Cosa ne è del diritto d’autore decorsi i fatidici settanta anni? La Venere di Botticelli e Jean Paul Gaultier: l’opera d’arte figurativa tra opera dell’ingegno e bene culturale

La Nascita di Venere di Sandro Botticelli

Il caso recentemente passato alle cronache giornalistiche sull’utilizzo della riproduzione del dipinto “La nascita di Venere” (1482 – 1485) di Sandro Botticelli (1445 – 1510) da parte di una nota casa di moda francese offre lo spunto per approfondire i profili giuridici relativi alla tutela delle opere d’arte figurative tra diritto d’autore e disciplina dei beni culturali.

La casa di moda Jean Paul Gaultier – secondo le cronache – avrebbe utilizzato la riproduzione della Venere per una propria linea di prodotti di abbigliamento e dunque per le connesse attività di riproduzione, commercializzazione e diffusione senza alcun accordo con le Gallerie degli Uffizi di Firenze quale ente che ha in consegna l’opera.

Gli Uffizi avrebbero intimato alla casa di moda di cessare l’utilizzo non autorizzato della riproduzione della Venere ovvero di addivenire alla conclusione di un accordo per disciplinarne l’utilizzo.

Jean Paul Gaultier non avrebbe dato seguito alle richieste degli Uffizi e pertanto quest’ultimi avrebbero adito l’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

C’è da chiedersi quali siano le garanzie, in termini di utilizzo, conservazione, riproduzione di opere d’arte figurative appartenenti al patrimonio nazionale che non mancano di comparire in una moltitudine prodotti e servizi offerti sul mercato.

Le opere d’arte figurative sono suscettibili di essere tutelate sia ai sensi della legge n. 633/1941 (di seguito, la “Legge Sul Diritto D’Autore”) che del D.lgs. 42/2004 (di seguito, il “Codice dei Beni Culturali”) qualora presentino determinate caratteristiche.

Secondo quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ivi comprese le raccolte dei luoghi espositivi, gli archivi e le raccolte librarie.

I beni culturali sono altresì soggetti alle disposizioni della Legge Sul Diritto D’Autore qualora costituiscano opere dell’ingegno di carattere creativo, i cui elementi costitutivi sono la presenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di essere manifestato nel mondo esteriore e la novità dell’opera stessa.  

Tra le opere dell’ingegno protette dalla Legge sul Diritto D’Autore sono espressamente previste le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia.

A ciò si aggiunga che il Codice dei Beni Culturali fa salve le disposizioni delle Legge sul Diritto D’Autore e che esclude dalla sua applicabilità le opere di autore vivente o create non oltre settanta anni prima (per beni culturali anche appartenenti a soggetti diversi da quelli individuati nella definizione di bene culturale e collezioni di interesse eccezionale) nonché quelle di autore vivente o create non oltre cinquanta anni prima (per beni che presentano un interesse eccezionale per integrità e completezza del patrimonio culturale statale).

Combinando i due sistemi di tutela vi possono essere sia casi in cui l’utilizzazione dell’opera è soggetta soltanto al diritto d’autore, sia casi in cui è soggetta soltanto alla tutela accordata ai beni culturali sia casi in cui è soggetta ad entrambe le discipline.

Con specifico riferimento ad un’opera d’arte figurativa l’autore è titolare di diritti c.d. morali ossia di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a modifiche che pregiudichino il suo onore e reputazione e di diritti di utilizzazione economica (a titolo esemplificativo: pubblicazione, riproduzione, distribuzione).

La prima categoria di diritti non ha durata limitata nel tempo e può essere esercitata dai successori dell’autore; inoltre, i diritti morali non possono essere alienati.

Diversamente i diritti di utilizzazione economica possono essere esercitati sino al settantesimo anno successivo alla durata della vita dell’autore e possono essere alienati.

Tuttavia, la Venere presentando un rilevante interesse artistico ed essendo decorsi oltre settanta anni (!) dall’esecuzione è protetta ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

L’utilizzo dei c.d. beni culturali è subordinato all’autorizzazione dell’ente che abbia in consegna le opere (artt. 106 e ss. Codice Beni Culturali). Inoltre, l’utilizzo e la riproduzione per fini di lucro sono subordinati al versamento di canoni e corrispettivi al predetto ente.

Sono invece gratuite, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’Autorità concedente, le riproduzioni dei beni culturali da parte dei privati per uso personale, motivi di studio e da soggetti pubblici e privati per finalità di valorizzazione. Ulteriori esenzioni alla corresponsione di canoni e corrispettivi sono previsti per determinati beni culturali.

È interessante notare che i diritti dell’autorità che ha in consegna l’opera riconosciuti per l’utilizzo e la concessione della stessa non sono soggetti a limiti di durata, come invece avviene per i diritti di utilizzazione economica riconosciuti all’autore dalla Legge sul Diritto D’Autore.

Il sistema diretto a tutelare la dimensione pubblica e collettiva è garantito in misura superiore e più estesa rispetto alle garanzie economiche individuali attribuite all’autore dell’opera stessa.

Certo è che la tutela per l’utilizzo e la concessione senza limiti temporali presuppone che l’opera sia riconosciuta come bene culturale che pertanto presenti interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente rilevante.

La concreta pervasività del ruolo e dei poteri delle autorità che hanno in consegna i beni culturali è stata riconosciuta anche giudizialmente.

Con ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze in data 26 ottobre 2017 (R.G. n. 13758/2017), è stato riconosciuto il diritto dell’autorità che ha in consegna un bene culturale di consentirne la riproduzione, tranne per i casi in cui avvenga senza scopo di lucro.

Il caso sotteso a tale pronuncia era quello di un’agenzia di viaggi che aveva riprodotto sul proprio materiale pubblicitario (biglietti, depliant e sito internet) l’immagine del David di Michelangelo senza l’autorizzazione della Galleria dell’Accademia di Firenze.

Tale pronuncia costituisce un’importante applicazione della normativa posta a tutela dell’interesse collettivo pubblico.

Alla luce della protezione accordata dalla legge ai beni culturali e in considerazione del precedente giurisprudenziale esaminato sarà interessante seguire le vicende della Venere di Botticelli nel contesto della tutela del patrimonio artistico nazionale.

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