L’ “eponimo” del diritto all’oblio e il meccanismo di deindicizzazione delle notizie: profili di competenza e applicabilità

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Commento alla sentenza della Cassazione civile n. 3952 dell’8 febbraio 2022

La prima sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 3952 dell’8 febbraio 2022, si è pronunciata sul ricorso presentato avverso la sentenza n. 12623/2016 del Tribunale di Milano, con la quale era stato rigettato il ricorso con cui lo stesso ricorrente chiedeva l’annullamento di un provvedimento del Garante della Privacy del 25 febbraio 2016, con il quale era stata accolta l’istanza del richiedente alla rimozione dai risultati delle ricerche internet con l’utilizzazione dei servizi di ricerca di diversi URL, che collegavano il suo nome  ad una vicenda giudiziaria  che asseriva “non interessa più il diritto di cronaca”.

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto legittima l’emissione di detto provvedimento da parte del Garante dal momento che l’operazione rivolta a rendere consultabili dati personali su una pagina internet andasse considerata come un “trattamento” ai sensi dell’art. 2, lett. b), dir. 95/46/CE.; infine, aveva rilevato che in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, i diritti fondamentali della persona interessata dovessero prevalere non solo sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse del pubblico a trovare l’informazione in occasione di una ricerca concernente quello stesso soggetto.

La decisione del Tribunale diveniva oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione in virtù di cinque motivi di doglianza, dei quali, i primi, aventi ad oggetto questioni di rito, sono stati dalla stessa Corte ritenuti infondati.

Anche il quarto motivo di impugnazione, pur avendo ad oggetto la censura di violazione e falsa applicazione del D.lgs. 196/2003, art. 154, ha avuto la medesima sorte. A tal proposito, la società ricorrente aveva dedotto che l’Autorità Garante avrebbe avuto competenza per le materie circoscritte alle sole questioni strettamente attinenti al trattamento dei dati personali e, nel caso in esame, non vi era stato alcun trattamento dei dati, i quali sarebbero comparsi negli URL, localizzando in modo automatico il contenuto attraverso la digitazione del nome dell’interessato; pertanto, concludeva, il fornitore di servizi di motore di ricerca offrirebbe un semplice strumento di localizzazione delle informazioni, senza esercitare alcun potere di controllo sulle notizie.

Il principio accolto dalla Cassazione al fine di giungere ad una statuizione sul merito è quello secondo il quale la deindicizzazione (anche, “delisting”) è un’attività consistente nell’escludere che il nome di un soggetto compaia tra i risultati di ricerca di un motore di ricerca in esito ad una interrogazione del medesimo, pertanto la deindicizzazione permetterebbe una particolare modalità di ricerca del dato, che rimane (pur sempre) presente in rete e che, dunque, continua ad essere raggiungibile dagli utenti del motore di ricerca con uno sforzo in più.

Con il quinto motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., nonché del D.lgs. n.196/2003. Si doleva, in particolare, che l’ordine di rimozione fosse stato rivolto ad una società italiana, contestandone l’assenza di legittimazione passiva, posto che non avrebbe avuto alcun potere di esecuzione dell’ordine emanato.

Sulla base delle argomentazioni offerte dalla ricorrente, il Tribunale avrebbe avallato un’interpretazione del diritto all’oblio eccessivamente sbilanciata in favore dell’interessato “a detrimento di interessi diversi, come quello dei terzi di accedere alle pagine web per finalità diverse di quelle di una verifica giudiziaria delle vicissitudini giudiziarie” dell’interessato. Le stesse hanno evidenziato altresì come un tale orientamento avrebbe come effetto quello di far gravare in capo alle società un eccessivo onere di sorveglianza onde evitare che gli URL già eliminati vengano successivamente re-indicizzati o che non vengano nuovamente messi in circolazione sotto diversi URL.

La censura formulata dal ricorrente ha ad oggetto la dedotta esorbitanza dell’ordine di cancellazione delle copie cache delle pagine web accessibili attraverso gli URL riguardanti la vice che il Garante indirizzava alla società, ordine che era stato oggetti di conferma anche da parte il Tribunale di Milano.

L’esorbitanza, a detta della Cassazione, era da rintracciarsi nella rimozione delle copie cache in questione.

Le Sezioni Unite hanno ricondotto la deindicizzazione al diritto alla cancellazione dei dati, dunque come una declinazione del diritto all’oblio, insieme al diritto a non vedere nuovamente pubblicate notizie relative al passato legittimamente diffuse laddove sia trascorso un determinato arco temporale tra la prima e la seconda pubblicazione e all’attualità della notizia.

La deindicizzazione guarda all’identità digitale del soggetto, in quanto l’elenco dei risultati che compare in corrispondenza alla digitazione del nome della persona fisica fornisce una rappresentazione dell’identità che quella persona ha in internet; infatti, quando gli utenti svolgono ricerche attraverso la digitazione del nome sul motore di ricerca, ottengono attraverso i risultati una visione complessiva del profilo di una persona, profilo che può essere più o meno dettagliato, incidendo così sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali.

Occorre, dunque, ricercare il giusto equilibrio tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona che sembrerebbe raggiunto proprio attraverso il meccanismo della deindicizzazione, espressione del più generale diritto di oblio.

Infatti, attraverso tale soluzione, si realizzerebbe il diritto dell’interessato a essere dimenticato per il coinvolgimento in una vicenda che non gli permette di affermarsi quale persona nuova nelle relazioni sociali e professionali, nonché il diritto di informazione degli utenti, i quali potrebbero pur sempre rintracciare la notizia sul web, attraverso una ricerca più impegnativa, non venendo del tutto escluso la loro possibilità di conoscere gli eventi del passato. Del resto, come asserito dalle Sezioni Unite attraverso il rinvio al principio emanato dalla recente Cassazione del 2020 (sentenza n. 9147 del 19 maggio 2020), la tutela del diritto consistente nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza, possa trovare soddisfazione, “nel quadro dell’indicato bilanciamento del diritto stesso con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica – anche nella sola deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca”.

Stante la piena legittimità della deindicizzazione, che non ha costituito oggetto di scrutinio da parte della Corte, la trattazione deve invece essere riferita all’ordine impartito dal Garante di procedere alla cancellazione delle copie cache delle pagine internet attraverso gli URL degli articoli di stampa relativi alla vicenda giudiziaria dell’interessato.

In merito a tale circostanza, il Tribunale osservava che la misura adottata dal Garante risultava essere conforme ai principi del Regolamento UE 2016/679 (cd. “GDPR”), il quale prevede il diritto a una cancellazione estesa dei dati personali oggetto di trattamento, postulandosi così una sorta di automatismo tra deindicizzazione della notizia e cancellazione del dato.

La Corte ha tuttavia riconosciuto l’inapplicabilità del Regolamento Europeo, il quale seppure all’art. 17 prevede un diritto alla cancellazione, richiama quello presente all’art. 12, lett. b) della Direttiva 95/46/CE., il quale contempla il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la rettifica, cancellazione o congelamento dei dati il cui trattamento non risulti conforme ai principi della direttiva stessa. Pertanto, il diritto dell’interessato di ottenere la cancellazione non opererebbe nella misura in cui questi siano necessari all’esercizio del diritto di libertà di espressione e di informazione.

Ne deriva che, pur nella vigenza del GDPR, è necessario ponderare la sussistenza delle circostanze che rendono concreta l’esigenza di bilanciamento tra gli interessi contrapposti, per cui la perpetuazione del reperimento della notizia, nonostante lo scorrere del tempo, non è stata ritenuta sufficiente a giustificare un provvedimento perentorio qual è quello della cancellazione dei dati cache.

Dunque, la Corte ha ritenuto che il giudizio del Tribunale avrebbe dovuto verificare la sussistenza dell’interesse a continuare ad essere informati sulla vicenda di cronaca nel suo complesso, anche attraverso parole chiave diversa dal nome dell’interessato.

Per tutte queste ragioni, la Corte ha cassato la sentenza del Tribunale in accoglimento della censura di cui al quinto motivo di impugnazione e ha rinviato al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, dovrà fare applicazione del principio indicato in motivazione.

di Camilla Lentini.

Scritto da
Leexè