorso e potr\u00e0 riprendere la sua \u201ccorsa\u201d dal 16 aprile prossimo.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche l&#8217;udienza di ammissione dei mezzi istruttori \u00e8 da ritenersi soggetta a rinvio d&#8217;ufficio a dopo il 16 aprile prossimo.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal punto ci si interroga&nbsp;<strong>perch\u00e9 mai si assoggetti alla misura sospensiva anche termini per il deposito di atti difensivi \u201ctecnici\u201d il cui adempimento \u00e8 interamente rimesso all&#8217;attivit\u00e0 del professionista, non richiede spostamenti n\u00e9 li avrebbe richiesti fuori dall&#8217;attuale contesto sanitario<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Quale precauzione, quale tutela curativa \u00e8 sottesa a beneficio delle parti in causa e dei loro avvocati difensori nella \u201csterilizzazione\u201d di tale termine?<\/p>\n\n\n\n<p>Come noto ai miei colleghi, cos\u00ec come a chi \u00e8 parte attenta di un procedimento civile ordinario, la redazione di una memoria istruttoria (ed in generale di un atto difensivo) richiede, oltre che la perizia e la buona volont\u00e0 di chi la redige, attitudini che, salvo comprovate ragioni di salute dell&#8217;avvocato, non saranno menomate in tutto o in parte nemmeno in tempo di epidemia,<\/p>\n\n\n\n<p>(i) un personal computer,<\/p>\n\n\n\n<p>(ii) i codici civile e di procedura civile<\/p>\n\n\n\n<p>(iii) una connessione internet<\/p>\n\n\n\n<p>(iv) un accesso ad una banca dati, qualora possa necessitare al difensore la consultazione della dottrina o della giurisprudenza per avversare le allegazioni e le istanze avversarie,<\/p>\n\n\n\n<p>(v) il fascicolo della causa,<\/p>\n\n\n\n<p>(vi) un accesso riservato al sistema di accesso al processo telematico del Ministero della Giustizia.<\/p>\n\n\n\n<p>Bene, un avvocato che avesse voluto cautelativamente astenersi dal recarsi presso il proprio studio professionale in tempo di epidemia per svolgere la sua attivit\u00e0 disporrebbe ragionevolmente di tutto quanto elencato ai \u00a7\u00a7 (i)-(v) nel proprio domicilio e, quanto al \u00a7 (vi), qualora non avesse provveduto opportunamente ad installare il software per l&#8217;accesso al sistema di gestione del processo telematico, potrebbe, a legislazione emergenziale vigente, in forza di comprovate esigenze lavorative, recarsi in studio con ogni precauzione per eseguire il deposito telematico e acquisire la memoria istruttoria di parte avversaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto appena rappresentato vale per la predisposizione ed il deposito di qualsivoglia atto difensivo e relativa documentazione.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9, per altro verso, in vista della predisposizione di un atto difensivo endoprocedimentale, \u00e8 necessario incontrarsi personalmente con la parte assistita per consultarla in merito alla condivisione della strategia difensiva o per l&#8217;acquisizione di documentazione da depositare unitamente all&#8217;atto difensivo.<\/p>\n\n\n\n<p>E cos\u00ec come un avvocato \u00e8, nell&#8217;anno del Signore 2020, perfettamente in grado di svolgere la sua attivit\u00e0 di redazione di un atto giudiziario persino nel suo tinello, un magistrato \u201cdestinatario\u201d dell&#8217;atto potr\u00e0 analogamente prenderne visione cos\u00ec come redigere ed emanare provvedimenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Si potrebbe obiettare che, stante il rinvio d&#8217;ufficio dell&#8217;udienza di ammissione dei mezzi di prova a data successiva al 15 aprile 2020 (nel caso di specie l&#8217;udienza era fissata al 6 aprile prossimo), sarebbe irrilevante lasciare la decorrenza del termine al suo corso naturale dal momento che comunque il giudice non potr\u00e0 assumere alcun provvedimento sulle istanze probatorie avanzate nelle memorie istruttorie prima di una certa data successiva al 15 aprile prossimo.<\/p>\n\n\n\n<p>Obiezione accoglibile in base all&#8217;art. 83 comma 1, ma potenzialmente respingibile laddove potesse trovare applicazione la disposizione di cui al comma 7, lett. f) dell&#8217;art. 83 senza il richiamo al perseguimento delle finalit\u00e0 di cui al comma 6 (vale a dire il contenimento degli&nbsp;<em>\u201ceffetti negativi sullo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020\u201d<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Gi\u00e0, perch\u00e9 per le udienze fissate entro la data del 15 aprile 2020 \u2013 salvo quelle inerenti le materie e le questioni procedurali \u201cprotette\u201d \u2013 la cesoia della sospensione \u00e8 irremovibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 peregrino constatare che l&#8217;udienza di discussione sull&#8217;ammissione dei mezzi di prova avanzati dalle parti \u2013 che non richiede affatto la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti \u2013 potrebbe, infatti, aver luogo mediante collegamenti da remoto senza pregiudizio alcuno del contraddittorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Insomma, con un po&#8217; di buona volont\u00e0 e con il ricorso a mezzi telematici alla portata di tutti e gi\u00e0 previsti in uso dal Ministero della Giustizia il procedimento potrebbe andare avanti con lo svolgimento dell&#8217;udienza del 6 aprile 2020 senza ledere n\u00e9 la salute degli attori qualificati del processo n\u00e9 i principi cardine del processo civile.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il rinvio alle calende curative: verso l&#8217;ingorgo dell&#8217;anno giudiziario che verr\u00e0<\/h2>\n\n\n\n<p>Un altro effetto distorsivo del corso gi\u00e0 accidentato della giustizia civile \u00e8 ravvisabile nella limitazione del tutto discrezionale alle sole udienze programmate dal 16 aprile al 30 giugno 2020 della facolt\u00e0 di&nbsp;<em>\u201csvolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice\u201d<\/em>&nbsp;(cos\u00ec l&#8217;art. 83, comma 7, lett. h).<\/p>\n\n\n\n<p>Tra le udienze che possono essere \u201ctrattate\u201d ai sensi della previsione appena riportata rientra senza dubbio l&#8217;<strong>udienza di precisazione delle conclusioni<\/strong>, udienza gi\u00e0 di per s\u00e9 di sempre pi\u00f9 evanescente pregnanza processuale per la quale i difensori delle parti depositano anticipatamente in modalit\u00e0 telematica un \u201cfoglio\u201d&nbsp;<em>\u201ccontenente le sole istanze e conclusioni\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ed \u00e8 proprio sulla scorta delle suddette istanze e conclusioni che il Giudice, dispensando i difensori delle parti dalla discussione orale \u2013 salvo rarissime eccezioni \u2013 trattiene la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali a seguito del quale il Giudice emetter\u00e0 la sentenza a definizione del procedimento.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 successo allo scrivente che un&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni di un procedimento \u2013 istruito esclusivamente su base documentale \u2013 prevista per il 24 marzo prossimo sia stata rinviata d&#8217;ufficio in data 18 marzo scorso al 15 settembre 2020 in osservanza del \u201cCura Italia\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora il Giudice fosse stato nelle condizioni di poter applicare la previsione di cui al comma 7 dell&#8217;art. 83, lett. h) senza dover perseguire esclusivamente le finalit\u00e0 di cui all&#8217;art. 83, comma 6, avrebbe disposto con ordinanza fuori udienza di trattenere in decisione la causa riconoscendo alle parti la facolt\u00e0 di depositare entro il prossimo 23 maggio e 12 giugno 2020 gli scritti difensivi conclusionali, s\u00ec da poter il Giudice al pi\u00f9 tardi nel corso del mese di settembre 2020 depositare la sentenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rinvio d&#8217;ufficio del \u201cCura Italia\u201d comporta concretamente nel caso di specie:<\/p>\n\n\n\n<p>a) lo svolgimento dell&#8217;udienza al 15 settembre 2020 senza che sussista una comprovata ragione che non possa ricorrersi a quanto previsto dall&#8217;art. 83, comma 7, lett. h) del decreto legge se non per il vincolo di cui al comma 6 del medesimo articolo;<\/p>\n\n\n\n<p>b) uno slittamento dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi al 14 novembre ed al 3 dicembre 2020;<\/p>\n\n\n\n<p>c) un possibile deposito della sentenza non prima del mese di marzo 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;effetto \u201cCura Italia\u201d gi\u00e0 solo per questo paradigmatico procedimento \u00e8 la definizione del giudizio con circa 6 mesi di differimento senza che lo stesso trovi giustificazione nella tutela della salute degli operatori del diritto coinvolti n\u00e9 delle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>E sia che le parti siano persone fisiche ovvero una o entrambe societ\u00e0 l&#8217;effetto certo \u00e8 l&#8217;incomprensibile incertezza per l&#8217;anno 2020 delle sorti delle proprie pretese creditorie o delle proprie posizioni debitorie sulle quali pende l&#8217;alea del giudizio sospeso e rinviato, incertezza che comporter\u00e0 per il creditore di non poter avere nei tempi previsti un provvedimento giudiziario che riconosca o meno la sua pretesa e per il debitore di dover -laddove diligente \u2013 accantonare nel fondo rischi personale o della propria azienda la potenziale passivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusioni provocatorie (e malgrado tutto ce la faremo)<\/h2>\n\n\n\n<p>Tre ultime provocazioni per completare il quadro dipinto con malposta urgenza dal legislatore in stato di emergenza epidemica che assume tutto l&#8217;aspetto di un penoso bollettino medico di un paziente \u2013 quale \u00e8 cronicamente la giustizia civile italiana \u2013 che avrebbe bisogno di ben altre cure programmatiche e non avventate.<\/p>\n\n\n\n<p>Che dire della&nbsp;<strong>sospensione della decorrenza dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi<\/strong>&nbsp;(il cui termine iniziale di decorrenza ad esempio \u00e8 il 12 febbraio scorso) in un procedimento che vede convenuti da una societ\u00e0 fallita tutti i componenti del consiglio di amministrazione per un&#8217;azione di responsabilit\u00e0?<\/p>\n\n\n\n<p>La sospensione del \u201cCura Italia\u201d comporter\u00e0 il protrarsi dell&#8217;alea del giudizio di circa poco pi\u00f9 di un mese \u2013 tenuto conto del periodo di sospensione della decorrenza del termine dal 9 marzo al 15 aprile 2020 \u2013 senza che alcuna esigenza di salute sia da perseguirsi a tutela delle parti tutte coinvolte nel procedimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Ed infine che dire della&nbsp;<strong>sospensione del diritto ad agire<\/strong>&nbsp;\u2013 sia esso per impugnare una sentenza ritenuta meritevole di riforma o per l&#8217;introduzione di un giudizio \u2013 a far data dal 9 marzo e fino al 15 aprile 2020?<\/p>\n\n\n\n<p>E della&nbsp;<strong>sospensione del diritto a promuovere un&#8217;azione esecutiva<\/strong>&nbsp;\u2013 una su tutte un pignoramento \u2013 per lo stesso periodo con un protrarsi dei tempi di soddisfacimento delle pretese riconosciute come fondate dall&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria?<\/p>\n\n\n\n<p>Gli effetti \u2013 distorsivi per chi scrive \u2013 di questa \u201ccura da cavallo\u201d, imposta dal legislatore d&#8217;urgenza \u2013 senza alcuna tangibile esigenza superiore di messa in sicurezza della salute \u2013 all&#8217;incedere della giustizia civile producono nell&#8217;immediato una ulteriore quarantena (in questo caso giudiziale) a cittadini, imprese e operatori del diritto, gi\u00e0 gravati ed avviliti dalla quarantena (o dalla \u201clibert\u00e0 contingentata\u201d) disposta per finalit\u00e0 di sanit\u00e0 pubblica preventive, cautelative o curative, accentuando le disfunzioni e i ritardi del sistema giustizia civile.<\/p>\n\n\n\n<p>Non solo, ma si aggraver\u00e0 \u2013 quando i tempi saranno migliori \u2013 la gestione della mole di contenziosi pendenti e insorgendi, perch\u00e9 tenuti in incubazione, in questa disgraziata primavera, nonch\u00e9 di quelli futuri, con pesanti ed al momento imprevedibili ripercussioni sia sulla tenuta dell&#8217;amministrazione della giustizia civile che sulla \u201cvita\u201d di cittadini ed imprese quali parti del processo, di avvocati e magistrati come attori dello stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 si confida in una sostanziale modifica delle misure in sede di conversione in quanto le stesse avranno gi\u00e0 esplicato i loro pi\u00f9 irreversibili effetti sui \u201cpazienti\u201d quando il decreto diverr\u00e0 legge dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>E non rester\u00e0 ad avvocati e magistrati che abbozzare raccogliendo le frustrazioni delle parti del processo, contenere le proprie e rientrare gradualmente dalle corsie emergenziali di isolamento dei tempi epidemici.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sospendere l&#8217;ordinariet\u00e0 della vita processuale era davvero la soluzione obbligata? 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